LEGGE 12 luglio 2011, n. 120
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (12/7/2011) che introduce quote di genere negli organi delle società: lo statuto deve prevedere il riparto degli amministratori e dei sindaci in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti per tre mandati consecutivi; per il primo rinnovo la quota minima è 1/5. La Consob vigila, diffida, applica sanzioni pecuniarie (€100.000-1.000.000 per consigli di amministrazione; €20.000-200.000 per collegi sindacali) e può dichiarare la decadenza degli eletti. Si applica a società quotate, al sistema monistico e alle società controllate pubbliche; decorre dal primo rinnovo degli organi successivo a un anno dall'entrata in vigore.
Quote di genere negli organi societari
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