Circolare numero 16 del 23-01-2024
Con la presente circolare si illustra la disciplina di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale, a seguito delle modifiche apportate dal decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 al decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, istitutivo del Fondo. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità e ambito di applicazione 3. Assegno di integrazione salariale. Beneficiari 3.1 Causali di intervento 3.2 Durata della prestazione 3.3 Misura della prestazione 3.4 Tetto aziendale 3.5 Contributo addizionale 3.6 Termini di presentazione delle domande 3.7 Informativa sindacale 3.8 Modalità di pagamento 4. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche normative e operative del Fondo SOLIMARE recepite con il D.I. 8 agosto 2023 (entrato in vigore il 7 ottobre 2023) in attuazione della legge n. 234/2021: ampliamento dell'ambito di applicazione a tutte le imprese armatoriali indipendentemente dalla dimensione, sostituzione dell'assegno ordinario con l'assegno di integrazione salariale alle stesse condizioni del FIS, nuove durate e criteri per causali ordinarie e straordinarie, misura dell'assegno, contribuzione ordinaria e transizione per il tetto aziendale, nonché istruzioni operative su domande, informativa sindacale, pagamenti e rilevazioni contabili.
Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale marittimo SOLIMARE alle modifiche legislative della legge di Bilancio 2022 e al D.I. 8 agosto 2023
Punti principali
Quadro normativo e decorrenze
Le modifiche derivano dalla legge di Bilancio 2022 e sono recepite dal D.I. 8 agosto 2023 pubblicato in G.U. 22/09/2023 ed entrato in vigore il 7/10/2023; applicazione alle domande presentate dal 7/10/2023 e per periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 22/09/2023.
Ambito di applicazione
Il Fondo SOLIMARE si estende a tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero di dipendenti; i datori di lavoro fino a 5 dipendenti (med. semestrale) sono ora obbligati al versamento al Fondo e non rientrano più nel FIS.
Contribuzione ordinaria
A partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023 il contributo ordinario è dello 0,30% sulla retribuzione imponibile (2/3 a carico datore, 1/3 a carico lavoratore); rimosso centralmente il codice FIS 0J dalle posizioni interessate.
Comitato amministratore
Composizione modificata: 14 esperti (7 designati dalle organizzazioni sindacali congiunte e 7 dalle associazioni datoriali con ripartizione interna prevista), nominati con decreto ministeriale per 4 anni.
Sostituzione della prestazione e beneficiari
Il Fondo eroga l'assegno di integrazione salariale in luogo dell'assegno ordinario; beneficiari: lavoratori marittimi e personale di terra di tutte le imprese armatoriali, compresi gli apprendisti; esclusi i dirigenti.
Causali ammesse
Sono integrabili tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, incluso il contratto di solidarietà; criteri istruttori differenziati in base alla dimensione dell'impresa secondo i D.M. vigenti.
Durata della prestazione
Causali ordinarie: fino a 13 settimane continuative prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile; causali straordinarie (incluso contratto di solidarietà e riorganizzazione): fino a 12 mesi prorogabili fino a 24 mesi nel quinquennio mobile, con rispetto delle durate massime complessive previste dall'art.4 D.lgs.148/2015.
Misura dell'assegno e rivalutazioni
Assegno pari all'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con applicazione del solo massimale superiore (nessun massimale inferiore), importo rivalutato annualmente; abolita la riduzione del 5,84% sull'importo lordo.
ANF e contribuzione figurativa
Ai beneficiari è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico del Fondo secondo le regole in vigore; la contribuzione correlata è versata dal Fondo per fini pensionistici.
Tetto aziendale e disciplina transitoria
Resta il tetto aziendale pari a max 4 volte i contributi versati (per i non interessati dalla transizione); per i nuovi iscritti fino a 5 dipendenti è prevista una fase transitoria senza limite per il 2023, con applicazione graduale: 10x nel 2024, 8x nel 2025, 7x nel 2026, 6x nel 2027 e 5x nel 2028.
Contributo addizionale
L'aliquota del contributo addizionale resta invariata e pari all'1,5% calcolata sulle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande vanno presentate non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione; presentazione anticipata è irricevibile, presentazione tardiva sposta la decorrenza con perdita retroattiva oltre una settimana.
Informativa sindacale e contratto di solidarietà
Obbligatoria la comunicazione preventiva alle associazioni datoriali e segreterie sindacali; per il contratto di solidarietà è necessario allegare il verbale di accordo e l'elenco dei lavoratori sottoscritto dalle parti.
Modalità di pagamento e rimborso
Il datore di lavoro anticipa l'assegno ai dipendenti e l'INPS rimborsa o conguaglia; pagamento diretto ai beneficiari possibile solo in casi documentati di grave difficoltà finanziaria e previa autorizzazione del Comitato amministratore.
Istruzioni contabili
Aggiornamento dei conti di rilevazione per prestazioni a conguaglio e a pagamento diretto e delle voci relative agli ANF e alla contribuzione addizionale, con variazioni riportate nell'allegato alla circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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