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Legge

L.R. Marche 17/2012

Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della regione"

Normativa regionaleL.R. Marche 17/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 30 maggio 2012, n. 17 modifica la disciplina sull’organizzazione e il personale della Regione, sostituendo i precedenti organismi per pari opportunità e mobbing con il Comitato unico di garanzia (CUG). Le disposizioni transitorie prevedono la cessazione delle funzioni dei vecchi comitati dalla costituzione del CUG e l’adeguamento automatico dei riferimenti normativi al nuovo organismo. La norma è oggi abrogata dalla l.r. 18/2021.

Modifiche all'organizzazione e al personale regionale, con istituzione del CUG

Modifiche all’organizzazione e al personale regionale

La legge regionale Marche 30 maggio 2012, n. 17 interviene sulla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in materia di organizzazione e personale della Regione. Il suo contenuto è essenzialmente di raccordo istituzionale e riguarda la sostituzione di precedenti organismi consultivi e di tutela con il Comitato unico di garanzia (CUG).

Disciplina transitoria sul passaggio al CUG

Dal momento della costituzione del CUG:

  • il Comitato per le pari opportunità cessa di svolgere le proprie funzioni;
  • cessa anche il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

La norma stabilisce quindi una sostituzione funzionale dei due organismi con il nuovo Comitato unico di garanzia, evitando sovrapposizioni operative nel sistema regionale.

Coordinamento dei riferimenti normativi e amministrativi

Ogni richiamo contenuto in norme o atti della Regione al Comitato per le pari opportunità oppure al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing deve essere interpretato come riferimento al CUG. La disposizione assicura l’aggiornamento automatico della terminologia nei testi regionali e negli atti applicativi.

Obsolescenza dell’atto

La legge è oggi da considerarsi superata e obsoleta, perché l’articolo 1 risulta abrogato dalla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18. Restano salvi, per espressa previsione, gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica già prodotti dalle disposizioni modificate o abrogate dalla stessa legge del 2021, ma l’atto del 2012 non ha più autonoma utilità applicativa.

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