Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 10/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina la comunicazione, la documentazione, il monitoraggio annuale, i pagamenti, le garanzie e le cause di decadenza per i soggetti che trasferiscono all’estero la residenza fiscale nell’ambito dell’art. 166 TUIR. Definisce inoltre regole specifiche per società trasparenti, operazioni straordinarie e applicazione temporale delle disposizioni.

Modalità di esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’exit tax in caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale

Trasferimento all’estero della residenza fiscale e opzione per exit tax

Il provvedimento definisce le modalità e le condizioni di esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 166, comma 2-quater, del TUIR, relativa alla sospensione o rateizzazione dell’exit tax in caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale di soggetti che esercitano imprese commerciali. Esso disciplina anche documentazione, monitoraggio annuale, pagamenti, garanzie e ipotesi di decadenza.

Esercizio dell’opzione e comunicazione all’Ufficio

I soggetti individuati dal decreto ministeriale 2 luglio 2014 esercitano le opzioni previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 1 presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista. L’Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e, in caso di documentazione o informazioni infedeli, le opzioni non producono effetti.

Documentazione da predisporre e conservare

I soggetti interessati devono predisporre e conservare su supporto informatico una documentazione contenente:

  • inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione in Italia;
  • ammontare della plusvalenza complessiva determinata unitariamente in base al valore normale;
  • ammontare della plusvalenza unitaria e della relativa imposta sospesa e/o rateizzata;
  • per ciascun bene, diritto e passività, indicazione di costo fiscale, valore normale, plusvalenza o minusvalenza e quota di plusvalenza complessiva allocata;
  • illustrazione delle modalità concrete di determinazione del valore normale;
  • in caso di opzione per la sospensione, piano di ammortamento o durata residua di beni e diritti;
  • Stato di destinazione, indirizzo della sede legale estera e, se diverso, indirizzo valido per la notifica degli atti;
  • informazioni utili a valutare la solvibilità attuale e prospettica del soggetto, inclusa, se disponibile, la categoria di rating assegnata dalle agenzie indicate nel punto 5.1.

La documentazione deve essere aggiornata per rilevare gli eventi realizzativi di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto e conservata ai sensi dell’articolo 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. L’Agenzia può richiedere la trasmissione o l’esibizione della documentazione anche tramite questionario ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 600 del 1973, notificabile anche all’indirizzo estero indicato o, se modificato, a quello comunicato successivamente.

La variazione dell’indirizzo estero deve essere comunicata con i modelli anagrafici ordinari entro 30 giorni dalla modifica.

Monitoraggio annuale

Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione, il contribuente presenta annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri relativi alla plusvalenza complessiva, indicando:

  • importo della plusvalenza ancora sospesa;
  • ammontare dell’imposta ancora dovuta;
  • patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio.

In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda successivi al trasferimento di residenza, gli obblighi di monitoraggio ricadono sull’incorporante, sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul conferitario. Resta fermo l’obbligo di monitoraggio del soggetto conferente per il periodo intercorrente tra l’inizio del monitoraggio annuale e la data di efficacia dell’operazione; nella dichiarazione di tale periodo il conferente indica anche i dati identificativi del conferitario o beneficiario.

La dichiarazione deve essere presentata anche se non è dovuta alcuna imposta, indicando l’ammontare dell’exit tax sospesa.

Pagamenti delle rate e subentro nelle operazioni straordinarie

La prima rata, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto, va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. Le rate successive, con i relativi interessi, sono versate negli anni successivi entro il medesimo termine. Le restanti somme dovute ai sensi del comma 6, aumentate degli interessi, sono anch’esse versate negli anni successivi entro il medesimo giorno.

In caso di fusione, scissione o conferimento che comporti il trasferimento dei cespiti o dell’intero complesso aziendale a un soggetto residente in uno degli Stati indicati dall’articolo 166, comma 2-quater, del TUIR, i versamenti residui sono effettuati dalla società risultante dalla fusione, dall’incorporante o dalla beneficiaria, con riferimento all’imposta relativa ai cespiti acquisiti per effetto dell’operazione.

Garanzie: presupposti, forme e durata

L’Ufficio, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili o raccolte ai sensi dei punti 1 e 2, può subordinare l’efficacia dell’opzione per sospensione o rateizzazione alla prestazione di idonea garanzia, in presenza di un grave e concreto pericolo per la riscossione. Nel valutare tale rischio, l’Ufficio considera:

  • natura ed entità degli eventuali carichi pendenti;
  • solvibilità attuale e prospettica del contribuente;
  • indici di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
  • ove disponibili, le categorie di rating attribuite dalle agenzie di cui al Regolamento (CE) n. 1060/2009.

La garanzia è determinata in modo che, sommata al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, sia pari all’imposta dovuta. Può essere prestata mediante:

  • ipoteca di primo grado su immobili di esclusiva proprietà del concedente situati nel territorio dello Stato, con perizia giurata di stima redatta da professionisti iscritti negli albi indicati, a spese del contribuente;
  • ipoteca di primo grado o altro diritto di prelazione su beni o diritti di esclusiva proprietà del concedente, costituiti secondo la legge applicabile estera e con validità, efficacia e opponibilità a terzi attestate da notaio o figura equivalente riconosciuta dallo Stato estero, con valore di mercato attestato da perizia giurata certificata da società di revisione indipendente;
  • fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Per l’opzione di sospensione, se dovuta, la garanzia deve durare almeno tre anni e va rinnovata per ulteriori tre anni se alla scadenza risultano ancora importi dovuti. Il rinnovo deve essere documentato e presentato all’Ufficio territorialmente competente dal soggetto non residente o dal garante almeno sei mesi prima della scadenza. Per l’opzione di rateizzazione, la garanzia dura per un periodo pari a quello di rateazione, aumentato di un anno. L’Ufficio autorizza il rilascio totale o parziale della garanzia in relazione all’imposta pagata, previa verifica dei versamenti.

La garanzia non è dovuta se, nei tre esercizi antecedenti il trasferimento della residenza, non sono state conseguite perdite e il patrimonio netto dell’ultimo bilancio è almeno pari al 120% dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata.

In caso di fusione o scissione con trasferimento dei cespiti oggetto di opzione a un soggetto residente in uno degli Stati di cui all’articolo 166, comma 2-quater, del TUIR, entro 30 giorni dalla data di efficacia dell’operazione la società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero la beneficiaria, presenta all’Ufficio una dichiarazione del garante sulla persistente validità della garanzia oppure presta nuova garanzia.

Cause di decadenza e recupero delle somme

Il contribuente decade dal beneficio della sospensione o della rateazione, oltre che per le ipotesi previste dall’articolo 1, comma 8, del decreto, anche nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della garanzia o mancato rinnovo della stessa;
  • venir meno della garanzia senza autorizzazione dell’Ufficio o senza le condizioni previste;
  • mancata presentazione della dichiarazione annuale di monitoraggio, solo in caso di sospensione;
  • mancato assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione della documentazione;
  • mancata risposta al questionario;
  • mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo estero;
  • mancato pagamento di una rata o di una quota degli importi dovuti, salvo ravvedimento.

In caso di decadenza, l’importo ancora dovuto, sospeso o rateizzato, maggiorato degli eventuali interessi, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, si procede alla riscossione coattiva nei confronti del contribuente non residente e/o del garante.

Società trasparenti

Per i soggetti esercenti imprese commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR, la comunicazione va presentata da ciascun socio presso l’ufficio competente in base al domicilio fiscale della società, che deve poi confermarla nella propria dichiarazione dei redditi in cui confluisce la plusvalenza. Ciascun socio è tenuto agli obblighi di versamento e di eventuale garanzia. Il monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all’indicazione della plusvalenza ancora sospesa e di quella relativa agli eventi realizzativi; in caso di eventi realizzativi, i soci indicano nella propria dichiarazione l’importo della plusvalenza realizzata di loro spettanza.

Per le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, la comunicazione è presentata dalla società medesima, che è anche tenuta agli obblighi di dichiarazione, monitoraggio, pagamento e prestazione di eventuali garanzie.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Le disposizioni del provvedimento, se compatibili con quelle del decreto ministeriale 2 agosto 2013, si applicano anche ai trasferimenti all’estero della residenza effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se il termine per la comunicazione è già scaduto o scade nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento, i soggetti interessati devono presentare l’apposita comunicazione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • TUIR, articolo 166;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 2013;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 luglio 2014.

Il provvedimento è datato Roma, 10 luglio 2014, ed è sottoscritto dal Direttore vicario dell’Agenzia, Marco Di Capua.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.