LEGGE 12 luglio 2011, n. 112
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un’Autorità indipendente per la tutela dei diritti dei minori, con funzioni di promozione, vigilanza, segnalazione e consultazione. Disciplina nomina, incompatibilità, poteri di accesso e controllo, ufficio, personale e copertura finanziaria. Le spese previste decorrono dal 2011-2012; non emergono termini finali di efficacia.
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
La legge istituisce un’Autorità indipendente incaricata di assicurare la piena attuazione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in coerenza con le convenzioni internazionali, il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale. L’Autorità opera con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa.
Nomina, durata e incompatibilità del titolare
L’Autorità è un organo monocratico. Il titolare è nominato d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato, scegliendolo tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e comprovata competenza nel settore dei diritti dei minori e delle problematiche familiari ed educative.
Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per tutta la durata dell’incarico sono previste incompatibilità molto ampie: il titolare non può svolgere attività professionali, imprenditoriali o di consulenza, né essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici, cariche elettive o incarichi in organismi attivi nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza. È inoltre vietata la partecipazione a partiti politici o movimenti di ispirazione politica. Se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni.
È riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo di un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio, nei limiti della spesa autorizzata.
Competenze e funzioni dell’Autorità
L’Autorità svolge un insieme ampio di funzioni di promozione, impulso, vigilanza e raccordo istituzionale. In particolare:
- promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea e nazionale e del diritto del minore a essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia o, se necessario, in un ambiente familiare alternativo;
- esercita le funzioni previste dall’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli;
- collabora con reti internazionali, organismi e istituti di tutela dei diritti dei minori, anche di altri Paesi;
- assicura consultazione e collaborazione con persone di minore età, associazioni familiari, soggetti del terzo settore, ONG e altri organismi interessati;
- verifica il rispetto della parità di accesso alle cure, al diritto alla salute e all’istruzione anche durante la degenza o i periodi di cura;
- esprime parere sul piano nazionale di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
- segnala a Governo, regioni ed enti territoriali iniziative utili per la piena promozione e tutela dei diritti dei minori;
- segnala alle autorità giudiziarie e agli organi competenti i casi urgenti di minori abbandonati;
- esprime parere sul rapporto periodico del Governo al Comitato ONU dei diritti del fanciullo;
- formula osservazioni sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali dei minori e ne vigila il rispetto;
- diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e promuove iniziative di sensibilizzazione;
- diffonde prassi e protocolli di intesa elaborati da amministrazioni, ordini professionali e soggetti del settore, anche valorizzando buone prassi estere;
- favorisce la cultura della mediazione e strumenti di prevenzione o soluzione consensuale dei conflitti che coinvolgono minori, promuovendo la formazione degli operatori;
- presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente, sentita la Conferenza nazionale.
L’Autorità può anche esprimere pareri al Governo su disegni e progetti di legge e sugli atti normativi governativi in materia di tutela dei diritti dei minori.
Studi, ricerche e raccordo istituzionale
L’Autorità promuove studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni degli osservatori e centri nazionali competenti, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Può richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi indicati.
Nello svolgimento delle funzioni, promuove sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e si avvale delle relazioni presentate da quest’ultima.
Rapporti con regioni e Conferenza nazionale
Nel rispetto delle competenze regionali e locali, l’Autorità assicura collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o figure analoghe che le regioni possono istituire con requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva analoghi a quelli dell’Autorità nazionale.
A tal fine è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali o figure analoghe. La Conferenza è convocata dall’Autorità o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali.
La Conferenza:
- promuove linee comuni di azione dei garanti regionali, da attuare in sede regionale, nazionale e internazionale;
- individua forme di costante scambio di dati e informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale.
Segnalazioni, interventi urgenti e vigilanza
L’Autorità segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio dei minori e alla procura competente gli abusi con rilievo penale o comunque rilevanti per iniziative di competenza del pubblico ministero.
Può esaminare anche d’ufficio situazioni generali o particolari in cui ravvisi violazioni, o rischi di violazione, dei diritti dei minori, comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, e segnalarle agli organi di controllo o sanzione competenti.
Può inoltre formulare osservazioni e proposte per prevenire e contrastare abusi sull’infanzia e sull’adolescenza, anche con riferimento alla tratta, allo sfruttamento sessuale, alla pedopornografia via Internet, al rischio di espianto di organi e alle mutilazioni genitali femminili.
Poteri istruttori, accesso e controlli
Per l’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità può richiedere informazioni a pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati, compresi Commissione per le adozioni internazionali e Comitato per i minori stranieri, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Può inoltre:
- richiedere accesso a dati e informazioni;
- disporre visite e ispezioni presso strutture pubbliche o private ove siano presenti minori, con modalità concordate con le amministrazioni competenti;
- effettuare visite in determinati luoghi previsti dalla normativa sull’esecuzione penale minorile, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice procedente;
- accedere a banche dati e archivi, nel rispetto della normativa privacy.
I procedimenti di competenza si svolgono nel rispetto dei principi di accesso, partecipazione e trasparenza della legge n. 241 del 1990.
Organizzazione, ufficio e personale
È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alle dipendenze dell’Autorità. Il personale è vincolato al segreto d’ufficio.
L’organizzazione dell’Ufficio, la sede e la disciplina della gestione delle spese sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La sede e i locali sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un ruolo apposito del personale dell’Ufficio, con applicazione, in quanto compatibili, delle regole sul personale della Presidenza del Consiglio e della relativa contrattazione collettiva. La dotazione organica è fissata in:
- 1 posto dirigenziale generale;
- 3 posti dirigenziali non generali;
- 20 unità non dirigenziali, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B.
Il personale è assunto per concorso pubblico. Sono previsti anche incarichi dirigenziali con le procedure del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la possibilità di avvalersi di personale in comando, distacco, fuori ruolo o istituti analoghi da altre amministrazioni.
Il titolare può inoltre avvalersi di:
- un consigliere, con incarico non superiore al mandato e compenso annuo massimo di 80.000 euro lordi;
- esperti a titolo gratuito oppure con compenso annuo massimo di 30.000 euro per incarico, entro un tetto complessivo annuo di 100.000 euro.
Segnalazioni dei cittadini
Chiunque può rivolgersi all’Autorità, anche tramite numeri telefonici gratuiti di pubblica utilità, per segnalare violazioni o rischi di violazione dei diritti dei minori. Le modalità di presentazione delle segnalazioni sono stabilite dall’Autorità, nel rispetto delle competenze dei servizi territoriali e con forme semplici di accesso anche telematiche.
Copertura finanziaria
La legge prevede coperture specifiche per le spese di istituzione e funzionamento dell’Autorità e per l’indennità del titolare. Gli oneri sono finanziati mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa e di fondi speciali di parte corrente.
Le principali misure economiche indicate sono:
- 750.000 euro per il 2011 e 1.500.000 euro annui dal 2012 per l’attuazione dell’articolo sull’organizzazione;
- 200.000 euro annui dal 2011 per l’indennità del titolare.
La legge esclude nuovi o maggiori oneri ulteriori per la finanza pubblica e autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
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