L.R. Puglia 16/2026
Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale e disposizioni in materia di contrasto all’evasione dei tributi regionali. Recepimento degli articoli 10 quinquies e 14 bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Puglia, la definizione agevolata dei debiti di tassa automobilistica affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione delle condanne della Corte dei conti. L’adesione va dichiarata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Si pagano capitale, spese di notifica e di esecuzione, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale e contrasto all’evasione dei tributi regionali in Puglia
Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale in Puglia
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Puglia, la definizione agevolata dei debiti relativi alla tassa automobilistica regionale affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il provvedimento attua la disciplina statale richiamata in materia di “rottamazione quinquies” e si concentra sulla regolarizzazione dei carichi iscritti a ruolo per il bollo auto regionale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La definizione agevolata riguarda i debiti della tassa automobilistica regionale risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo indicato. Restano esclusi:
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Somme dovute e benefici della definizione
Per estinguere i debiti agevolati non sono dovute le componenti accessorie normalmente collegate alla riscossione. In particolare, il contribuente beneficia dell’azzeramento di:
- interessi e sanzioni;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive previste dalla disciplina della riscossione mediante ruolo;
- somme maturate a titolo di aggio.
Rimangono invece dovuti:
- il capitale;
- le spese di notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Procedura di adesione e termini
L’agente della riscossione deve rendere disponibili i dati necessari a individuare i carichi definibili a decorrere dal 15 ottobre 2026, tramite l’area riservata del proprio sito istituzionale. La volontà di aderire va manifestata con apposita dichiarazione telematica nel periodo:
- dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.
La dichiarazione:
- è presentata esclusivamente con le modalità telematiche rese note dall’agente della riscossione entro il 15 ottobre 2026;
- può essere integrata entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026.
Effetti sui giudizi pendenti
Nella dichiarazione il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi inclusi nella definizione e assumere l’impegno a rinunciarvi. In tal caso, il giudizio è sospeso dal giudice, su presentazione della dichiarazione, nelle more del pagamento della prima o unica rata.
Ai soli fini dell’estinzione del giudizio, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata. L’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice su istanza/documentazione depositata dal debitore, dall’ente creditore o dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, e comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato pronunciati nel processo.
Disciplina temporale e utilità attuale
La misura è riferita a carichi ben delimitati nel tempo e a una finestra di adesione conclusa nel 2026. Per questo, pur essendo la legge ancora formalmente vigente, la disciplina di adesione ha ormai esaurito la propria utilità operativa.
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