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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1836

Regolamento (UE) 2018/1836 della Commissione, del 19 novembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona 6 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 per le navi battenti bandiera spagnola

Normativa europea32018R1836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2018 per il merluzzo carbonaro assegnato alla Spagna e dispone la chiusura immediata della relativa pesca per le navi interessate. Il divieto riguarda non solo l'attività di cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. La misura si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca del merluzzo carbonaro per le navi battenti bandiera spagnola nella zona 6 e in determinate acque UE e internazionali delle zone 5b, 12 e 14, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che esercitano attività di pesca sullo stock POK/56-14 (merluzzo carbonaro, Pollachius virens) nella zona 6 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14. L'effetto è legato al contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna, ritenuto esaurito dal 27 settembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Divieto di pesca del merluzzo carbonaro per le navi spagnole nelle zone 6, 5b, 12 e 14

Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca, richiamando il regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2. La misura nasce dal presupposto che, in base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture effettuate da navi della Spagna hanno determinato l'esaurimento del contingente 2018 per lo stock indicato nell'allegato, rendendo necessario impedire ulteriori prelievi.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che operano sullo stock POK/56-14, identificato come merluzzo carbonaro (Pollachius virens). L'area interessata comprende la zona 6 e le acque dell'Unione e le acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14. La chiusura decorre dalla data indicata nell'allegato, cioè il 27 settembre 2018.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock in questione si considera esaurito dalla data fissata nell'allegato. Tale previsione ha natura dichiarativa e funzionale alla cessazione delle attività di pesca consentite entro il plafond quantitativo fissato a livello unionale.

Divieti operativi

L'articolo 2 introduce il divieto di pesca a decorrere dalla stessa data di esaurimento del contingente. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende espressamente anche le principali operazioni successive alla pesca:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Il divieto opera per tutte le catture dello stock effettuate dalle navi spagnole dopo la data di chiusura.

Fonti e quadro normativo di riferimento

Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca e i contingenti applicabili. L'allegato del regolamento della Commissione identifica in modo puntuale lo stock, lo Stato membro interessato, l'area di pesca e la data di chiusura, costituendo la base operativa per l'applicazione del divieto.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2018

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 27 settembre 2018, data di chiusura riportata nell'allegato.

Divieto di pesca e di commercializzazione delle catture a bordo

Dal 27 settembre 2018 è vietato alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna pescare lo stock POK/56-14 (merluzzo carbonaro) nella zona 6 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14. Dopo tale data è altresì vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate da tali navi.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione dei contingenticontrollo e conservazione delle risorse ittiche

Testo integrale

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