Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 20/2012

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la legge forestale regionale del 2005 aggiornando la disciplina dei castagneti da frutto e dei castagneti tradizionali assimilati alla SAU. Introduce inoltre un obbligo transitorio: entro un anno dall’entrata in vigore, le Comunità montane devono censire specifiche tipologie di castagneti e trasmettere i dati a Regione e Corpo forestale dello Stato, con aggiornamento a ogni variazione.

Modifiche alla legge forestale regionale su castagneti da frutto e censimento transitorio

Modifiche alla disciplina forestale regionale sui castagneti da frutto

La legge regionale interviene sulla legge forestale regionale 23 febbraio 2005, n. 6, modificando la definizione e il perimetro applicativo delle norme relative ai castagneti da frutto. L’obiettivo è aggiornare la nozione di castagneto rilevante ai fini forestali e chiarire il trattamento dei castagneti tradizionali e di quelli derivanti da conversione autorizzata.

Contenuto delle modifiche alla legge forestale regionale

Il provvedimento modifica l’articolo 2 della l.r. 6/2005, incidendo su alcune lettere del comma 1 e aggiungendo nuovi commi. In sostanza, la disciplina risultante riguarda:

  • i castagneti da frutto in attualità di coltura;
  • i castagneti tradizionali assimilati alla SAU aziendale;
  • i castagneti provenienti da tagli autorizzati secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, quando tali tagli prevedono la conversione da ceduo di castagno a fustaia di castagno da frutto.

Regime transitorio e censimento dei castagneti

La legge prevede una disciplina transitoria specifica, limitata temporalmente al primo anno dall’entrata in vigore. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Comunità montane devono effettuare il censimento dei castagneti rientranti nelle categorie indicate dalla norma, raccogliendo per ciascuno i seguenti dati:

  • proprietà del castagneto da frutto;
  • comune, foglio e particella catastale;
  • tipologia del castagneto da frutto: in attualità di coltura, tradizionale, oppure proveniente da conversione;
  • superficie complessiva sottoposta alle ordinarie cure colturali ricorrenti;
  • stato vegetativo e fitosanitario.

Comunicazione dei dati e aggiornamento

Le Comunità montane devono comunicare i dati raccolti alla Regione e al Corpo forestale dello Stato. Il censimento non ha carattere meramente una tantum: deve essere aggiornato ogni volta che intervenga una variazione dei dati censiti.

Ambito applicativo e utilità attuale

La legge ha applicazione esclusivamente nel territorio della Regione cui appartiene la legge forestale modificata. Poiché contiene soprattutto modifiche a una disciplina preesistente e un obbligo transitorio di censimento riferito a un termine ormai decorso, il suo contenuto operativo appare oggi sostanzialmente esaurito e, sotto il profilo pratico, non più di attuale applicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.