L.R. Liguria 20/2002
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta le misure finanziarie e fiscali per il bilancio 2002 della Regione Liguria: disciplina indebitamento, IRAP agevolata per nuove iniziative e soggetti sociali, patto di stabilità infraregionale, incentivi agli enti locali associati, fondi per investimenti e piccole estinzioni di crediti tributari. Gran parte delle disposizioni ha efficacia limitata al 2002-2004 o a crediti/recuperi già maturati.
Legge finanziaria 2002 della Regione Liguria
Legge finanziaria 2002 della Regione Liguria
La legge definisce, per la Regione Liguria, le principali misure di equilibrio di bilancio, di entrata e di spesa per l’esercizio 2002 e, in alcuni casi, per il triennio 2002-2004. Molte disposizioni hanno portata temporanea o riferita a specifici esercizi e risultano oggi sostanzialmente esaurite.
Equilibri finanziari e indebitamento
Le maggiori risorse derivanti dal contenimento della spesa corrente e dalla ristrutturazione del debito regionale devono essere destinate prioritariamente:
- alla riduzione della pressione fiscale;
- al finanziamento di investimenti coerenti con gli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2002-2004.
Per il 2002 il livello massimo di indebitamento autorizzabile con legge di bilancio è fissato in 250 milioni di euro.
Misure sull’IRAP e agevolazioni fiscali
La legge proroga al 31 dicembre 2003 l’agevolazione IRAP prevista dalla legge finanziaria regionale 2001 per le nuove iniziative imprenditoriali.
Per le nuove iniziative produttive avviate nel 2002 e nel 2003 da determinati soggetti IRAP, aventi sede effettiva nei Comuni interamente montani della Liguria, è riconosciuta l’aliquota ridotta prevista dalla normativa regionale:
- per il periodo d’imposta di inizio attività;
- per i due periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione opera solo per il valore della produzione netta prodotto nel territorio dei Comuni montani. Se l’attività è svolta in più Comuni, la quota riferibile ai Comuni montani è determinata proporzionalmente alle retribuzioni del personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse situati in tali Comuni per almeno tre mesi.
Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002, l’aliquota IRAP è fissata al 3% per:
- organismi di volontariato iscritti nel registro regionale;
- cooperative sociali e loro consorzi iscritti all’albo regionale.
Per i consorzi di cooperative sociali l’aliquota ridotta vale solo se la base sociale è composta interamente da cooperative sociali. Anche in questo caso il beneficio si applica solo al valore della produzione netta prodotto nel territorio ligure.
La Giunta regionale deve disciplinare con deliberazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità applicative dell’articolo.
Patto di stabilità infraregionale e contenimento della spesa
I soggetti finanziati dal bilancio regionale e appartenenti al settore regionale allargato concorrono agli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2002-2004.
Per il 2002, l’ammontare complessivo di impegni e pagamenti delle spese correnti di tali soggetti, con esclusione del comparto sanità e di alcune spese specificamente escluse, non può superare il livello del 2000 aumentato del 4,5%. Per il 2003 e il 2004 si applica l’incremento legato al tasso di inflazione programmato del DPEFR.
La Regione sollecita inoltre l’esternalizzazione dei servizi di supporto all’attività istituzionale; le economie così ottenute devono essere considerate nella definizione dei trasferimenti per gli investimenti.
Le spese correnti sostenute dagli enti locali per funzioni trasferite o delegate, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti regionali, non sono soggette ai vincoli del patto di stabilità interno statale per province e comuni.
Incentivi alle forme associative tra enti locali
La Regione incentiva le forme associative e di cooperazione tra enti locali per la gestione di servizi e funzioni, anche nel quadro del decentramento amministrativo.
Per il 2002 il riparto delle risorse destinate agli enti locali nei vari settori deve favorire prioritariamente la gestione e la realizzazione degli interventi in forma associata, in attesa del riordino organico dei trasferimenti regionali.
I criteri di incentivazione devono rispettare alcuni principi:
- graduazione dei benefici in base al livello di integrazione tra gli enti, con massimo contributo nelle ipotesi di maggiore integrazione;
- graduazione dei benefici in base al grado di raggiungimento dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni nei comuni di minore dimensione demografica;
- maggiorazione dei contributi per fusione e unione rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale.
I criteri devono basarsi su parametri oggettivi e differenziati per settore, tra cui popolazione, numero degli enti associati, numero/tipologia/dimensione dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata. La Giunta regionale deve dare attuazione entro 90 giorni.
Investimenti regionali e fondi dedicati
Il fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato, per il 2002, in 9 milioni di euro e ripartito secondo i criteri già previsti dalla disciplina di programmazione e dalle relative disposizioni attuative. Il 10% del fondo è riservato a interventi a favore delle Comunità montane.
È istituito il fondo per gli investimenti regionali, destinato al finanziamento di programmi d’investimento comunitari, nazionali e regionali. Per il 2002 il fondo ammonta a 38 milioni di euro ed è destinato a interventi nei settori:
- ambiente e territorio;
- attività produttive;
- edilizia universitaria e scolastica;
- infrastrutture.
Il fondo è inoltre alimentato dalle maggiori risorse che si renderanno disponibili dal contenimento della spesa corrente e dalla ristrutturazione del debito, nonché dalle risorse della legge regionale 4/2002 non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 60 giorni la Giunta propone al Consiglio la ripartizione del fondo per aree omogenee di attività.
Estinzione di piccoli crediti tributari e rinvio di termini
Sono estinti, con esclusione delle eventuali diverse disposizioni statali:
- i tributi regionali in essere al 31 dicembre 2001 di importo non superiore a 10,33 euro;
- i crediti in essere al 31 dicembre 2001 costituiti solo da sanzioni e/o interessi, se non superiori a 10,33 euro.
Per tali importi non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione, né a interessi, sanzioni o spese connesse.
Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il 1999 è effettuato, insieme a quello del 2000, entro il 31 dicembre 2003.
Disposizioni finali, tecniche e contabili
La legge conferma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura degli oneri di futuri provvedimenti legislativi per l’esercizio 2002, rinviando alle tabelle allegate.
Prevede inoltre interventi di coordinamento formale e contabile, tra cui la revisione della denominazione delle unità previsionali di base e dei capitoli in sede di bilancio 2003, per migliorare trasparenza e razionalizzazione della gestione.
La copertura finanziaria delle spese è rinviata alla legge di bilancio 2002; le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IRAP sono coperte per il 2003 e 2004 dal bilancio pluriennale 2002/2004.
La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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