Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 48 del 2 ottore 2012

Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative Inail per la regolarizzazione contributiva connessa alla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari. Chiarisce come il datore di lavoro debba aprire o variare la posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore, come siano richiesti e rilasciati i documenti di regolarità contributiva e quali dati debbano essere inseriti nelle denunce e nelle richieste telematiche. Precisa inoltre che il DURC richiesto ha natura speciale, limitata al singolo lavoratore, e non segue integralmente la disciplina ordinaria del D.M. 24 ottobre 2007.

Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari ex art. 5 del d.lgs. n. 109/2012

Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari ex art. 5 d.lgs. n. 109/2012

La circolare disciplina gli adempimenti Inail connessi alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari con lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 109/2012. Il focus è sulla regolarizzazione contributiva e sulla gestione della richiesta di verifica di regolarità da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.

Quadro normativo e richiamo alla procedura generale

Il documento richiama il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e il decreto interministeriale 29 agosto 2012, oltre alla circolare interministeriale prot. 35/0006291 del 7 settembre 2012, cui rinvia per le indicazioni generali sulla procedura di emersione. Per la competenza Inail, il tema centrale è la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, in particolare sotto il profilo contributivo.

Regolarizzazione contributiva ai fini del contratto di soggiorno

Ai sensi del decreto interministeriale, all’atto della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi contributivi maturati dalla data di assunzione, indicata nella dichiarazione di emersione, fino alla data della stipula. In ogni caso la regolarizzazione deve coprire un periodo non inferiore a sei mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestici, il datore di lavoro deve presentare le denunce Uniemens relative a tutti i mesi oggetto di regolarizzazione. Lo Sportello unico per l’immigrazione richiede poi telematicamente il DURC per verificare la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro e, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

Adempimenti presso Inail: apertura o variazione della posizione assicurativa

La circolare dispone che il datore di lavoro chieda all’Inail l’apertura di un’apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario oggetto di emersione.

Se il datore di lavoro è già iscritto all’Inail, deve presentare una denuncia di variazione; se non è già titolare di codice ditta, deve presentare una denuncia di esercizio. In entrambe le ipotesi, nel quadro dedicato al ciclo lavorativo deve essere indicata la dicitura:

  • "Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012"

oltre al cognome, nome e codice fiscale del lavoratore. Se il codice fiscale non è disponibile, devono essere indicati la data e lo Stato estero di nascita.

Data di inizio attività e coerenza dei dati con Inps e Cassa edile

Nelle denunce va indicata, come data di inizio attività, la data di assunzione del lavoratore, cioè la data di inizio dell’occupazione irregolare. Tale data deve coincidere con quella comunicata all’Inps e, per i datori di lavoro del settore edile, anche alla Cassa edile.

La circolare sottolinea inoltre che il modello telematico EM-SUB prevede l’indicazione del codice ditta Inail. Se tale dato non è stato inserito nella dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve trasmettere tempestivamente una comunicazione integrativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, perché il codice ditta è indispensabile per la richiesta del documento di regolarità contributiva.

Comunicazione del premio e modalità di pagamento

Alla ricezione della denuncia, la sede competente comunica tempestivamente al datore di lavoro l’importo del premio dovuto, senza aggravio di somme aggiuntive. Il versamento deve avvenire con modello F24, utilizzando il numero di riferimento riportato nel provvedimento.

La circolare evidenzia che, data l’eccezionalità della procedura, la gestione deve essere improntata alla massima tempestività.

Natura del documento di regolarità contributiva richiesto

La circolare chiarisce che il documento di regolarità contributiva richiamato dall’articolo 5 del decreto e dalla circolare interministeriale non coincide con il DURC ordinario disciplinato dal D.M. 24 ottobre 2007. Si tratta infatti di una certificazione speciale, finalizzata alla verifica della regolarità limitatamente al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione, pur coinvolgendo Inps, Inail e, se necessario, le Casse edili.

Per questa specifica fattispecie non trovano applicazione:

  • l’invito alla regolarizzazione;
  • il silenzio assenso;
  • le regole ordinarie su rateizzazioni;
  • le sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative;
  • le istanze di compensazione;
  • le cause non ostative tipiche del DURC ordinario, come lo "scostamento non grave" e il contenzioso pendente.

Modalità di richiesta del DURC da parte dello Sportello unico

Lo Sportello unico per l’immigrazione deve inoltrare le richieste di verifica di regolarità esclusivamente tramite la tipologia "Agevolazioni/Finanziamenti/Sovvenzioni/Autorizzazioni" dell’applicativo Sportello Unico Previdenziale.

Nel campo "specifica uso" devono essere riportati:

  • cognome e nome del lavoratore;
  • codice fiscale del lavoratore, oppure, se assente, data e Stato estero di nascita;
  • data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Poiché la verifica riguarda la posizione del singolo lavoratore, lo Sportello unico richiede un DURC per ogni lavoratore interessato dalla procedura di emersione.

Modalità di rilascio e contenuto della certificazione

Ai fini del rilascio, la sede deve indicare sempre nelle note della certificazione:

  • la data di inizio dell’obbligo assicurativo, coincidente con la data di assunzione del lavoratore, da riportare con la dicitura convenzionale "inizio gg/mm/aa";
  • il numero della PAT riferita al lavoratore, da indicare con la dicitura "PAT xxxxxxx".

La regolarità o irregolarità va certificata con riferimento alla data in cui viene effettuata la verifica e alla sola posizione assicurativa territoriale riferita al lavoratore indicato nella richiesta, indipendentemente dalla durata del periodo di regolarizzazione.

L’esito è da considerarsi regolare quando:

  • il datore di lavoro ha presentato la denuncia relativa allo specifico lavoratore e ha pagato integralmente quanto richiesto dall’Inail;
  • oppure ha presentato la denuncia ma, alla data della verifica, non è ancora scaduto il termine per il pagamento.

In quest’ultimo caso, nelle note deve essere inserita anche la dicitura "Richiesta premio in scadenza al gg/mm/aa", con l’indicazione della data di scadenza della richiesta di premio inviata al datore di lavoro.

Casi di irregolarità

L’irregolarità deve essere attestata quando, alla data della verifica, il datore di lavoro:

  • non ha presentato all’Inail la denuncia per quello specifico lavoratore;
  • oppure non ha versato il premio dovuto entro la scadenza indicata dall’Inail.

Nel primo caso la formula da utilizzare è "Il rischio assicurato non corrisponde a quello denunciato", con la precisazione nelle note "lavoratore non denunciato".

Nel secondo caso va indicato che non sono stati versati premi e accessori per gli anni di riferimento per un importo determinato, specificando il periodo assicurativo oggetto della richiesta e la somma non versata.

Emissione del documento e rinvii finali

Per i datori di lavoro del settore edile la certificazione è emessa dalla Cassa edile secondo le consuete modalità. Negli altri casi il documento di regolarità è emesso dall’Inps e inviato allo Sportello unico per l’immigrazione via PEC.

La circolare chiude segnalando che restano da emanare ulteriori istruzioni per la gestione delle ipotesi di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, nonché dei casi di impedimento alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si colloca nell’ambito dell’articolo 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che introduce una disposizione transitoria per consentire ai datori di lavoro indicati dalla norma di dichiarare allo Sportello unico per l’immigrazione il rapporto di lavoro irregolare con lavoratori extracomunitari. Le condizioni, i termini e le modalità della procedura sono quelli del decreto interministeriale 29 agosto 2012 e della circolare interministeriale 7 settembre 2012, cui la circolare Inail rinvia per gli aspetti generali.

Regolarizzazione contributiva e obblighi verso Inail

Ai fini della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi contributivi maturati dalla data di assunzione, indicata nella dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Per i rapporti non domestici, la regolarizzazione avviene tramite presentazione delle denunce Uniemens per i mesi interessati; lo Sportello unico richiede telematicamente il DURC per verificare la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro e, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

Apertura o variazione della posizione assicurativa territoriale

Il datore di lavoro deve chiedere all’Inail l’apertura di una posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario oggetto di emersione. Se è già titolare di codice ditta, presenta una denuncia di variazione; se non è iscritto, presenta una denuncia di esercizio. In entrambe le ipotesi deve indicare nel campo "Ciclo lavorativo" la dicitura relativa alla posizione riferita a personale oggetto di emersione ex art. 5 d.lgs. n. 109/2012 e i dati identificativi del lavoratore, oppure, se manca il codice fiscale, la data e lo Stato estero di nascita.

Dati da indicare e coerenza con le altre amministrazioni

Nelle denunce deve essere indicata come data di inizio attività la data di assunzione, cioè la data di inizio dell’occupazione irregolare, che deve coincidere con quella comunicata all’Inps e, per i datori di lavoro del settore edile, anche alla Cassa edile. Il codice ditta Inail è considerato elemento essenziale anche per il modello telematico EM-SUB: se non è stato indicato, il datore di lavoro deve inviare tempestivamente una comunicazione integrativa allo Sportello unico.

Pagamento del premio e gestione della richiesta

Ricevuta la denuncia, la sede competente comunica tempestivamente l’importo del premio dovuto, senza somme aggiuntive, da versare con modello F24 utilizzando il numero di riferimento indicato nel provvedimento. La circolare precisa inoltre che, per questa procedura, la verifica di regolarità deve essere svolta con assoluta tempestività, data l’eccezionalità del procedimento.

Natura del DURC speciale e disciplina applicabile

Il documento di regolarità richiamato dalla normativa è qualificato come una certificazione speciale, pur coinvolgendo Inps, Inail e, ove necessario, le Casse edili, ma non coincide con il DURC ordinario disciplinato dal D.M. 24 ottobre 2007. Di conseguenza non si applicano l’invito alla regolarizzazione, il silenzio assenso, né le regole ordinarie su rateizzazioni, sospensioni legislative, compensazioni e cause non ostative come lo scostamento non grave o il contenzioso pendente.

Modalità di richiesta del DURC

Lo Sportello unico per l’immigrazione utilizza esclusivamente la tipologia "Agevolazioni/Finanziamenti/Sovvenzioni/Autorizzazioni" dell’applicativo Sportello Unico Previdenziale. Nel campo "specifica uso" devono essere inseriti cognome e nome del lavoratore, codice fiscale oppure, se assente, data e Stato estero di nascita, nonché la data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Per ciascun lavoratore oggetto di emersione deve essere richiesto un DURC distinto.

Modalità di rilascio ed esito della verifica

La sede deve sempre riportare nelle note la data di inizio dell’obbligo assicurativo, coincidente con la data di assunzione, e il numero della PAT riferita al lavoratore. L’esito è regolare se il datore di lavoro ha presentato la denuncia per quello specifico lavoratore e ha pagato integralmente quanto richiesto, oppure se la denuncia è stata presentata ma non è ancora scaduto il termine di pagamento; in quest’ultimo caso va indicata anche la dicitura relativa alla richiesta premio in scadenza. L’irregolarità va attestata se manca la denuncia per il lavoratore o se il premio non è stato pagato alla scadenza.

Gestione dei casi di irregolarità

Se manca la denuncia, l’irregolarità va espressa con la formula "Il rischio assicurato non corrisponde a quello denunciato" e con la specificazione "lavoratore non denunciato" nelle note. Se invece non sono state versate le somme richieste per la regolarizzazione, l’irregolarità va formulata indicando che non sono stati versati premi e accessori per gli anni di riferimento, con l’importo non versato e il periodo assicurativo oggetto della richiesta.

Emissione del documento e casi particolari

Per i datori di lavoro del settore edile il certificato è emesso dalla Cassa edile secondo le ordinarie modalità. Negli altri casi il documento di regolarità è emesso dall’Inps e inviato allo Sportello unico per l’immigrazione via PEC. La circolare rinvia inoltre a successive istruzioni per la gestione delle ipotesi di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione o di impedimento alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.