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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17755/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbiti i primi due motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’agente della riscossione aveva emesso nei confronti del contribuente una cartella di pagamento per omesso versamento di tasse automobilistiche dell’anno 2008. Il contribuente l’aveva impugnata dinanzi al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso annullando la cartella perché notificata tardivamente. In appello il contribuente aveva censurato, tra l’altro, la regolazione delle spese di lite; la decisione di secondo grado aveva però rigettato l’appello, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta in primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione, per asserita mera citazione di precedenti senza reale percorso argomentativo; (2) violazione delle norme sulle spese processuali, per mancata condanna della resistente alla rifusione delle spese in applicazione del principio di causalità, in ragione della fondatezza della domanda e della nullità dell’atto impugnato; (3) ulteriore violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per mancata condanna dell’agente della riscossione anche alle spese del secondo grado. La Corte ha esaminato in via preliminare il terzo motivo e lo ha ritenuto parzialmente fondato, accogliendolo nei limiti in cui la CTR aveva ritenuto corretta la compensazione disposta in primo grado nonostante la mancanza, nella sentenza di prime cure, di esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte non ha esaminato nel merito il relativo motivo perché assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione effettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla disciplina del processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazioni di legge in tema di regolazione delle spese processuali.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La Corte ne ha fatto applicazione in tema di spese di lite nel processo tributario, ritenendo censurabile la conferma della compensazione disposta senza adeguata motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti."

    Per il regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese era legittima solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; l’assenza di tale specificazione rendeva erronea la conferma della compensazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di corretta regolazione delle spese e della tutela del diritto di difesa.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato con riferimento al deposito di nota scritta da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell’art. 92 c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese processuali richiede, fuori dall’ipotesi di soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
  • In sede di impugnazione, il giudice d’appello non può confermare la compensazione delle spese disposta in primo grado se la sentenza originaria non ha esplicitato le ragioni eccezionali che la giustificano, quando tale esplicitazione sia richiesta dalla legge applicabile.
  • La censura relativa alla regolazione delle spese può determinare la cassazione con rinvio limitatamente al capo sulle spese, con assorbimento dei motivi ulteriori se il primo esame è sufficiente a definire il thema decidendum.
  • Nel processo tributario, la decisione sulle spese deve essere sorretta da una motivazione coerente con i presupposti normativi della compensazione, non essendo sufficiente il mero richiamo ad altre pronunce o alla motivazione del primo giudice se questa sia a sua volta carente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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