Deliberazione n. 325 del 18/07/2023
Provvedimento del 18 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. Il provvedimento disponeva misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato su Facebook e Instagram e la conservazione, ai soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi. La decisione finale si limita alla ratifica dell’atto urgente, senza ulteriori statuizioni nel merito.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn su Facebook e Instagram
Facebook e Instagram: ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento trae origine da una segnalazione dell’interessato relativa a contenuti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili tramite Facebook e Instagram.
Origine della segnalazione e quadro normativo
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza consenso.
La stessa norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a prevenire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento urgente del 7 luglio 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, con determinazione n. 90 del 7 luglio 2023 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto della segnalazione;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Il provvedimento è stato trasmesso al gestore delle piattaforme il 7 luglio 2023.
Esame del Garante e ratifica finale
Nella riunione del 18 luglio 2023 il Garante ha preso atto della documentazione agli atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito dell’esame, l’Autorità ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 90/2023 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Esito del procedimento
Il provvedimento finale non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre alla ratifica dell’atto urgente già adottato. La funzione del provvedimento è essenzialmente cautelare e preventiva, finalizzata a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se necessario, la disponibilità probatoria per il tempo indicato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama la competenza ad adottare una decisione entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione e la possibilità, prevista dall’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, di adottare in via d’urgenza misure preventive da parte del dirigente competente.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazione n. 90 del 7 luglio 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione su Facebook e Instagram. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure tali da impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 18 luglio 2023, ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 7 luglio 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 18 lug 2023Prescrizioni del Garante n. 311 del 18/07/2023
- Provvedimento · 18 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 393 del 18/07/2023
- Provvedimento · 18 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 317 del 18/07/2023
- Provvedimento · 18 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 313 del 18/07/2023
- Provvedimento · 18 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 314 del 18/07/2023
- Provvedimento · 18 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 312 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →