Circolare numero 19 del 24-01-2024
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il riconoscimento del beneficio previdenziale del cosiddetto trascinamento di giornate per i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati nel 2023, esteso anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari, le condizioni di accesso, e gli adempimenti che devono svolgere le aziende e le Strutture territoriali INPS. Sono indicati i canali telematici per le dichiarazioni, i moduli da inviare e le scadenze per la validazione delle domande.
Riconoscimento del beneficio denominato trascinamento di giornate per i lavoratori agricoli e adempimenti per l'anno 2023
Punti principali
Finalità e natura del beneficio
Il beneficio, previsto dall'articolo 21, comma 6, legge 23 luglio 1991 n. 223 come modificato, consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali di giornate aggiuntive in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate nel 2023 per raggiungere il numero di giornate svolte presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente; si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende beneficiarie degli interventi di cui al d.lgs. 102/2004.
Requisiti di ammissibilità
Destinatari sono i lavoratori occupati nel 2023 per almeno cinque giornate presso imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. che abbiano fruito degli interventi del d.lgs. 102/2004 e ricadano in aree dichiarate calamitate secondo le delibere/decreti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 1079, legge 296/2006; le giornate devono essere state prestate presso gli stessi datori di lavoro.
Adempimenti delle aziende
Le aziende devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio 'Aziende agricole: Dichiarazione calamità' disponibile sul sito INPS, direttamente o tramite intermediari autorizzati; per piccoli coloni e compartecipanti familiari i concedenti devono inviare il modulo SC95 alle Strutture INPS territoriali.
Scadenze per le aziende
La trasmissione delle dichiarazioni e del modulo SC95 deve avvenire entro il 23 febbraio 2024 per permettere la validazione e la compilazione degli elenchi annuali validi per il 2023.
Adempimenti delle Strutture territoriali INPS
Le Strutture territoriali devono validare le dichiarazioni tramite la procedura DDC accessibile in Intranet (Servizi per l'Agricoltura > SUBORDINATI), verificando i decreti/delibere regionali inseriti dalle Direzioni Regionali e approvare o rigettare le istanze inserendo, in caso di rifiuto, le motivazioni.
Scadenze per le Strutture territoriali
Le operazioni di valutazione, approvazione o reiezione devono essere completate entro il 4 marzo 2024; gli esiti sono consultabili e stampabili in formato PDF tramite la funzione di consultazione dichiarazione di calamità.
Riferimenti normativi
Si richiamano l'art. 21, comma 6, legge 23 luglio 1991 n. 223, l'art. 1 comma 1079 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e l'art. 1 comma 3 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 come base normativa del beneficio e delle delimitazioni regionali.
Testo integrale
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