L.R. Basilicata 28/2006
DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, soprattutto professionalizzante: definisce piano formativo, profili, tutor e capacità formativa, assegna compiti a Regione e Province, impone almeno 120 ore annue di formazione formale e regola parere di conformità, registrazione delle competenze e finanziamento con risorse pubbliche e private. Permane il riferimento al sistema regionale delle qualifiche e alla programmazione regionale.
Disciplina formativa dell'apprendistato in Basilicata
Disciplina formativa dell'apprendistato in Basilicata
La legge regionale disciplina, nel territorio della Basilicata, gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato previsti dal d.lgs. 276/2003. La normativa è centrata soprattutto sull’apprendistato professionalizzante e sulla costruzione di un sistema regionale di qualifiche, accreditamento e certificazione delle competenze.
Finalità e definizioni
Il provvedimento definisce i principali istituti della formazione in apprendistato: piano formativo individuale, formazione formale, formazione non formale, profili formativi, tutore aziendale e capacità formativa. Il piano formativo individuale è parte integrante del contratto e descrive l’intero percorso formativo dell’apprendista, interno ed esterno all’impresa, in coerenza con il profilo regionale di riferimento e con le competenze già acquisite dal lavoratore.
La formazione formale è intesa come formazione strutturata, certificabile e non finalizzata direttamente alla produzione di beni o servizi; la formazione non formale è quella svolta dal datore di lavoro durante i compiti lavorativi per sviluppare competenze tecnico-operative. I profili formativi devono essere coerenti con il sistema regionale delle qualifiche. La Giunta regionale è chiamata a disciplinare tale sistema entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge. Il tutore aziendale è il soggetto che accompagna l’apprendista lungo il percorso e raccorda formazione interna ed esterna.
Ruolo della Regione e delle Province
La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, definisce procedure, criteri e modalità di attuazione della disciplina e raccorda la nuova regolazione con la normativa regionale previgente e con il sistema formativo integrato. La Regione assicura la definizione dei profili formativi, l’accreditamento dei soggetti formatori, la formazione continua dei formatori, la promozione di sperimentazioni e sussidi didattici innovativi, il monitoraggio dei risultati e la definizione dei criteri di finanziamento delle attività formative.
Le Province curano l’offerta formativa per l’apprendistato finalizzato al diritto/dovere di istruzione e formazione e attivano le procedure di evidenza pubblica per affidare la formazione formale. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente sull’attuazione delle procedure previste dalla legge.
Apprendistato professionalizzante: profili e piano formativo
Per l’apprendistato professionalizzante, la Giunta regionale approva i profili formativi e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze, tenendo conto del repertorio nazionale delle professioni e d’intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
È istituita una Commissione Tecnica Regionale, composta da rappresentanti dell’amministrazione regionale, della scuola, dell’UPI, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e delle cooperative. La Commissione elabora i profili formativi e definisce un modello di piano formativo individuale. Tale piano deve essere coerente con il profilo di riferimento, indicare la formazione formale e non formale, gli obiettivi formativi, le modalità di svolgimento della tutorìa, i criteri di certificazione e le verifiche sullo stato di avanzamento.
In attesa dell’approvazione dei profili regionali, si applicano provvisoriamente i percorsi formativi definiti nei CCNL, dall’ISFOL, dagli enti bilaterali e nelle sperimentazioni regionali in corso.
Formazione formale e durata minima
Nel contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro deve garantire almeno 120 ore di formazione formale per ogni anno di durata del contratto. La formazione può essere svolta all’interno o all’esterno dell’impresa, da organismi accreditati o da imprese dotate di capacità formativa riconosciuta.
La formazione formale interna è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano ottenuto il riconoscimento della capacità formativa. In ogni caso la formazione deve essere coerente con i profili regionali, articolata in contenuti di base, trasversali e professionalizzanti, complementare tra interno ed esterno, verificabile, certificabile e registrata nel libretto formativo.
Capacità formativa e tutore aziendale
Per ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, l’impresa deve disporre di risorse umane idonee al trasferimento dei contenuti, di locali, attrezzature e macchinari adeguati e di tutori aziendali in possesso dei requisiti regionali. I datori di lavoro interessati presentano apposita comunicazione alla Commissione Permanente per l’Impiego della Regione Basilicata secondo il modello approvato dalla Regione.
Il tutore aziendale deve possedere i requisiti del D.M. 28 febbraio 2000, n. 22. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane il ruolo può essere svolto anche dal titolare, da un socio o da un familiare coadiuvante, se coinvolti in attività coerenti con quelle dell’apprendista. Se datore di lavoro e dipendenti non possiedono i requisiti, il ruolo può essere affidato a un collaboratore esterno qualificato. I tutori devono inoltre partecipare, all’avvio della prima esperienza di tutoraggio, ad almeno una iniziativa formativa di durata non inferiore a 12 ore.
Parere di conformità, registrazione e certificazione
Prima o comunque entro il termine previsto per la comunicazione di assunzione dell’apprendista professionalizzante, il datore di lavoro deve richiedere al Centro per l’Impiego competente il parere di conformità del piano formativo individuale rispetto alle linee guida e ai profili regionali. Il parere si intende rilasciato se l’ufficio non risponde entro 20 giorni.
Il Centro per l’Impiego comunica alle Direzioni provinciali del lavoro gli estremi dei piani formativi e, all’ufficio regionale competente, i piani che contengono integrazioni utili all’aggiornamento dei profili. Le comunicazioni avvengono telematicamente tramite il sistema informativo regionale del lavoro BAS-SIL.
Le qualifiche e le competenze certificate al termine dei percorsi devono essere registrate dalla Provincia, tramite i Centri per l’Impiego, nel libretto formativo del cittadino. La Regione disciplina inoltre le modalità di certificazione delle competenze acquisite nella formazione formale e non formale.
Apprendistato per diploma o alta formazione
La Regione promuove, in via sperimentale, intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale, altre istituzioni di alta formazione e le parti sociali maggiormente rappresentative, per utilizzare il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Incentivi all’occupazione e finanziamento
La Giunta regionale può prevedere, nell’ambito della programmazione annuale e di concerto con il partenariato economico-sociale, interventi di aiuto all’occupazione per le imprese che assumono a tempo indeterminato gli apprendisti al termine del percorso formativo.
La copertura degli oneri per la formazione formale esterna e per gli aiuti all’occupazione è assicurata mediante finanziamenti nazionali, comunitari e regionali stanziati nei bilanci, nonché mediante finanziamenti privati.
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