Risposta n. 361 del 21/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che tali contributi non sono imponibili IVA perché non corrispondono a prestazioni specifiche rese dal consorzio ai singoli consorziati, richiamando prassi e le conclusioni dell'Avvocato generale UE.
IVA - contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 2615 c.c.
Il quesito
I consorziati superstiti devono assoggettare ad IVA i contributi aggiuntivi versati per coprire le perdite provocate dall'inadempimento e fallimento di altri consorziati?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'IVA rileva solo se sussiste un rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo; nel caso esaminato le quote aggiuntive servono solo a ripartire perdite in proporzione e non remunerano specifiche prestazioni, perciò sono escluse dall'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972. Si richiama anche la prassi che qualifica come imponibili i contributi commisurati all'utilità ricevuta dai consorziati; infine si segnala la possibile applicazione dell'art. 26, comma 2, con emissione di note di credito ove rilevante.
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