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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25402/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato l'accoglimento della domanda di Domenico Salvatore Carluccio, riconosciuto vittima del terrorismo, volta a ottenere i benefici previsti dalla legge n. 206/2004. I ricorrenti sostenevano che la legge n. 302/1990 e la legge n. 206/2004 avrebbero ambiti soggettivi diversi e che la clausola di salvaguardia di quest'ultima non poteva essere interpretata in senso da estendere i nuovi benefici previsti dalla 206/2004 ai soggetti già riconosciuti vittime ai sensi della 302/1990. Denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 delle due leggi e di altre norme in tema di diritto sostanziale e costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'interpretazione dei ricorrenti, affermando che le due leggi vanno lette come parti di un unico sistema normativo: la legge n. 206/2004 introduce nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e, ripetendo la locuzione vittime del terrorismo, non crea una categoria soggettiva diversa ma estende e integra i benefici anche rispetto a situazioni non contemplate dalla 302/1990. La Corte ha svolto un'argomentazione testuale e sistematica, valorizzando il termine sono ricomprese e la clausola di rinvio per quanto non espressamente previsto dalla 206/2004, concludendo che tale clausola non esclude l'estensione dei benefici ai soggetti già riconosciuti ai sensi della 302/1990. Sono state condannate le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore del controricorrente Carluccio, liquidate in Euro 4.200,00 oltre oneri, e rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 302/1990

    art. 1, commi 1-4: disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita organizzata che individuano specifiche ipotesi (attività terroristica o di eversione, fatti collegati a 416-bis, operazioni di prevenzione o repressione, assistenza prestata a ufficiali o agenti)

    La legge 302/1990 definisce le ipotesi e le condizioni soggettive per l'erogazione di una speciale elargizione; la Corte la considera fonte primaria della nozione normativa di vittima del terrorismo che viene integrata ma non esclusa dalla successiva normativa

  • Legge n. 206/2004

    art. 1, comma 1: le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti; art. 1 nel testo modificato: sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (modifica introdotta dall'art. 34, comma 3, d.l. n. 159/2007 conv. con l. n. 222/2007); clausola di salvaguardia: per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 302/1990

    La Corte interpreta la 206/2004 come norma che introduce nuove tutele e amplia l'ambito materiale delle azioni considerate terrorismo, integrando il sistema della 302/1990; il rinvio alla 302/1990 ha funzione di integrazione e non di limitazione dell'ambito soggettivo dei benefici

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1-quater e 1-bis (riguardanti il contributo unificato)

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Massime di principio

  • Quando una legge successiva dichiara di introdurre 'nuove norme' in favore di una categoria già prevista da una legge anteriore e usa la medesima locuzione descrittiva della categoria, il corretto approccio interpretativo privilegia la continuità normativa: la seconda legge integra ed estende il regime precedente salvo esclusione espressa.
  • Una clausola di rinvio a una legge anteriore 'per quanto non espressamente previsto' va interpretata come norma di integrazione delle lacune, non come limitazione dell'ambito soggettivo della legge nuova, se la disciplina successiva manifesta l'intento di ampliare tutele.
  • L'uso di termini inclusivi come 'sono ricomprese' indica che la nuova legge intende annoverare certi fatti all'interno della categoria già normata, e quindi applicare il nuovo regime anche a casi non originariamente disciplinati dall'antecedente normativa.
  • In sede di Cassazione sono ammissibili censure di diritto che prospettino diversa interpretazione normativa purché non implichino l'esame di fatti nuovi o valutazioni probatorie non effettuate dai giudici di merito.
  • La partecipazione dell'INPS tramite mera litis denuntiatio limita la sua posizione processuale, e le spese seguono la regola della soccombenza; i contributi unificati richiesti dal procedimento possono essere integrati se previsti dalla normativa procedurale

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