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Legge

L.R. Liguria 17/2002

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Normativa regionaleL.R. Liguria 17/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riapre, in via transitoria, il termine per presentare le domande di contributo previste dalla l.r. 7/1983 sulla promozione culturale, limitatamente alle iniziative da realizzare nel 2002. La finestra resta aperta fino al 60° giorno successivo all’entrata in vigore del programma pluriennale 2001-2003. La legge è poi stata abrogata dalla l.r. 33/2006 con effetti collegati al primo programma annuale approvato nel 2008.

Riapertura dei termini per domande di contributo per iniziative di promozione culturale nel 2002

Riapertura dei termini per contributi alla promozione culturale

La legge regionale disciplina una riapertura straordinaria e limitata nel tempo dei termini per presentare le domande di contributo previste dalla normativa regionale sulla promozione culturale della Regione. Si tratta di una misura transitoria, riferita esclusivamente alle iniziative da realizzare nell’anno 2002.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le domande di contributo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come successivamente modificata e integrata.

La riapertura dei termini non ha portata generale, ma si applica solo:

  • alle domande di contributo già disciplinate dalla l.r. 7/1983;
  • alle iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso del 2002.

Termine riaperto per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del programma pluriennale di promozione culturale 2001-2003.

La norma quindi non introduce un termine fisso autonomo, ma lo collega all’entrata in vigore di quel programma pluriennale.

Carattere temporaneo della misura

La disposizione ha natura transitoria e una funzione essenzialmente sanante/riapertiva per consentire la presentazione delle domande relative al solo anno 2002. Esaurita tale finestra temporale, la disciplina non produce ulteriori effetti applicativi.

Entrata in vigore e successiva abrogazione

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Risulta inoltre abrogata dall’art. 36 della l.r. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale previsto dall’art. 11 della medesima l.r. 33/2006; tale programma è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2008, n. 696. Ne consegue che la legge non ha utilità applicativa attuale, essendo riferita a una finestra temporale ormai conclusa.

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