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Legge

L.R. Basilicata 29/2006

MODIFICHE ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 2001, N. 33 - NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 29/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 33/2001 esentando dal contributo di bonifica, per la raccolta e regimazione delle acque meteoriche, gli immobili in zone urbane o in strumenti urbanistici esecutivi già soggetti alla tariffa fognaria. Prevede convenzioni tra autorità d’ambito e consorzi di bonifica per gli scarichi del servizio idrico integrato, con adeguamento dei piani di classifica entro 180 giorni. L’efficacia decorre dal 28 novembre 2006.

Esenzione dal contributo di bonifica per immobili in zone urbane e coordinamento con il servizio idrico integrato

Modifiche alla disciplina del contributo di bonifica e rapporti con il servizio idrico integrato

La legge regionale della Basilicata interviene sulla L.R. 6 settembre 2001, n. 33 in materia di bonifica integrale, ridefinendo i presupposti del contributo consortile per alcuni immobili e disciplinando i rapporti tra consorzi di bonifica, autorità d’ambito e gestori del servizio idrico integrato.

Esenzione dal contributo di bonifica per immobili già soggetti alla tariffa fognaria

I proprietari di immobili ubicati in zone urbane o in zone ricomprese negli strumenti urbanistici esecutivi, purché tali aree facciano parte del comprensorio di bonifica e gli immobili siano già assoggettati al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal contributo di bonifica limitatamente ai servizi di raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche.

L’esenzione opera quindi per la parte del contributo collegata alla gestione delle acque meteoriche e riguarda i soggetti che già contribuiscono alla fognatura pubblica secondo la normativa statale richiamata dalla legge regionale.

Rapporti con i gestori del servizio idrico integrato e uso di canali di bonifica

I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nell’ambito dei servizi loro affidati, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti al pagamento della tariffa per la pubblica fognatura, sono tenuti a concorrere alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto.

Tale concorso avviene mediante il pagamento dei canoni stabiliti nelle apposite convenzioni tra autorità d’ambito e consorzi di bonifica.

Convenzioni, canoni e poteri sostitutivi

Ai fini dell’applicazione della disciplina, l’autorità d’ambito prevista dalla normativa regionale sul servizio idrico integrato deve stipulare con i consorzi di bonifica interessati convenzioni specifiche che regolino i rapporti relativi all’utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica come recapito degli scarichi.

Le convenzioni devono definire in particolare:

  • i rapporti tra autorità d’ambito e consorzi;
  • i canoni dovuti, commisurati al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato.

Le convenzioni devono essere conformi a convenzioni tipo approvate dalla Giunta regionale. In caso di mancata stipula entro il termine assegnato dalla Regione, la Giunta regionale può esercitare poteri sostitutivi.

Le convenzioni così stipulate costituiscono parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato e i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

Adeguamento dei piani di classifica e regime transitorio

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili alla nuova disciplina.

Nei 90 giorni successivi, i consorzi di bonifica devono provvedere all’adeguamento dei propri piani di classifica.

Nel periodo transitorio, e quindi fino all’adeguamento dei piani, il contributo consortile non è esigibile nei confronti dei proprietari beneficiari dell’esenzione prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 9, comma 5, della L.R. n. 33/2001.

Decorrenza dell’efficacia

La nuova disciplina si applica ed è efficace dalla data di entrata in vigore della legge regionale, cioè dal 28 novembre 2006.

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