Cassazione Civile, Sentenza n. 06274/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a TAD-FIN (cancellata dal registro delle imprese) per l'anno 2007, ritenendo tassabile una sopravvenienza derivante da un complesso di operazioni con banche e società del gruppo Agarini (cedenza e rinuncia di crediti tramite la società Apoteia) con carattere elusivo. Successivamente l'Ufficio ha notificato un avviso al legale rappresentante (Cinelli) per la responsabilità ex artt. 36 d.P.R. 602/1973 (amministratori/liquidatori) e 2495 c.c. (soci) per i debiti della società estinta. Le commissioni tributarie di merito avevano ritenuto inesistenti i debiti nei confronti della società (in quanto l'accertamento era stato emesso dopo la cancellazione) e avevano escluso la natura elusiva delle operazioni. L'Agenzia ha impugnato tali decisioni in Cassazione, lamentando che la CTR aveva errato nel ritenere necessario che l'accertamento fosse stato emesso prima della cancellazione della società e che aveva male interpretato i presupposti di responsabilità degli ex amministratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame relativo alle censure accolte. La Corte ha affermato che: 1) l'estinzione e la cancellazione della società non precludono l'esercizio dell'azione accertativa da parte del Fisco, purché rispettati i termini di decadenza; 2) i diritti dei creditori della società non si estinguono automaticamente ma possono trasferirsi ai soci nei limiti e con le regole indicate dalla giurisprudenza di legittimità; 3) la responsabilità degli ex amministratori ex art. 36 d.P.R. 602/1973 può essere accertata anche senza che vi sia un accertamento definitivo o l'iscrizione a ruolo della società, trattandosi di responsabilità ex lege basata sulla condotta dell'amministratore (es. occultamento o distrazione di attività); 4) con riferimento all'anno 2007 la responsabilità dell'amministratore in termini di riscossione riguarda l'IRES e non l'IRAP, per effetto della disciplina previgente alla modifica del 13/12/2014. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni (compresa la valutazione dell'eventuale elusività e la responsabilità di Cinelli come ex amministratore) secondo i principi indicati e decidere anche sulle spese. Infine, la Corte ha rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29.9.1973 n. 602
La Corte ha precisato che la responsabilità degli amministratori prevista dall'art. 36 è una responsabilità ex lege, fondata sulla condotta dell'amministratore (es. occultamento o distrazione di attività) e può essere accertata anche in assenza di un accertamento definitivo o di imposte iscritte a ruolo a carico della società, nei limiti e secondo i presupposti indicati dalla norma e dalla giurisprudenza, fermo il rispetto dei termini di decadenza. Per il periodo in contestazione (2007) tale responsabilità si riferisce in concreto all'IRES.
art. 37-bis d.P.R. 29.9.1973 n. 600
Richiamata nella contestazione della natura elusiva dell'operazione: la CTR era stata censurata per non aver adeguatamente valutato i motivi per i quali l'Ufficio aveva ravvisato l'elusività ai sensi della normativa anti-elusione e per non aver valutato eventuali garanzie procedurali connesse (richiesta di chiarimenti al contribuente).
art. 42 e art. 43 d.P.R. 29.9.1973 n. 600
Richiamati nelle doglianze sulla corretta applicazione delle norme in materia di accertamento e rettifica, nella prospettazione dell'Agenzia che la CTR aveva errato nell'interpretare i rapporti tra accertamento e cancellazione della società.
art. 2495 c.c.
Norma sulla responsabilità dei soci per i debiti della società estinta. La Corte ha ricordato che la cancellazione non determina automaticamente l'estinzione dei rapporti giuridici: i crediti e i debiti possono essere trasferiti ai soci a determinate condizioni, e la responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli ex soci, nei limiti previsti dall'art. 2495 e dalla giurisprudenza.
art. 84 TUIR
Richiamato dal contribuente nel ricorso incidentale con riferimento al computo delle perdite pregresse; la Corte ha ritenuto inammissibile tale ricorso per carenza di interesse processuale in Cassazione.
art. 5 e art. 6 D.Lgs. 446/1997
Richiamati dal contribuente in relazione alla determinazione della base imponibile e all'ammontare delle perdite pregresse; la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni per inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 6 D.Lgs. 472/1997
Evocato con riferimento alle sanzioni e alla richiesta di non applicazione per obiettiva incertezza normativa; la questione è stata dichiarata assorbita/inammissibile in Cassazione e potrà essere riesaminata in sede di rinvio se rilevante.
art. 8 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dal contribuente con riferimento al procedimento tributario; la Corte non ha approfondito per le medesime ragioni di inammissibilità dell'incidentale.
art. 10 legge 212/2000 (statuto del contribuente)
Richiamato dal contribuente nel contesto delle garanzie procedurali e della posizione del contribuente; la Corte ha osservato limiti procedurali relativi all'inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 13 DPR 115/2002, commi 1bis e 1quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti, ai fini del contributo unificato, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
art. 19 D.Lgs. 46/1999 e art. 28 comma 7 lett. a) D.Lgs. 175/2014
Richiamati per spiegare l'evoluzione legislativa: fino al 12/12/2014 le disposizioni di cui all'art. 36 erano applicate solo alle imposte sui redditi (quindi per il 2007 la responsabilità riguarda l'IRES); dopo il 13/12/2014 la responsabilità si estende a tutte le imposte.
Massime di principio
- La cancellazione e l'estinzione della società non impediscono all'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti sui periodi anteriori all'estinzione e di agire nei confronti degli ex amministratori o soci nei limiti di legge, purché rispettati i termini di decadenza.
- La responsabilità degli ex amministratori prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 è una responsabilità ex lege basata sulla condotta dell'amministratore (es. occultamento o distrazione di attività) e può essere accertata anche in assenza di un accertamento definitivo o di iscrizione a ruolo della società; non si tratta di mera successione nei debiti ma di responsabilità personale per fatto proprio.
- Per controversie relative a periodi anteriori al 13/12/2014 (es. 2007) l'applicabilità della responsabilità dell'amministratore in sede di riscossione poteva essere limitata alle imposte sui redditi (IRES), mentre dopo la modifica normativa la responsabilità si estende a tutte le imposte.
- Quando l'Ufficio contesta operazioni come elusive ai sensi della normativa anti-elusione, il giudice deve valutare sia i profili sostanziali (esistenza di valide ragioni economiche) sia quelli procedurali (garanzie, richiesta di chiarimenti al contribuente); l'omessa valutazione di questioni procedurali può essere censurata in sede di legittimità.
- Il creditore (anche il Fisco) conserva possibilità di tutela anche dopo l'estinzione formale della società: i diritti e i crediti non inclusi nel bilancio di liquidazione possono trasferirsi ai soci salvo prova di manifesta rinuncia del creditore; spetta dunque al convenuto allegare e provare l'avvenuta estinzione o rinuncia del credito.
- In sede di Cassazione il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se la parte che lo propone è rimasta totalmente vittoriosa nei gradi di merito (mancanza del requisito della soccombenza); le questioni assorbite possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio se la sentenza viene cassata.
- L'Ufficio che intende agire nei confronti degli ex amministratori deve contestare nella motivazione dell'atto impositivo la condotta imputata (es. l'occultamento o la distrazione di beni), fornendo elementi idonei a sostenere la responsabilità personale, che il giudice dovrà poi valutare in concreto.
- In presenza di operazioni complesse tra banche e società collegate (cessione di crediti, acquisto/vendita di partecipazioni e rinunce) è necessario verificare la sostanza economica delle operazioni e l'eventuale scopo elusivo, non limitandosi alla forma o alla sequenza negoziale.
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