Cassazione Penale, Sentenza n. 13601/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'opposizione di Nigro contro il decreto del GIP che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Due motivi: (1) violazione di norme (artt. 76, 79, 96, 98 DPR n.115/2002) per omissione di accertamenti (es. Guardia di Finanza) sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali rese dal richiedente; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità: il Tribunale avrebbe giustificato la mancata istruttoria richiamando un'informativa dei Carabinieri confluita in altro procedimento (R.G.N.R. 5161/2022) senza indicare il contenuto, le risultanze e gli elementi su cui si è basata la conclusione sulla non veridicità delle dichiarazioni del richiedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio di motivazione). Ha qualificato la motivazione del provvedimento impugnato come meramente apparente poiché il riferimento all'informativa dei Carabinieri non era accompagnato da alcuna indicazione delle risultanze, degli elementi probatori o del percorso logico che giustificasse il rigetto. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Presidente del Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)
Le lettere richiamate disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la violazione di norme di diritto (lett. b) e il vizio di motivazione per manifesta illogicità (lett. e), quest'ultimo ritenuto sussistente e decisivo per l'annullamento.
D.P.R. n. 115 del 2002 (patrocinio a spese dello Stato)
Le norme regolano le modalità di verifica delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e gli accertamenti sulle dichiarazioni reddituali; il ricorrente deduceva che il giudice avrebbe dovuto disporre specifici accertamenti (es. Guardia di Finanza).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per la sintesi conforme ai requisiti formali del ricorso e per l'istruzione del motivo secondo i limiti processuali applicabili in cassazione.
Norme sulle modalità di trattazione in udienza camerale (misure emergenziali)
art. 23, commi 8 e 9 d.l. n. 137/2020 e successive proroghe (art. 5-duodecies d.l. n.162/2022; art.17 d.l. n.75/2023)
Indicano che il procedimento è stato trattato in udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali e le successive proroghe; rilevanza processuale ma non decisiva sul merito delle censure.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione
richiamo a sentenze di Cassazione (es. Sez.5, n.9677/2014; Sez.5, n.24862/2010; Sez.6, n.6839/1999)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione è 'apparente' quando è avulsa dalle risultanze o si limita ad asserzioni apodittiche; tale vizio giustifica l'annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando un giudice nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato appellandosi a risultanze investigative emerse in altro procedimento, deve indicare nel provvedimento il contenuto specifico e gli elementi probatori di tali risultanze; il mero richiamo a un numero di registro o a un'informativa senza dar conto delle risultanze concrete può rendere la motivazione apparentemente inesistente.
- Se la decisione si fonda su accertamenti di fatto svolti da organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza), il giudice deve o descriverne le risultanze utilizzate o disporre ulteriori accertamenti/integrazioni istruttorie prima di respingere la domanda di patrocinio gratuito.
- Il vizio di motivazione per manifesta illogicità è strumento efficace in cassazione per ottenere l'annullamento di provvedimenti che non esplicitino il percorso logico-probatorio che collega le risultanze alle conclusioni adottate.
- In casi analoghi, la pronuncia di annullamento comporta di norma il rinvio per nuovo esame al giudice di merito, il quale potrà eventualmente integrare le motivazioni o compiere gli accertamenti ritenuti necessari (es. verifiche reddituali tramite Guardia di Finanza).
- Per il difensore che impugna, è utile censurare sia la carenza di accertamenti specifici sia l'assenza di una motivazione che espliciti le fonti e gli elementi di fatto che giustificano la decisione.
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