Messaggio numero 11793 del 12-07-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti applicativi sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di Emilia-Romagna, Mantova e Rovigo. Tratta in particolare trattenute previdenziali, soggetti beneficiari, piani di dilazione, denuncia UNIEMENS, Fondo Tesoreria e gestione dei saldi DM10 a credito.
Chiarimenti sulla sospensione contributiva per il sisma del maggio 2012
Chiarimenti applicativi sulla sospensione contributiva per il sisma del maggio 2012
Il documento risponde a richieste di chiarimento in merito alla circolare n. 85 del 15 giugno 2012, relativa alla sospensione contributiva disposta per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Vengono precisati ambito soggettivo, regole sui versamenti, adempimenti UNIEMENS e effetti sui piani di rientro e sul Fondo di Tesoreria.
Trattenute previdenziali a carico del lavoratore o collaboratore
Il documento distingue tra trattenute operate dal datore di lavoro/committente prima e dopo il sisma:
- le trattenute effettuate anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza di versamento successiva al sisma, non sono dovute nel termine ordinario e, se il flusso UNIEMENS risulta a debito azienda, il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2012 senza sanzioni né interessi, in applicazione dell’art. 8, comma 1, del D.L. 74/2012;
- la stessa disciplina si applica anche alle trattenute effettuate tra il 20 maggio 2012 e l’8 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. 74/2012, con versamento entro il 30 settembre 2012 senza sanzioni né interessi;
- le trattenute effettuate dopo l’8 giugno 2012 devono essere versate nei termini ordinari della contribuzione.
Soggetti beneficiari e criterio di operatività
Il D.M. 1 giugno 2012, richiamato dal D.L. 74/2012, prevede la sospensione per:
- persone fisiche, anche sostituti d’imposta, con residenza o sede operativa nei comuni colpiti alla data del 20 maggio 2012;
- persone giuridiche, anche sostituti d’imposta, con sede legale o operativa nei comuni colpiti alla stessa data.
Il documento precisa però che, in coerenza con i principi generali richiamati dalla circolare INPS n. 106/2008, il beneficio spetta solo ai soggetti effettivamente operanti nelle zone danneggiate. Non è quindi sufficiente la sola residenza o la sola sede legale priva di operatività. La sospensione riguarda inoltre solo gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle aree terremotate.
Per le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni e gli associanti in partecipazione, l’agevolazione vale solo per i lavoratori, collaboratori e associati impiegati nelle sedi ubicate nei territori colpiti. Per i lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti e liberi professionisti, rileva esclusivamente l’ubicazione dell’attività.
Professionisti domiciliati nei comuni colpiti ma soggetti operanti altrove
I soggetti che operano fuori dai comuni interessati dal sisma e che sono assistiti da professionisti con domicilio professionale nei territori colpiti possono usufruire della proroga al 30 settembre 2012 degli adempimenti contributivi solo se hanno conferito una delega espressa al consulente in data anteriore al 20 maggio 2012.
Soggetti che hanno avviato l’attività tra il 20 e il 29 maggio 2012
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi si estende anche agli iscritti alle diverse gestioni che hanno avviato l’attività nei comuni danneggiati nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012.
Lavoratori cessati durante il periodo di sospensione
Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori devono essere versate alla prima scadenza utile della contribuzione ordinaria successiva alla cessazione del rapporto. Le aziende devono utilizzare i codici contributo ordinari, ad esempio:
- DM10 per i dipendenti;
- C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.
Dilazioni di pagamento e piani di rientro
L’art. 8, comma 1, punto 1, del D.L. 74 del 6 giugno 2012 dispone la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il documento chiarisce che:
- sono sospesi i contributi con scadenza di versamento nel periodo 20 maggio-30 settembre 2012;
- nella sospensione rientrano anche i versamenti relativi ai piani di rientro verso l’Istituto.
Di conseguenza, se il contribuente ha presentato l’istanza necessaria per fruire della sospensione, risultano sospese tutte le rate, compresa la prima, con scadenza compresa tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012. Dopo il 30 settembre 2012, salvo ulteriori disposizioni legislative, i piani di ammortamento riprendono e tutte le rate sospese devono essere versate insieme alla prima rata corrente successiva al termine di sospensione.
Denuncia UNIEMENS nelle aziende con più sedi operative
La sospensione al 30 settembre 2012 può riguardare anche gli adempimenti di trasmissione della denuncia UNIEMENS. Nelle aziende con un’unica matricola o autorizzate all’accentramento contributivo, ma con sedi operative sia nei comuni danneggiati sia fuori da tali aree, la sospensione opera solo sui versamenti relativi ai soggetti occupati nei territori colpiti.
In questi casi la denuncia UNIEMENS deve essere compilata integralmente, includendo sia i lavoratori delle unità operative colpite dal sisma sia quelli impiegati fuori dalle zone danneggiate. Nella denuncia aziendale:
- va esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale "N962" per le unità operative oggetto della sospensione;
- l’elemento previsto deve essere valorizzato con "S".
Resta quindi fermo l’obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, mentre è sospeso soltanto il versamento riferito ai lavoratori impiegati nelle aree terremotate.
Fondo di Tesoreria
Il documento richiama il messaggio n. 23735/2007, secondo cui la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Per i lavoratori cessati ai quali debba essere liquidato il TFR durante il periodo di sospensione, il calcolo della capienza deve tenere conto dei contributi esposti a debito nella denuncia contributiva, senza considerare le partite esposte a credito con causale "N962".
Saldo DM10 a credito azienda
Nel periodo di sospensione contributiva possono essere esposti nel modello F24 e portati in compensazione gli importi con causale DM10 a credito dell’azienda. Tali importi derivano dal saldo della denuncia UNIEMENS a credito del datore di lavoro, per effetto di somme anticipate per conto dell’Istituto, come ad esempio CIG, malattia e maternità.
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