Ordinanza ingiunzione o revoca n. 275 del 29/03/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del lavoro statistico sulla popolazione residente (PBO 00004), ha diffuso dati personali in forma disaggregata senza adottare misure idonee a prevenire il rischio di re-identificazione e senza rispettare la c.d. regola del 3. È stata inoltre rilevata l’assenza di un accordo di contitolarità, nonostante la scheda del PSN indicasse una contitolarità con la Città Metropolitana di Bologna. Il Garante ha ritenuto integrata l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di liceità, responsabilizzazione e dell’obbligo di formalizzare e rendere disponibile l’accordo tra contitolari. Considerate le misure correttive già adottate dalla Regione, non sono state irrogate misure correttive ulteriori, ma è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento.
Regione Emilia-Romagna: diffusione di dati statistici sulla popolazione senza adeguata base giuridica, senza accordo di contitolarità e senza misure sufficienti contro la re-identificazione
Regione Emilia-Romagna - diffusione illecita di dati statistici e mancata contitolarità
Il provvedimento riguarda la Regione Emilia-Romagna, destinataria di una sanzione per trattamenti connessi al lavoro statistico sulla popolazione residente (PBO 00004 - Sistema informativo provinciale sulla popolazione). Il procedimento trae origine da accertamenti ispettivi svolti dall’Ufficio del Garante presso l’Ufficio di statistica regionale.
Attività ispettiva e trattamento esaminato
L’ispezione ha riguardato la verifica dell’osservanza della normativa privacy nei trattamenti svolti per scopi di statistica ufficiale, con attenzione ai principi di protezione dei dati e alle misure ex art. 89 GDPR. Il lavoro statistico esaminato, presente nel Programma Statistico Nazionale dal 2000, è finalizzato alla descrizione demografica delle persone e delle famiglie, al supporto della governance locale e alla costruzione di basi dati e metadati.
Il trattamento coinvolge dati anagrafici riferiti all’intera popolazione regionale, per circa 4.500.000 record, con una decina di attributi, tra cui sesso, luogo di nascita, cittadinanza, codici identificativi individuali e familiari e indirizzo di residenza. I dati sono raccolti presso i Comuni e le Province, e trasmessi all’Ufficio di statistica previa pseudonimizzazione per residente e per nucleo familiare.
Diffusione dei risultati e violazione della regola del 3
Nel corso degli accertamenti è emerso che la Regione diffondeva i risultati del lavoro statistico tramite il proprio sito internet, mediante tabelle generate in ambiente SAS. Tuttavia, la diffusione non rispettava la c.d. regola del 3: risultavano pubblicate informazioni su base comunale per classi quinquennali anche con una sola unità statistica. La violazione riguardava tre comuni.
La società IConsulting Spa, designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, elaborava le procedure di business intelligence secondo criteri regionali che non includevano la soglia minima di tre unità. Il Garante ha osservato che non era stata adottata alcuna misura di aggregazione idonea a prevenire il rischio di re-identificazione quando le variabili coincidevano con una sola unità statistica.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e le Regole deontologiche per i trattamenti statistici effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. In particolare, vengono richiamati:
- l’art. 5, par. 1, lett. a), par. 2 GDPR, sul principio di liceità, correttezza, trasparenza e responsabilizzazione;
- l’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR e l’art. 2-ter del Codice, in tema di diffusione di dati da parte di soggetti pubblici;
- l’art. 9 del d.lgs. 322/1989, sul segreto statistico e sulla diffusione solo in forma aggregata;
- l’art. 13-bis, comma 3-bis, del d.lgs. 322/1989 e l’art. 14 delle Regole deontologiche, che consentono in casi specifici la diffusione disaggregata;
- l’art. 4 delle Regole deontologiche, che indica la soglia minima di tre per i dati aggregati.
Il Garante ribadisce che la possibilità di diffondere dati disaggregati è eccezionale e va coordinata con il principio di minimizzazione e con la valutazione concreta del rischio di re-identificazione.
Mancato accordo di contitolarità e successiva ridefinizione dei ruoli
La scheda del PSN indicava la Regione e la Città Metropolitana di Bologna come contitolari del trattamento, ma non risultava alcun accordo ex art. 26 GDPR né la messa a disposizione degli elementi essenziali dell’accordo agli interessati. L’Autorità ha quindi contestato la violazione dell’obbligo di formalizzare la contitolarità e di garantire trasparenza verso gli interessati.
Nel corso del procedimento, la Regione ha riferito di aver avviato una riflessione con gli uffici statistici coinvolti, giungendo a un diverso assetto: Regione quale titolare del trattamento e Città Metropolitana e Province quali responsabili del trattamento per la raccolta dei dati. È stata inoltre proposta, per il prossimo aggiornamento del PSN 2023-2025, la nuova rilevazione "EMR-00029 - Rilevazione della popolazione anagrafica comunale" in sostituzione della precedente scheda. Il Garante ha preso atto favorevolmente di tali misure, ma ha comunque ritenuto accertata la violazione per il periodo precedente.
Difese della Regione e valutazioni del Garante
La Regione ha sostenuto che la diffusione contestata fosse stata adottata in buona fede, anche sulla base della prassi seguita da Istat, e ha sottolineato che il dato anagrafico sarebbe stato erroneamente considerato pubblico. Ha inoltre evidenziato che la violazione avrebbe inciso solo su tre comuni e non avrebbe comportato effetti negativi significativi sugli interessati.
L’Autorità ha ritenuto tali argomentazioni non decisive. In particolare, ha osservato che il lavoro statistico regionale non era incluso tra le diffusioni di variabili disaggregate previste nel PSN per i lavori di Istat, e che la Regione non aveva valutato in concreto il rischio di re-identificazione né definito il parametro minimo di aggregazione necessario. Ne è derivata la violazione del principio di accountability e, per effetto della diffusione non consentita, anche del principio di liceità.
Esito del procedimento
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), par. 2 e 26 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice. Pur prendendo atto delle misure correttive già adottate dalla Regione, l’Autorità ha ritenuto cessati gli effetti della condotta e quindi non ha adottato misure correttive ulteriori ai sensi dell’art. 58, par. 2 GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro. Ai fini della quantificazione ha considerato:
- la natura del trattamento, svolto per funzioni istituzionali di statistica ufficiale;
- il carattere colposo della violazione;
- l’assenza di effetti negativi significativi sugli individui, pur in presenza di un elevato numero di interessati;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- la collaborazione della Regione e le misure correttive adottate.
L’Autorità ha qualificato la gravità della violazione come media, richiamando le Linee guida EDPB/Comitato europeo sulla quantificazione delle sanzioni amministrative.
Disposizioni finali
Il provvedimento dispone:
- il pagamento della sanzione di 15.000 euro entro trenta giorni dalla notifica;
- la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione, nei termini di legge;
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno del Garante.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR e dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Attività ispettiva e oggetto del trattamento
L’ispezione ha riguardato i trattamenti svolti dall’Ufficio di statistica della Regione Emilia-Romagna per il lavoro statistico PBO 00004 - Sistema informativo provinciale sulla popolazione, inserito nel Programma Statistico Nazionale dal 2000. Il trattamento interessava dati anagrafici dell’intera popolazione regionale, raccolti dai Comuni e dalle Province, con finalità di descrizione demografica e supporto alla programmazione locale.
Diffusione dei dati e mancato rispetto della regola del 3
Il Garante ha accertato che sul portale regionale erano diffusi risultati statistici anche con frequenze pari a una sola unità statistica, in violazione della c.d. regola del 3 prevista dalle Regole deontologiche per i trattamenti statistici. La Regione aveva inizialmente affermato di pubblicare solo output con meno di tre unità non diffusi, ma l’accesso al portale ha smentito tale impostazione. I criteri impartiti al fornitore responsabile del trattamento non includevano la soglia minima di aggregazione.
Accordo di contitolarità e ruoli di protezione dei dati
La scheda PSN indicava la Regione come contitolare insieme alla Città Metropolitana di Bologna, ma non risultava adottato un accordo ai sensi dell’art. 26 GDPR. In corso di procedimento, la Regione ha rivisto l’assetto dei ruoli, affermando che la titolarità del trattamento è in capo alla Regione e che Città Metropolitana e Province operano come responsabili del trattamento per la raccolta dei dati. Il Garante ha preso atto favorevolmente della riorganizzazione, ma ha comunque rilevato la violazione per il periodo in cui l’accordo non era stato predisposto né reso disponibile agli interessati.
Valutazioni sulla liceità e sull’accountability
L’Autorità ha ritenuto che la diffusione di dati personali in assenza di adeguata aggregazione e senza idonea base giuridica integri la violazione del principio di liceità e dell’art. 2-ter del Codice. È stata inoltre contestata la violazione del principio di responsabilizzazione, perché la Regione non aveva valutato in concreto il rischio di re-identificazione né predisposto misure adeguate a impedirlo. Non è stata ritenuta sufficiente la difesa basata sul confronto con analoghe diffusioni Istat, poiché il lavoro regionale non era incluso tra le diffusioni disaggregate autorizzate nel PSN.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, ritenendo la gravità della violazione media, in considerazione dell’elevato numero di interessati e della natura del trattamento statistico riferito all’intera popolazione regionale. Sono stati valorizzati, ai fini della quantificazione, il carattere colposo della condotta, l’assenza di precedenti pertinenti, la collaborazione dell’ente e l’adozione di misure correttive. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e dell’ordinanza ingiunzione, oltre all’annotazione nel registro interno.
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