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Legge

L.R. Calabria 10/2006

Determinazioni in materia previdenziale e di quiescenza per il personale dell’Ente Autonomo

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone l’iscrizione all’INPDAP, dal 23 ottobre 2006, del personale dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio in servizio alla data della l.r. 13/1986 e ancora in servizio, anche se poi distaccato o transitato ad altro ente. Per tale personale si applicano le regole regionali su previdenza e quiescenza; la ricongiunzione dei periodi assicurativi già INPS avviene d’ufficio e senza oneri per i lavoratori.

Disciplina previdenziale e di quiescenza per il personale dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria

Disciplina previdenziale e di quiescenza del personale dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria

La legge regionale della Calabria disciplina il trattamento previdenziale e di quiescenza di una platea circoscritta di dipendenti dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, con efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L’intervento è rivolto esclusivamente al personale interessato della Regione Calabria e dell’ente indicato.

Ambito di applicazione soggettivo

La disciplina riguarda il personale che:

  • era in servizio alle dipendenze dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13;
  • risulta ancora in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge del 2006;
  • continua a rientrare nel perimetro di applicazione anche se successivamente distaccato o transitato ad altro ente.

Iscrizione previdenziale all’INPDAP

Per il personale individuato, l’iscrizione ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza è disposta presso l’INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10. La norma opera come riconduzione del rapporto previdenziale a tale ente, con effetto dal momento di efficacia della legge.

Estensione del trattamento di previdenza e quiescenza regionale

Al personale interessato si applicano le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale. In sostanza, il legislatore regionale assimila il regime previdenziale di questo personale a quello del personale della Regione, limitatamente agli istituti richiamati.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

La legge prevede la completa ricongiunzione dei periodi assicurativi già maturati presso l’INPS verso l’ente previdenziale indicato per l’iscrizione, cioè l’INPDAP. La ricongiunzione:

  • avviene d’ufficio;
  • è integrale;
  • non comporta alcun onere a carico dei lavoratori interessati.

Entrata in vigore e profili temporali

L’efficacia delle disposizioni sostanziali decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2006. Non sono previsti ulteriori termini, scadenze o regimi transitori. L’unico riferimento pubblicistico richiamato è la pubblicazione nel BUR, senza contenuti sostanziali ulteriori.

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