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Legge

L.R. Liguria 15/2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Normativa regionaleL.R. Liguria 15/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 7 agosto 2018, n. 15 aggiorna la disciplina urbanistica e paesaggistica, riscrivendo il procedimento di approvazione dei PUC, intervenendo su strumenti attuativi, recupero sottotetti, paesaggio e pianificazione di bacino. Contiene anche norme finanziarie e transitorie, con regole speciali per i procedimenti PUC già avviati prima dell’entrata in vigore.

Modifiche alla legge urbanistica regionale ligure e altre disposizioni in materia di governo del territorio

Modifiche alla disciplina urbanistica e paesaggistica della Liguria

La legge regionale Liguria n. 15 del 2018 interviene in modo esteso sulla legge urbanistica regionale n. 36/1997 e su altre fonti regionali collegate. Riorganizza il rapporto tra pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, con effetti rilevanti soprattutto per i Comuni nella formazione e approvazione dei PUC.

Rapporti tra piani sovraordinati e pianificazione comunale

La disciplina rafforza il vincolo derivante dai piani di bacino e dai piani delle aree protette, che prevalgono sulle pianificazioni metropolitane, provinciali e comunali nelle loro indicazioni prescrittive e si integrano con esse. Si chiarisce inoltre che le modifiche al Piano paesaggistico seguono le medesime modalità previste per la sua approvazione e, più in generale, che gli strumenti urbanistici devono conformarsi e adeguarsi alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Contenuti e valutazioni nella pianificazione urbanistica

Nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici viene precisato che il rapporto ambientale deve contenere anche una relazione sulle modalità di superamento delle criticità emerse nella fase preliminare di confronto prevista dalla normativa VAS. In diversi punti della legge sostituita o modificata si valorizzano le “regole per la qualità progettuale degli interventi” al posto del richiamo alla sola disciplina paesistica, incidendo sui contenuti tecnici dei piani e delle verifiche di conformità.

Procedimento di adozione e approvazione del PUC

La norma riscrive integralmente il procedimento di adozione e approvazione del Piano urbanistico comunale. Prima dell’adozione, il Comune approva con Giunta lo schema di progetto di PUC e il rapporto preliminare ai fini VAS, trasmettendoli alla Regione; tale schema deve indicare almeno le aree di trasformazione e il carico urbanistico di massima.

Dopo la fase preliminare di confronto, il Comune adotta il progetto di PUC con il Consiglio comunale e lo trasmette a Regione, Città metropolitana o Provincia e agli altri enti interessati. La Regione, entro 30 giorni, avvia la VAS e pubblica gli avvisi sul BURL e sul sito regionale.

Pubblicità, osservazioni e pareri

Il Comune pubblica il progetto di PUC per 60 giorni, consente la presentazione di osservazioni e indice udienze pubbliche nei primi 20 giorni. Gli enti interessati possono esprimere l’assenso, entro 60 giorni, quando il piano incida su beni demaniali o patrimoniali indisponibili; il silenzio vale assenso.

Entro 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione, Regione ed enti competenti esprimono i pareri sui contenuti vincolanti dei rispettivi piani; il parere regionale è vincolante anche sulla conformità urbanistico-edilizia. Il Comune, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dei pareri, formula le controdeduzioni, adegua gli elaborati, ottempera alla VAS e adotta la dichiarazione di sintesi.

Approvazione finale e efficacia del PUC

La deliberazione comunale successiva alle osservazioni non richiede una nuova pubblicità-partecipazione, salvo modifiche sostanziali che impongano la riadozione delle previsioni interessate. La Regione approva il PUC entro 120 giorni dal ricevimento della deliberazione comunale, con eventuali rettifiche non sostanziali al PTCP; se intervengono varianti ai piani territoriali regionali vigenti, il termine decorre dalla determinazione del Consiglio regionale.

Il provvedimento regionale può modificare il piano per assicurare il recepimento dei pareri. PUC e approvazione regionale vengono poi pubblicati e il PUC entra in vigore dalla data dell’ultima pubblicazione regionale.

Procedure semplificate e varianti

In caso di applicazione della procedura semplificata prevista dalla normativa VAS, i termini del procedimento PUC si riducono: pubblicazione a 45 giorni, pareri a 90 giorni, adempimenti comunali a 90 giorni e approvazione regionale a 90 giorni.

Per PUO, progetti di opere e interventi che comportino varianti al PUC o modifiche al PUC in itinere, la legge estende l’applicabilità del procedimento di conferenza di servizi e disciplina termini abbreviati: 30 giorni per la pubblicità-partecipazione, 45 giorni per i pareri, 60 giorni per gli adempimenti comunali e 45 giorni per l’approvazione della variante.

Aggiornamento del PUC e approvazioni tacite

L’aggiornamento del PUC richiede una deliberazione consiliare corredata da attestazione di compatibilità con la descrizione fondativa, con gli obiettivi del piano e con gli strumenti sovraordinati, oltre alla documentazione VAS. Se non pervengono osservazioni, il Comune ne attesta l’assenza entro 30 giorni dalla chiusura della fase partecipativa e l’aggiornamento si intende approvato.

Strumenti urbanistici attuativi e altri interventi urbanistici

Per gli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC o da leggi di settore, la legge aggiorna il procedimento di approvazione e sopprime un comma previgente. Viene anche ampliato il richiamo agli interventi che richiedono opere di urbanizzazione realizzabili ai sensi dell’articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001.

Pianificazione di bacino e assetti territoriali vigenti

Fino all’approvazione del PTR restano salvi il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Costa e il PTC degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure, limitatamente ad alcune aree del Distretto 4 – Sestri Ponente indicate dalla legge. È inoltre prevista la possibilità di convenzioni con le autorità di bacino distrettuali per l’avvalimento gratuito di personale regionale, così da garantire continuità amministrativa nelle more dell’adozione dei piani di bacino distrettuali.

Disposizioni in materia di paesaggio e requisiti professionali

Nel testo unico regionale sul paesaggio viene ampliata la platea dei professionisti abilitati, includendo gli Agrotecnici laureati accanto ai Dottori Agronomi e Forestali.

Norme transitorie sui PUC già avviati

Per i PUC adottati prima dell’entrata in vigore della legge si applicano, in linea generale, le procedure già previste dalla disciplina previgente. Per i PUC adottati prima della l.r. 11/2015 ma dopo la l.r. 16/2008, il Comune deve adeguare il progetto alle determinazioni regionali e provinciali o metropolitane entro un anno, pena la decadenza del PUC adottato; seguono ulteriori passaggi istruttori e l’approvazione consiliare entro i termini fissati.

Il PUC entra in vigore con la pubblicazione sul sito comunale della deliberazione di approvazione e con il deposito per la visione pubblica, previo avviso sul sito comunale e sul BURL. Sono fatte salve le definizioni dei parametri urbanistici contenute nei PUC, purché il regolamento edilizio comunale sia stato adeguato al regolamento edilizio tipo regionale entro il termine stabilito dalla normativa statale.

Disposizioni finanziarie e societarie

La legge prevede la ricapitalizzazione di I.R.E. S.p.A. per rafforzarne il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante. A tal fine vengono autorizzate l’utilizzazione del Fondo strategico, la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di FI.L.S.E. fino a 1,1 milioni di euro e l’eventuale ricorso a mutuo o altro indebitamento regionale per il medesimo importo, con conseguenti variazioni di bilancio e successivi oneri di ammortamento.

Altre modifiche settoriali

Tra le ulteriori disposizioni, la legge aggiorna la normativa sul recupero abitativo dei sottotetti, sostituendo il riferimento alla DIA o al permesso di costruire con quello all’istanza relativa al titolo edilizio. Modifica inoltre la disciplina del trasporto pubblico regionale e locale, includendo la progettazione tra le attività finanziabili o rilevanti ai fini indicati dalla legge settoriale.

Disposizioni sul personale ARPAL

Per il triennio 2018-2020 il turn-over del personale di ARPAL è incrementato dal 25% fino al 50%, nel rispetto dei limiti di spesa e della normativa statale richiamata. Si tratta di una misura temporalmente limitata al triennio indicato.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga l’articolo 79 della l.r. 11/2015 e apporta ulteriori coordinamenti alla medesima legge e ad altre disposizioni regionali in materia urbanistica e paesaggistica. Alcune norme richiamate nel testo risultano poi abrogate da successive leggi regionali, ma la disciplina qui riassunta rappresenta il contenuto risultante della legge del 2018 nelle parti non superate.

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