Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 12/2018

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 41 E 42 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina venatoria del Lazio: introduce l’esenzione dalla tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria, limitatamente al primo anno di esercizio della caccia dopo il rilascio dell’abilitazione conseguita con esami pubblici; inoltre riduce dal 10% al 5% per gli anni 2019 e 2020 una quota prevista dall’art. 42 della l.r. 29/1994. Sono previste coperture finanziarie per il triennio 2018-2020.

Esenzione dalla tassa per l’abilitazione venatoria e riduzione della quota per la caccia

Modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale interviene sulla l.r. 29/1994 in materia di protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, introducendo una specifica agevolazione per i nuovi abilitati alla caccia e una riduzione temporanea di una percentuale prevista dalla disciplina regionale. L’intervento riguarda la Regione Lazio.

Esenzione dalla tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria

Viene prevista l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione venatoria per i cittadini già in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, ma solo entro un ambito temporale molto محدosto. L’agevolazione opera infatti esclusivamente:

  • per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell’abilitazione;
  • quando l’abilitazione sia stata conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 29/1994.

Riduzione temporanea della percentuale prevista dall’articolo 42

La legge modifica anche l’articolo 42 della l.r. 29/1994, stabilendo che, per gli anni 2019 e 2020, la percentuale indicata al comma 2 si riduce dal 10% al 5%. La riduzione ha quindi natura espressamente temporanea e vale solo per i due esercizi indicati.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti tramite variazioni degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2018-2020. In particolare, per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 è prevista una riduzione di euro 18.000,00 sia nelle entrate sia nelle spese, con imputazione:

  • alle entrate del Titolo 1, Tipologia 101;
  • alle spese della Missione 16, Programma 2 “Caccia e Pesca”. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata ai relativi bilanci.

Regime temporale e attualità della disciplina

La parte finanziaria è legata al triennio 2018-2020 e la riduzione percentuale prevista dall’articolo 42 opera solo per il 2019 e il 2020. L’esenzione per il primo anno di esercizio della caccia resta invece applicabile nei casi che ricadono nel relativo presupposto temporale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.