L.R. Liguria 12/2006
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria l’organizzazione integrata dei servizi sociali e sociosanitari, i livelli essenziali, i ruoli di Comuni, Regione, ASL e Terzo Settore, la programmazione tramite Piano sociale integrato regionale e piani di distretto, l’accesso ai servizi, l’autorizzazione/accreditamento delle strutture, la non autosufficienza e i finanziamenti. Restano presenti molte norme abrogate o transitorie superate.
Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Liguria
Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Liguria
La legge regionale definisce l’assetto del sistema integrato di promozione, protezione sociale e integrazione sociosanitaria nel territorio ligure. La disciplina è costruita attorno alla programmazione regionale e locale, alla cooperazione tra enti pubblici e Terzo Settore, e alla garanzia di livelli essenziali di prestazioni per persone e famiglie.
Principi, finalità e destinatari
La Regione assume i principi costituzionali e statutari di libertà, uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà come base del sistema. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli che limitano i diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l’inclusione sociale, valorizzando anche l’iniziativa autonoma di famiglie, auto-aiuto e formazioni sociali.
Il sistema è rivolto alla persona e alla famiglia, con particolare attenzione a fragilità, povertà, esclusione sociale, partecipazione attiva e prevenzione del disagio. I servizi e le provvidenze sono accessibili a tutte le persone residenti in Liguria; sono estesi anche a specifiche categorie presenti sul territorio, tra cui minori di qualsiasi nazionalità, stranieri con determinati titoli di soggiorno, richiedenti asilo e rifugiati. Per chi è semplicemente dimorante nel territorio sono previsti interventi di prima assistenza nei limiti delle norme vigenti e del Piano sociale integrato regionale.
Struttura del sistema e livelli essenziali
Il sistema integrato comprende servizi sociali e prestazioni sociosanitarie. I servizi sociali riguardano prevenzione, contrasto e rimozione delle cause di disagio ed esclusione, sostegno alle opportunità familiari e personali e riduzione delle condizioni di bisogno. Le prestazioni sociosanitarie sono quelle individuate dalla normativa statale di riferimento e si distinguono in prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.
La rete dei servizi deve assicurare universalità, omogeneità, congruità, efficacia e adeguatezza. Tra i livelli essenziali figurano, tra l’altro, informazione e consulenza, presa in carico, contrasto alla povertà, sostegno alla domiciliarità, tutela dei minori e della famiglia, interventi per dipendenze, inclusione di disabili, servizi residenziali e semiresidenziali, accoglienza dei senza dimora e prestazioni sociosanitarie domiciliari, ambulatoriali, residenziali e penitenziarie.
Programmazione regionale: Piano sociale integrato e piani di distretto
Lo strumento centrale è il Piano Sociale Integrato Regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previo parere delle Conferenze di ambito, della Conferenza permanente sociosanitaria e della Consulta del Terzo Settore. Ha durata triennale e conserva efficacia oltre la scadenza fino all’approvazione del nuovo piano.
Il Piano definisce obiettivi, priorità, modalità di accesso, integrazione con scuola, formazione, lavoro e casa, indirizzi per i Piani di Distretto Sociosanitario e per i Piani di Zona, criteri di accreditamento e di compartecipazione alla spesa, nonché i criteri di riparto delle risorse tra Distretti e Ambiti. A livello distrettuale il Piano Sociosanitario del Distretto e il Programma delle Attività Sociali disciplinano rispettivamente l’integrazione sociosanitaria e la parte sociale della programmazione locale. Se non si raggiunge l’intesa tra Conferenza di Distretto e ASL, il piano è definito dalla Regione.
Assetto territoriale e organi di governance locale
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazione delle prestazioni del sistema integrato; autorizzano le strutture residenziali e semiresidenziali, fissano condizioni di accesso e possono definire livelli ulteriori di assistenza. La gestione è svolta in forma associata negli Ambiti Territoriali Sociali, che costituiscono la sede di programmazione e gestione dei servizi sociali e coincidono territorialmente con il Distretto sanitario.
La Conferenza di Ambito, composta dai sindaci dei Comuni dell’Ambito, definisce la forma di gestione, approva il Piano di Zona e il documento finanziario, esprime il parere sul Piano sociale regionale e coinvolge il Terzo Settore. Il Direttore sociale, figura tecnica dirigenziale dell’Ambito, cura direzione, coordinamento, programmazione, management e aspetti amministrativo-finanziari, avvalendosi di una segreteria tecnica.
A livello distrettuale opera la Conferenza di Distretto, composta dai sindaci dei Comuni del Distretto sociosanitario, con presidente individuato nel sindaco del Comune capofila. Essa approva il Programma delle Attività Sociali e, con l’ASL, il Piano Sociosanitario del Distretto; inoltre coinvolge il Terzo Settore nella programmazione e si dota di regolamento organizzativo. La Conferenza dei Sindaci dell’ASL concorre all’individuazione dei bisogni e si avvale di un Comitato di rappresentanza e di un coordinamento tecnico.
Ruolo della Regione, delle Province e della programmazione sociosanitaria
La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica sulle politiche sociali e sociosanitarie. Approva il Piano, ripartisce il Fondo regionale per le politiche sociali e il Fondo per la non autosufficienza, definisce criteri di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie, indirizzi per i titoli di acquisto dei servizi, criteri di accesso e di concorso alla spesa, programmi formativi, iniziative sul Terzo Settore e linee guida per l’attuazione omogenea della legge.
La Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale è sede di confronto tra Regione, Province, ASL, autonomie locali e altri soggetti; si esprime sugli aspetti organizzativi del sistema, sulla pianificazione triennale e sulla valutazione dei progetti di rilievo sovradistrettuale o regionale.
Le Province, pur con competenze oggi ridotte rispetto alla versione originaria della legge, concorrono ancora alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori e promuovono programmi di formazione e inserimento lavorativo per fasce a rischio di esclusione.
Soggetti sociali, Terzo Settore e famiglie
La legge valorizza il ruolo del Terzo Settore, con possibilità di stipulare contratti, convenzioni, accordi, protocolli e forme di progettazione partecipata. Sono considerati soggetti del Terzo Settore volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, imprese sociali, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti di cui alla legge statale di riferimento. È prevista la Consulta Regionale del Terzo Settore, con funzione consultiva e partecipativa nella programmazione.
Le famiglie sono riconosciute come nucleo essenziale della società e beneficiarie di politiche di sostegno, valorizzazione delle responsabilità genitoriali, cura dei componenti fragili, auto-aiuto e solidarietà intergenerazionale. È prevista la Consulta Regionale della Famiglia, chiamata a collaborare con la programmazione regionale e a formulare pareri e proposte.
Interventi per categorie e aree di bisogno
La legge disciplina in modo analitico le politiche regionali e locali per famiglie, minori, anziani, persone con disabilità, salute mentale, invalidità civile, domiciliarità, dipendenze, inclusione sociale, immigrati e contrasto al disagio economico.
Per i minori sono previste attività di tutela, sostegno alla genitorialità, programmi di prevenzione dell’abbandono scolastico, educazione sessuale e procreazione responsabile, iniziative per “città sostenibili per i bambini”, servizi di aggregazione e interventi contro maltrattamenti e abusi. È istituito l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Per gli anziani la legge promuove invecchiamento attivo, permanenza a domicilio, assistenza domiciliare integrata, servizi di sollievo ai familiari, teleassistenza, strutture residenziali e semiresidenziali, nonché valutazione multidimensionale del bisogno.
Per le persone con disabilità sono previste integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società, progetti personalizzati, aiuto personale, sostegni per autonomia e reinserimento, supporti tecnici e percorsi formativi e occupazionali. Per la salute mentale e le dipendenze la disciplina insiste su integrazione con i Dipartimenti competenti, continuità assistenziale, assistenza domiciliare, residenzialità, reinserimento sociale e lavorativo, sostegno alle famiglie e misure contro lo stigma.
Per l’inclusione sociale e il disagio economico la legge prevede accoglienza, beni primari, ristorazione, pronto intervento sociale, contributi economici, titoli per prestazioni, prestiti d’onore, sostegno alla casa, percorsi protetti di qualificazione professionale, tirocini e borse lavoro. Per gli immigrati sono previste misure di cittadinanza, tutela legale, integrazione scolastica e lavorativa, apprendimento della lingua e contrasto alle discriminazioni.
Domiciliarità, non autosufficienza e Fondo dedicato
La non autosufficienza è definita in relazione a grave disabilità permanente e impossibilità di svolgere funzioni quotidiane e di cura personale. La valutazione è affidata a Unità multiprofessionali che operano con metodologia multidimensionale e predispongono il Piano Individualizzato di Assistenza, con individuazione del responsabile del caso.
La Regione istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza, finanziato da risorse sanitarie, quote del Fondo regionale per le politiche sociali, entrate regionali, fondazioni, donazioni e contributi comunali. Il Fondo finanzia prioritariamente prestazioni LEA, assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale di mantenimento ed è ripartito annualmente ad ASL e Distretto secondo gli indirizzi del Piano e della Giunta. Le prestazioni finanziate sono vincolate alle finalità della legge.
Regolazione della rete: autorizzazione, accreditamento, vigilanza e carta dei servizi
La Giunta regionale definisce classificazione, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie. L’esercizio delle attività è soggetto ad autorizzazione comunale; per i centri estivi è prevista la segnalazione certificata di inizio attività. L’accreditamento è basato sulla valutazione dei requisiti da parte di A.Li.Sa., mentre i Comuni adottano il provvedimento finale.
La vigilanza sui servizi e sulle strutture è svolta dai Comuni, anche tramite il Distretto, con controllo periodico sulla permanenza dei requisiti; resta ferma la vigilanza igienico-sanitaria dell’ASL. Deve essere resa una relazione annuale entro il 31 marzo. I Distretti e gli Ambiti predispongono inoltre la Carta dei Servizi, che deve informare l’utenza su prestazioni, soggetti autorizzati/accreditati, accesso, partecipazione al programma assistenziale, concorso economico, criteri di valutazione e reclami.
Aspetti economici, tariffe e finanziamento
Il sistema è finanziato da Comuni, Regione, Stato e compartecipazione degli utenti. I Comuni sostengono le spese per i livelli essenziali di assistenza sociale; la Regione cofinanzia mediante il Fondo regionale per le politiche sociali e i trasferimenti nazionali, nonché tramite il Fondo per le politiche sociosanitarie e il Fondo per la non autosufficienza.
Il Piano sociale integrato disciplina il concorso alla spesa in base ai livelli essenziali, alla composizione del nucleo, al reddito misurato anche con ISEE, alle esenzioni per le situazioni di povertà e alle esigenze di non autosufficienza. Le risorse in conto capitale devono essere destinate a finalità sociali per almeno dieci anni, con obbligo di restituzione in caso di violazione, salvo diversa autorizzazione regionale per interesse pubblico.
Norme transitorie e obsolescenza di parti dell’atto
La legge contiene numerose disposizioni transitorie e di coordinamento, alcune delle quali riferite al solo anno 2006 o a fasi di prima applicazione, come l’emanazione di disposizioni applicative in attesa del nuovo Piano, la definizione iniziale dei fondi e l’assetto provvisorio dei distretti e degli ambiti. Molti articoli e commi originari risultano espressamente abrogati o sostituiti da successive modifiche.
In particolare, diverse parti dell’atto sono oggi superate o non più operative: sono stati abrogati, tra gli altri, gli articoli su distretto sociale, ASP, enti privatizzati, registro dei soggetti privati e varie norme di prima applicazione. Rimane invece attuale la parte strutturale della legge sull’organizzazione del sistema integrato, i livelli essenziali, la programmazione, l’autorizzazione/accreditamento, la non autosufficienza e il finanziamento, pur con gli adattamenti apportati dalle successive modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 mag 2006L.R. Liguria 14/2006
- Legge · 26 mag 2006L.R. Liguria 13/2006
- Regolamento · 16 mag 2006R.R. Liguria 1/2006
- Legge · 16 mag 2006L.R. Liguria 1/2006
- Legge · 11 mag 2006L.R. Liguria 11/2006
- Legge · 8 giu 2006L.R. Liguria 15/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →