Salta al contenuto
Legge

LEGGE 12 luglio 2011, n. 120

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Normativa italiana011G0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (12/7/2011) che introduce quote di genere negli organi delle società: lo statuto deve prevedere il riparto degli amministratori e dei sindaci in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti per tre mandati consecutivi; per il primo rinnovo la quota minima è 1/5. La Consob vigila, diffida, applica sanzioni pecuniarie (€100.000-1.000.000 per consigli di amministrazione; €20.000-200.000 per collegi sindacali) e può dichiarare la decadenza degli eletti. Si applica a società quotate, al sistema monistico e alle società controllate pubbliche; decorre dal primo rinnovo degli organi successivo a un anno dall'entrata in vigore.

Quote di genere negli organi societari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.