L.R. Marche 20/2012
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la legge forestale regionale del 2005 aggiornando la disciplina dei castagneti da frutto e dei castagneti tradizionali assimilati alla SAU. Introduce inoltre un obbligo transitorio: entro un anno dall’entrata in vigore, le Comunità montane devono censire specifiche tipologie di castagneti e trasmettere i dati a Regione e Corpo forestale dello Stato, con aggiornamento a ogni variazione.
Modifiche alla legge forestale regionale su castagneti da frutto e censimento transitorio
Modifiche alla disciplina forestale regionale sui castagneti da frutto
La legge regionale interviene sulla legge forestale regionale 23 febbraio 2005, n. 6, modificando la definizione e il perimetro applicativo delle norme relative ai castagneti da frutto. L’obiettivo è aggiornare la nozione di castagneto rilevante ai fini forestali e chiarire il trattamento dei castagneti tradizionali e di quelli derivanti da conversione autorizzata.
Contenuto delle modifiche alla legge forestale regionale
Il provvedimento modifica l’articolo 2 della l.r. 6/2005, incidendo su alcune lettere del comma 1 e aggiungendo nuovi commi. In sostanza, la disciplina risultante riguarda:
- i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- i castagneti tradizionali assimilati alla SAU aziendale;
- i castagneti provenienti da tagli autorizzati secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, quando tali tagli prevedono la conversione da ceduo di castagno a fustaia di castagno da frutto.
Regime transitorio e censimento dei castagneti
La legge prevede una disciplina transitoria specifica, limitata temporalmente al primo anno dall’entrata in vigore. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Comunità montane devono effettuare il censimento dei castagneti rientranti nelle categorie indicate dalla norma, raccogliendo per ciascuno i seguenti dati:
- proprietà del castagneto da frutto;
- comune, foglio e particella catastale;
- tipologia del castagneto da frutto: in attualità di coltura, tradizionale, oppure proveniente da conversione;
- superficie complessiva sottoposta alle ordinarie cure colturali ricorrenti;
- stato vegetativo e fitosanitario.
Comunicazione dei dati e aggiornamento
Le Comunità montane devono comunicare i dati raccolti alla Regione e al Corpo forestale dello Stato. Il censimento non ha carattere meramente una tantum: deve essere aggiornato ogni volta che intervenga una variazione dei dati censiti.
Ambito applicativo e utilità attuale
La legge ha applicazione esclusivamente nel territorio della Regione cui appartiene la legge forestale modificata. Poiché contiene soprattutto modifiche a una disciplina preesistente e un obbligo transitorio di censimento riferito a un termine ormai decorso, il suo contenuto operativo appare oggi sostanzialmente esaurito e, sotto il profilo pratico, non più di attuale applicazione.
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