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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 665 del 13/11/2024

Provvedimento del 13 novembre 2024

Garante Privacy665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecita la comunicazione, da parte della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, di informazioni sul procedimento disciplinare e sulla sanzione irrogata a un professionista verso l'autore dell'esposto. La Federazione aveva informato l'esponente dell'avvio dell'istruttoria e dell'esito disciplinare, pur in assenza di una base giuridica e senza che l'esponente fosse parte del procedimento o avesse formulato una vera istanza di accesso documentale. Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ammonito la Federazione e ha disposto la pubblicazione del provvedimento, qualificando la violazione come minore e senza irrogare una sanzione pecuniaria.

FNOVI: ammonimento per comunicazione non lecita all'esponente dell'esito di un procedimento disciplinare a carico di un veterinario

FNOVI: comunicazione illecita dell'esito di un procedimento disciplinare

Il Garante ha esaminato il reclamo proposto da un professionista veterinario nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), in relazione alla comunicazione all'autore dell'esposto dell'avvio e dell'esito di un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell'avvertimento. Il reclamo prendeva le mosse dall'impugnazione del provvedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Dagli atti è emerso che la Direzione generale del Ministero della salute aveva trasmesso alla FNOVI una segnalazione sulla condotta del reclamante, invitando l'ente a compiere gli accertamenti del caso. La Federazione aveva poi informato l'esponente dell'avvio dell'istruttoria e, successivamente, dell'esito del procedimento disciplinare, precisando che al professionista era stato comminato l'avvertimento. La comunicazione è avvenuta anche in copia alla Direzione ministeriale.

La FNOVI ha sostenuto che la comunicazione fosse giustificata dal sollecito ricevuto dal Ministero della salute e dal fatto che l'esponente avesse un interesse giuridicamente rilevante a conoscere l'esito del procedimento. Ha altresì affermato che non si trattasse di dati particolari e che la divulgazione fosse stata limitata al solo esponente e al Ministero.

Valutazioni del Garante sulla base giuridica

L'Autorità ha escluso che la normativa ordinistica applicabile imponesse o consentisse la comunicazione all'esponente dell'avvio dell'istruttoria e dell'esito del procedimento disciplinare. In particolare, ha rilevato che l'esponente non era parte del procedimento disciplinare e che la disciplina di settore non prevedeva un suo coinvolgimento nel contraddittorio.

Il Garante ha anche respinto la tesi della FNOVI secondo cui la comunicazione potesse essere ricondotta a un'istanza di accesso documentale ex legge n. 241/1990: il messaggio inviato dall'esponente costituiva solo un sollecito alla trattazione della segnalazione, non una richiesta motivata di accesso a specifici documenti amministrativi. Neppure risultava attivato un procedimento di accesso con l'informativa ai controinteressati o un provvedimento di accoglimento.

Illiceità del trattamento accertata

Secondo il Garante, la comunicazione all'esponente di dati personali relativi al procedimento e al provvedimento disciplinare è avvenuta senza una base giuridica e in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. La condotta è stata quindi dichiarata illecita per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice privacy.

L'Autorità ha richiamato anche il principio, già affermato in un precedente provvedimento del 15 dicembre 2022, secondo cui tutte le fasi del procedimento disciplinare, incluse quelle prodromiche, devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del professionista fino alla conclusione del procedimento; solo a esito definitivo può essere ammessa, nei limiti ordinistici, la menzione del provvedimento nell'albo.

Valutazione della gravità e ammonimento

Pur accertando l'illiceità, il Garante ha qualificato la vicenda come "violazione minore" ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR. A favore della FNOVI sono stati valorizzati diversi elementi: la circostanza che il trattamento avesse riguardato un solo interessato; la limitazione della comunicazione a un solo destinatario; il fatto che l'esponente fosse già a conoscenza dei fatti oggetto dell'esposto; l'assenza di dati appartenenti a categorie particolari; l'assenza di precedenti violazioni pertinenti; la cooperazione con l'Autorità; e il sollecito proveniente dal Ministero della salute.

Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto sufficiente l'ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare una sanzione pecuniaria.

Dispositivo finale

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dalla FNOVI;
  • ammonito la Federazione per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice privacy;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità;
  • ordinato l'annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell'Autorità.

È stata inoltre indicata la possibilità di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro i termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo del presidente di un Ordine provinciale dei medici veterinari, che lamentava la comunicazione all'autore dell'esposto dell'avvio e dell'esito di un procedimento disciplinare a suo carico, nonostante l'impugnazione del provvedimento e il relativo effetto sospensivo.

Trattamenti contestati

La FNOVI ha comunicato all'esponente dati personali relativi al reclamante: prima l'avvio dell'istruttoria disciplinare, poi la decisione finale con l'irrogazione dell'avvertimento. La comunicazione è avvenuta anche per conoscenza alla Direzione ministeriale che aveva inoltrato la segnalazione.

Assenza di base giuridica

Il Garante ha escluso che vi fosse una disposizione della disciplina ordinistica che imponesse o autorizzasse la comunicazione all'esponente. Ha inoltre escluso che il messaggio dell'esponente integrasse una richiesta di accesso documentale ex l. 241/1990, poiché non era stata chiesta copia di documenti amministrativi ma soltanto un sollecito alla trattazione dell'esposto.

Violazione accertata

La comunicazione è stata ritenuta non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché priva di base giuridica ai sensi dell'art. 6 GDPR e in violazione dell'art. 2-ter del Codice privacy.

Valutazione sanzionatoria

Pur dichiarando l'illiceità del trattamento, il Garante ha considerato la vicenda come violazione minore: un solo interessato, comunicazione limitata a un solo soggetto già informato dei fatti, assenza di dati particolari, assenza di precedenti, buona cooperazione con l'Autorità e sollecitazione del Ministero della salute. Per questo ha ritenuto sufficiente un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionerapporti ordinisticisanzioni gdpr

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