Risposta n. 355 del 19/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che il divieto non riguarda il rappresentante perché questi è distinto rispetto agli altri partecipanti e richiama norme e prassi (anche della liquidazione IVA di gruppo) che ammetterebbero la compensazione; inoltre afferma che, nel caso concreto, l'operazione non sarebbe elusiva
Interpello art. 11 L. 212/2000 - Gruppo IVA: divieto di compensazione orizzontale
Il quesito
Il rappresentante del Gruppo IVA chiede se può compensare i propri crediti d'imposta con il debito IVA del Gruppo, nonostante l'art.4 comma 3 del DM escluda la compensazione con i crediti dei partecipanti al Gruppo
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conclude che il divieto di compensazione orizzontale previsto dall'art.4 comma 3 del DM si applica a tutti i partecipanti, incluso il rappresentante: il Gruppo IVA è un soggetto passivo autonomo e i crediti del rappresentante non possono essere utilizzati per estinguere i debiti del Gruppo
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