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Circolare

Circolare INAIL n. 49 del 2 ottore 2012

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2012.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2012, nonché per medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi con decorrenza 1° luglio 2012. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite, gli importi degli assegni una tantum e continuativi, le regole per la riliquidazione delle prestazioni in corso e gli indirizzi operativi alle Unità territoriali. La circolare disciplina anche l’aggiornamento dei valori capitali per azioni di surroga e regresso, oltre alle modalità di comunicazione agli interessati e di gestione delle variazioni anagrafiche.

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° gennaio 2012 e, per alcune categorie, dal 1° luglio 2012

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL dal 2012

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2012, nonché per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi con decorrenza 1° luglio 2012. Il provvedimento recepisce i decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e fornisce le istruzioni operative per la liquidazione iniziale, la riliquidazione delle prestazioni in corso e l’aggiornamento delle azioni giudiziarie di surroga e regresso.

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama, tra le principali fonti, il D.P.R. n. 1124/1965, le disposizioni successive in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché i decreti ministeriali del 22 maggio 2012 relativi ai diversi comparti interessati. La finalità è quella di rendere operativi i nuovi parametri retributivi e le rivalutazioni applicabili alle varie prestazioni economiche, distinguendo le decorrenze tra le diverse categorie assicurative.

Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per il settore industriale, ai fini della determinazione delle rendite per inabilità permanente, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 73,885, con retribuzione annua minima di euro 15.514,80 e massima di euro 28.813,20.

Per il settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 23.414,89. La circolare distingue:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato, per i quali vale la retribuzione annua convenzionale;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per i quali si assume la retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale;
  • lavoratori autonomi, per i quali la retribuzione annua convenzionale è pari a euro 15.514,80.

Per gli infortuni in ambito domestico, la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 15.514,80 dal 1° gennaio 2012.

Per i medici radiologi colpiti da azione di raggi X o sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua è stabilita in euro 57.536,00 dal 1° luglio 2012.

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la circolare riporta importi di retribuzione annua rivalutati per anno di evento, applicando il coefficiente 1,0270 ai valori base indicati per le varie annualità, con riferimento anche agli eventi del 2012.

Altre prestazioni economiche

L’assegno una tantum in caso di morte è fissato in euro 2.046,81 per i settori industriale e agricolo.

Per i medici radiologi, l’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 57.536,00 e spetta nella misura di:

  • un terzo, se sopravvivono coniuge e figli aventi i requisiti;
  • un quarto, se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto, negli altri casi.

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi sono differenziati tra:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato, con retribuzione effettiva giornaliera e limite minimo di euro 40,65;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato e lavoratori autonomi, con riferimento alla retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 45,70.

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a euro 510,83.

Gli assegni continuativi mensili vengono rivalutati con importi distinti per settore e grado di inabilità:

  • da 50 a 59%: euro 286,66 nel settore industriale e euro 359,05 nel settore agricolo;
  • da 60 a 79%: euro 402,17 e euro 501,02;
  • da 80 a 89%: euro 746,69 e euro 860,15;
  • da 90 a 100%: euro 1.150,36 e euro 1.219,25;
  • 100% con assegno per assistenza personale continuativa: euro 1.661,89 e euro 1.730,09.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni già in essere è stata effettuata centralmente dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni. Nel settore industriale sono previsti coefficienti di rivalutazione pari a 1,0568 per l’anno 2010 e precedenti, e pari a 1,0000 per l’anno 2011.

Per il settore agricolo, la riliquidazione segue criteri diversi a seconda della tipologia di assicurato e della decorrenza della rendita:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite dal 1° gennaio 1982: retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89;
  • lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89;
  • lavoratori autonomi con rendite dal 1° giugno 1993: retribuzione minimale del settore industriale pari a euro 15.514,80.

Casi particolari: integrazione rendita e prestazioni per errore

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2012 non definiti entro il 14 settembre 2012, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita già rivalutato.

Le prestazioni particolari erogate a seguito di rettifica per errore, identificate con i codici 7-8-9, sono rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2012, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario, esse si azzerano.

Attività delle Unità territoriali e gestione dei tabulati

Alle Unità territoriali è demandata la riliquidazione delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, nonché delle prestazioni evidenziate nei tabulati annuali trasmessi dalla Direzione centrale.

Tra le posizioni da trattare figurano:

  • le liquidazioni particolari (codici 2-3);
  • le rendite cessate successivamente al 1° gennaio 2012 nei settori industria, agricoltura e medici radiologi;
  • le rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2011 deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole.

Comunicazioni agli interessati e aggiornamento dei dati anagrafici

La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha trasmesso agli interessati i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. con la comunicazione del provvedimento di riliquidazione e del conguaglio spettante. I moduli contengono anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti così come risultano memorizzate negli archivi.

In presenza di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione riportata sul retro. Le sedi provvedono poi alla scansione della documentazione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure vigenti.

Azione di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 2012 per industria, agricoltura e infortunio domestico, e al 1° luglio 2012 per medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre 2011 o fino al 30 giugno 2012, secondo i casi.

Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per consentire l’aggiornamento delle conclusioni già formulate.

Punti principali

Decorrenze e ambito dell’aggiornamento

La rivalutazione delle prestazioni economiche è disposta per il settore industria, agricoltura e per gli infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2012. Per i medici radiologi esposti a raggi X e sostanze radioattive e per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la rivalutazione decorre dal 1° luglio 2012. La circolare recepisce i decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e chiarisce che vengono fornite sia le misure per la prima liquidazione sia i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso.

Rendite per inabilità permanente: prima liquidazione

Nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 73,885, con retribuzione annua minima pari a euro 15.514,80 e massima pari a euro 28.813,20. In agricoltura la retribuzione convenzionale annua è euro 23.414,89; per i lavoratori subordinati a tempo determinato si usa la retribuzione convenzionale, mentre per i subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva entro i limiti industriali; per i lavoratori autonomi agricoli la base è euro 15.514,80. Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua è euro 15.514,80. Per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 57.536,00. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati importi differenziati per anno di evento, rivalutati con coefficiente 1,0270, fino agli eventi 2012 compresi.

Altre prestazioni: assegno una tantum, inabilità temporanea e assegni continuativi

L’assegno una tantum per i superstiti è fissato a euro 2.046,81 nei settori industriale e agricolo. Per i medici radiologi, l’importo dell’assegno una tantum è rapportato alla retribuzione di euro 57.536,00 e corrisponde a un terzo in presenza di coniuge con figli aventi diritto, a un quarto nel caso di solo coniuge o soli figli aventi diritto, e a un sesto negli altri casi. Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi sono quelli indicati per i lavoratori subordinati a tempo determinato, con retribuzione effettiva giornaliera e limite minimo di euro 40,65, e per subordinati a tempo indeterminato e autonomi sulla retribuzione giornaliera minima prevista per l’industria, pari a euro 45,70. Gli assegni per assistenza personale continuativa sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e ammontano a euro 510,83. Gli assegni continuativi mensili sono aggiornati con importi distinti per settore e classe di inabilità.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni già in corso è stata effettuata centralmente sulla base di coefficienti e basi retributive già acquisiti. Per il settore industriale, i coefficienti sono 1,0568 per l’anno 2010 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2011. Per il settore agricolo, la riliquidazione segue regole diverse a seconda della categoria: lavoratori subordinati a tempo determinato sulla retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89; lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite dal 1° gennaio 1982 sulla retribuzione effettiva entro i limiti industriali; rendite anteriori al 1° gennaio 1982 sulla retribuzione convenzionale; lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993 sulla retribuzione convenzionale e, per rendite dal 1° giugno 1993, sulla retribuzione minimale dell’industria pari a euro 15.514,80.

Gestione di casi particolari e prestazioni particolari

Per le integrazioni di rendita relative all’anno 2012 non definite entro il 14 settembre 2012, il pagamento della prestazione integrativa deve tenere conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato. Le prestazioni particolari in caso di rettifica per errore, identificate con i codici 7-8-9, sono rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2012, ma solo se sono state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario si azzerano.

Compiti delle Unità territoriali e gestione dei tabulati

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, e delle prestazioni segnalate dai tabulati annuali inviati dalla Direzione centrale. Tra queste rientrano le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° gennaio 2012 nei settori industria, agricoltura e medici radiologi, e le rendite unificate. Per queste ultime, fino al 2011, va riesercitata la scelta della retribuzione più favorevole. La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inoltre effettuato la riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite e ha inviato i tabulati alle strutture periferiche competenti.

Comunicazione agli interessati e aggiornamento anagrafico

Agli interessati sono stati inviati i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. con la comunicazione del provvedimento di riliquidazione e del relativo conguaglio. I moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti presenti negli archivi magnetici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione sul retro; le sedi devono quindi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 2012 per industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico, e al 1° luglio 2012 per medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre 2011 oppure fino al 30 giugno 2012, secondo il caso. Quando lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, in primo grado e in appello, per aggiornare le conclusioni già rese.

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