L.R. Calabria 14/2006
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina urbanistica calabrese del 2002 introducendo la politica del paesaggio, l’Osservatorio regionale, i Piani Paesaggistici d’Ambito, regole per PSC e PSA, laboratori di partecipazione, edilizia sostenibile, recupero dei centri storici e deleghe alle Province. Molte disposizioni sono transitorie e legate all’adeguamento ai nuovi strumenti e alle Linee guida regionali.
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria su pianificazione territoriale, paesaggio, PSC/PSA e procedure attuative
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria e rafforzamento della componente paesaggistica
La legge interviene in modo esteso sulla L.R. Calabria 16 aprile 2002, n. 19, adeguandola alla disciplina statale sui beni culturali e paesaggistici e rafforzando il ruolo del Quadro Territoriale Regionale (QTR). La finalità complessiva è integrare governo del territorio, tutela del paesaggio, sostenibilità ambientale e nuovi strumenti di pianificazione comunale e associata.
Pianificazione regionale, paesaggio e Osservatorio regionale
Viene modificato l’impianto del Titolo I della legge urbanistica per sostituire il riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Regionale con il QTR e per esplicitare la valenza paesaggistica della pianificazione regionale. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio, aderisce alla rete europea degli enti territoriali per la sua attuazione e applica la Carta Calabrese del Paesaggio.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’urbanistica e Governo del territorio, istituisce l’Osservatorio Regionale per il Paesaggio, con compiti di coordinamento culturale, scientifico e organizzativo, supporto tecnico-scientifico, elaborazione e gestione di strumenti di tutela-valorizzazione e raccordo tra Regione, enti locali e livelli statali ed europei.
L’Assessorato competente elabora anche il Documento sulla “Politica del Paesaggio per la Calabria”, destinato a definire principi, strategie e orientamenti per misure di salvaguardia, gestione e progettazione del paesaggio; il documento confluisce nel QTR ed è sottoposto al parere vincolante della Commissione consiliare competente.
Piani Paesaggistici d’Ambito e valenza paesaggistica del QTR
La riforma attribuisce al QTR una valenza paesaggistica diretta, esercitata mediante normativa di indirizzo e prescrizioni e mediante successivi Piani Paesaggistici d’Ambito (PPd’A). Tali piani operano su scala vasta, sub-provinciale o sovracomunale, sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva in relazione ai livelli di qualità del paesaggio.
Gli ambiti dei PPd’A sono individuati dal QTR; il quadro conoscitivo dettaglia quello regionale e può essere integrato dalle indagini del PTCP. La Regione disciplina la formazione e l’approvazione dei PPd’A, che sono oggetto di concertazione con Province e altri soggetti interessati; il procedimento è distinto per ciascun ambito, si conclude con l’adozione, pubblicazione, osservazioni entro 60 giorni e approvazione finale del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Pianificazione territoriale regionale, documento preliminare e Conferenza di pianificazione
Sono aggiornate le regole del QTR e delle “Linee guida” della pianificazione regionale. Il documento preliminare di piano deve contenere anche il quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie e la valutazione di sostenibilità. La Conferenza di pianificazione è convocata dalla Regione, d’intesa con le Province, entro 30 giorni dalla trasmissione del documento preliminare; vi partecipano Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, enti di gestione dei parchi e delle aree protette, forze economiche e sociali e altri soggetti interessati.
Per la pianificazione provinciale e comunale, la disciplina rafforza il ruolo del quadro conoscitivo, delle scelte di piano e della sostenibilità, con termini procedurali specifici per osservazioni, pareri vincolanti e adeguamenti. Il piano comunale entra in vigore con la pubblicazione sul BUR dell’avviso di approvazione e deposito.
Pianificazione comunale, PSC, REU e laboratori di partecipazione
La legge interviene sul Piano Strutturale Comunale (PSC) e sul Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU), precisando che il REU si annette anche al Piano Strutturale in forma Associata (PSA). I Comuni devono istituire e gestire laboratori di partecipazione, anche in forma diffusa e in rete, per coinvolgere i cittadini nella definizione degli strumenti urbanistici, delle politiche di sviluppo e delle opere pubbliche rilevanti, nel rispetto del principio di sostenibilità.
I laboratori possono articolarsi in:
- laboratori urbani;
- laboratori di quartiere;
- laboratori territoriali.
Piano Strutturale in forma Associata (PSA)
Viene introdotto il Piano Strutturale in forma Associata, strumento finalizzato a favorire l’integrazione tra enti locali limitrofi con problemi territoriali affini, il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle aree conurbate e l’uso integrato delle risorse finanziarie.
Il PSA può riguardare due o più Comuni, anche di province diverse, che si associano secondo il Testo unico degli enti locali. Ha gli stessi contenuti ed effetti del PSC e comprende il REU. Per la redazione è previsto un unico Ufficio di Piano, incaricato di predisporre il documento preliminare, il piano e il regolamento, e di individuare il soggetto che coordina la Conferenza di pianificazione e le attività tecniche e amministrative degli enti coinvolti.
La procedura di formazione e approvazione richiede:
- delibera consiliare motivata di ogni Comune interessato;
- protocollo d’intesa tra i Comuni;
- costituzione dell’Ufficio Unico di Piano;
- esame del documento preliminare in Conferenza di pianificazione;
- adozione e approvazione del PSA da parte dei Comuni;
- entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR dell’avviso di approvazione e deposito.
Comparti edificatori, programmi d’area e interventi attuativi
La legge modifica la disciplina dei comparti edificatori, della programmazione negoziata e dei programmi d’area. Per i comparti, è rafforzato il meccanismo consortile: la maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto consente la costituzione del consorzio; il Sindaco diffida i proprietari non aderenti a sottoscrivere la convenzione entro 90 giorni, con possibilità di procedura espropriativa in caso di inerzia.
In caso di inadempienza dei privati o dei promotori, il Comune può sostituirsi ad essi predisponendo i piani di comparto e addebitando gli oneri agli inadempienti. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni sui programmi d’area, con nuova terminologia, convocazione di conferenza preliminare, contenuti dell’accordo, individuazione dell’autorità di programma e denominazione delle conferenze di programma.
Tutela del patrimonio storico costruito e insediamenti urbani storici
La legge introduce una specifica disciplina per gli insediamenti urbani storici e per il patrimonio storico costruito regionale. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito, previo parere della Commissione consiliare competente entro 30 giorni.
Il Disciplinare deve definire norme, metodologie, strumenti e tecniche per gli interventi, privilegiando l’uso di tecniche e materiali locali compatibili con il manufatto storico e il contesto ambientale. I Comuni devono verificare la coerenza della propria strumentazione urbanistica ed edilizia e adeguarsi alle indicazioni del Disciplinare nei tempi da esso previsti.
Uso del suolo, usi civici e interventi in agriturismo e turismo rurale
Nel Titolo VII vengono ampliate le tutele per le aree assoggettate a usi civici e di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale. La relazione agro-pedologica e di uso dei suoli deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato.
Per le strutture connesse ad attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici e i limiti previsti possono essere incrementati fino al 20%, fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale di settore e degli indici degli strumenti urbanistici vigenti.
Edilizia sostenibile
La legge prevede un apposito Disciplinare per l’Edilizia Sostenibile, da approvare entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Il disciplinare deve indicare norme, tecniche, materiali e strumenti per promuovere la qualità dell’edilizia in termini di eco-compatibilità, benessere fisico, salubrità, contenimento energetico, uso di energie rinnovabili, fruibilità, accessibilità e sicurezza.
La Regione predispone un sistema di incentivi e premialità per favorire l’adozione del disciplinare negli strumenti urbanistici, nei regolamenti edilizi comunali e nelle attività edilizie pubbliche e private.
Vigilanza urbanistico-edilizia e deleghe alle Province
Le funzioni regionali in materia di vigilanza urbanistico-edilizia previste dal DPR 380/2001 sono attribuite alle Province. In caso di inerzia provinciale, la Giunta regionale diffida l’ente ad attivarsi entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine, esercita i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la funzione all’Assessorato regionale competente, ponendo gli oneri a carico della Provincia inadempiente.
Alle Province è inoltre delegata l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Regime transitorio per i piani urbanistici comunali
Per i Comuni privi di piano urbanistico o con strumenti decaduti, l’avvio delle procedure di formazione e approvazione del PSC deve avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida di cui all’art. 17, comma 5. I PRG vigenti alla data di entrata in vigore della legge restano validi fino a 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida, poi decadono le previsioni riferite alle aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati, salvo mantenimento come previsioni strutturali e ricognitive se non in contrasto con le Linee guida.
Sono fatti salvi i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata vigenti fino alla scadenza convenzionale, senza obbligo di adeguamento. I Piani Attuativi Unitari derivanti da Programmi di Fabbricazione sono validi solo se l’iter amministrativo si conclude entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida.
Affidamento degli incarichi di pianificazione
Gli incarichi di pianificazione e quelli connessi devono essere affidati obbligatoriamente mediante procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul BUR Calabria, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. La previsione mira a garantire qualità professionale, confronto e concorrenzialità.
Deprecazione pratica
L’atto è oggi sostanzialmente superato in larga parte, perché molte sue disposizioni erano transitorie e collegate all’entrata in vigore delle Linee guida regionali, alla prima applicazione del nuovo sistema PSC/PSA e a termini ormai ampiamente scaduti. Rimane utile soprattutto come fonte di ricostruzione storica e sistematica della disciplina urbanistica calabrese, ma nella pratica applicativa attuale ha rilevanza limitata.
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