Risposta n. 356 del 19/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società istante sostiene che gli acconti, incassati quando le condizioni contrattuali prevedevano consegna in Italia, sono già correttamente imponibili in Italia e che la transazione non modifica tale qualificazione; inoltre ritiene che la somma concordata nel settlement rappresenti il corrispettivo per le attività svolte e i costi sostenuti e debba quindi essere assoggettata a IVA in Italia.
Trattamento IVA delle somme da versare a seguito di un accordo transattivo tra le parti
Il quesito
1) Se l'accordo transattivo incida sull'imponibilità IVA degli acconti già percepiti e fatturati; 2) Quale trattamento IVA riservare alla somma concordata nel settlement (se riconducibile a corrispettivo per rinuncia a pretese/obbligazione di non fare o a rimborso di costi e quindi imponibile in Italia).
Il parere dell’Agenzia
Per il quesito 1) l'Agenzia ritiene l'istanza inammissibile per mancato requisito di preventività e non fornisce riscontro. Per il quesito 2) l'Agenzia conclude che la somma pattuita costituisce il corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di non fare (servizio) e, trattandosi di servizio reso nei confronti di un soggetto passivo VAT stabilito in altro Stato UE, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 7-ter (non imponibile in Italia).
Testo integrale
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