Ordinanza ingiunzione o revoca n. 363 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Unicredit S.p.A. non ha riscontrato nei termini una richiesta di accesso ai dati personali presentata dall’erede del soggetto deceduto, né ha comunicato tempestivamente le ragioni del ritardo e i rimedi esperibili. Solo dopo il reclamo e l’avvio dell’istruttoria la banca ha fornito le informazioni richieste. Il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro e pubblicazione del provvedimento.
Unicredit S.p.A. sanzionata per mancato tempestivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali presentata dall’erede dell’interessato deceduto
Unicredit S.p.A. - mancato riscontro a richiesta di accesso ai dati dell’erede
Il provvedimento riguarda Unicredit S.p.A. e trae origine dal reclamo di un’erede che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali riferiti a un soggetto deceduto. La richiesta era stata formulata ai sensi degli artt. 15 GDPR e 2-terdecies del Codice privacy e riguardava dati connessi a rapporti di finanziamento intrattenuti con la banca.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
La reclamante aveva presentato l’istanza il 4 giugno 2023; non avendo ricevuto riscontro nei termini, si è rivolta al Garante il 19 ottobre 2023. Dopo l’invito dell’Ufficio a fornire osservazioni e ad aderire spontaneamente alla richiesta, Unicredit ha trasmesso una prima nota il 29 gennaio 2024 e una successiva integrazione il 23 febbraio 2024.
Nelle comunicazioni la banca ha precisato che i dati e i documenti relativi ai finanziamenti erano stati già consegnati dalla filiale in occasione di precedenti incontri successivi al decesso del cliente e alla consegna della documentazione successoria. Ha inoltre illustrato che la valutazione del merito creditizio aveva riguardato documentazione reddituale, patrimoniale e preventivi di spesa, nonché la consultazione di banche dati di informazioni creditizie e della Centrale dei Rischi; ha poi chiarito che non risultavano polizze assicurative collegate ai finanziamenti.
Difese del titolare
Nei propri scritti difensivi del 5 aprile 2024, Unicredit ha sostenuto di avere ritenuto, in buona fede, che la richiesta ex art. 15 GDPR fosse già stata soddisfatta mediante la consegna della documentazione bancaria prevista dall’art. 119 TUB, poiché l’interessata avrebbe già ricevuto copia della documentazione contrattuale e di quella utilizzata per la valutazione delle richieste di finanziamento.
La banca ha anche evidenziato di avere predisposto procedure interne distinte per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti, affidate a una struttura dedicata, nonché di avere svolto formazione periodica al personale. Ha infine riferito di avere avviato un piano di azione specifico per rafforzare la capacità del personale di intercettare correttamente le richieste dei clienti in materia privacy, soprattutto quando la domanda di documentazione bancaria si accompagni a una richiesta di accesso ai dati personali.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato in particolare:
- l’art. 12, par. 1, 2, 3 e 4, GDPR, in tema di agevolazione dell’esercizio dei diritti e di termini per il riscontro;
- l’art. 15, par. 1, GDPR, sul diritto di accesso;
- l’art. 2-terdecies, comma 1, del Codice privacy, relativo all’esercizio dei diritti sui dati di persone decedute da parte di chi abbia un interesse proprio o agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che Unicredit non avesse fornito un riscontro alla richiesta di accesso entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR e che non avesse neppure comunicato, entro lo stesso termine, i motivi dell’eventuale inottemperanza e l’indicazione della possibilità di reclamo o ricorso, come richiesto dall’art. 12, par. 4, GDPR.
Il Garante ha sottolineato che il diritto di accesso ex art. 15 GDPR è autonomo rispetto alla mera consegna di documentazione bancaria: l’interessato ha diritto di conoscere se sia in corso un trattamento e, in caso affermativo, di ottenere accesso ai dati e alle ulteriori informazioni previste dalla norma, anche per verificare la correttezza e completezza del trattamento.
Pur prendendo atto che la banca, dopo l’avvio dell’istruttoria, aveva fornito le informazioni richieste, l’Autorità ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a sanare l’illiceità del ritardo già maturata. Il reclamo è stato quindi dichiarato fondato.
Esito del procedimento e sanzione
In applicazione dell’art. 58, par. 2, GDPR, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, GDPR. Non ha invece adottato un ordine ulteriore di soddisfare la richiesta, poiché la banca aveva già riscontrato l’istanza nel corso del procedimento.
Ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 83 GDPR, sono stati considerati:
- la rilevante natura della violazione, incidentе sul diritto di accesso;
- la presenza di precedenti provvedimenti nei confronti del titolare per la medesima violazione;
- il grado di responsabilità attenuato per la successiva collaborazione e il riscontro fornito;
- il numero esiguo di interessati coinvolti, pari a uno;
- le misure organizzative e formative adottate dalla banca;
- le condizioni economiche del contravventore, desunte dai ricavi del bilancio 2022.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 30.000, ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, in considerazione della tipologia della violazione e del rilievo dei principi di protezione dei dati personali coinvolti.
Ulteriori profili procedurali
Il provvedimento richiama la possibilità di definizione agevolata della controversia mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto dalla normativa richiamata e indica la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato il 19 ottobre 2023 dall’erede di un soggetto deceduto, che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali inoltrata il 4 giugno 2023 ai sensi degli artt. 15 GDPR e 2-terdecies del Codice privacy. La richiesta riguardava i dati riferiti a finanziamenti in essere presso Unicredit S.p.A.
Riscontro fornito dalla banca nel corso dell’istruttoria
A seguito dell’invito dell’Ufficio, la banca ha fornito riscontro il 29 gennaio 2024 e, successivamente, il 23 febbraio 2024 ha integrato le informazioni, precisando i documenti consultati, le banche dati interrogate e l’assenza di ulteriori documentazione o di polizze assicurative. Ha inoltre chiarito che la precedente consegna di documentazione bancaria aveva indotto a ritenere già soddisfatta l’istanza.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che Unicredit non avesse fornito all’interessata un riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3 GDPR, né avesse comunicato entro lo stesso termine i motivi dell’inottemperanza e la possibilità di proporre reclamo o ricorso, come richiesto dall’art. 12, par. 4 GDPR. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per tale omesso tempestivo riscontro.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha osservato che il diritto di accesso ex art. 15 GDPR è autonomo rispetto alla mera consegna di documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB, perché consente all’interessato di verificare la correttezza e completezza dei dati trattati. Le difese della banca non sono state ritenute idonee a superare i rilievi istruttori, pur essendo stata valorizzata la successiva collaborazione e la tempestiva fornitura dei dati dopo l’avvio del procedimento.
Sanzione, criteri e pubblicazione
Il Garante ha applicato l’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR e ha determinato la sanzione in 30.000 euro, tenendo conto della natura della violazione, dei precedenti provvedimenti nei confronti del titolare, della collaborazione, del numero limitato di interessati coinvolti, delle misure organizzative e formative già adottate e delle condizioni economiche della banca. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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