Cassazione Penale, Sentenza n. 1811/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge (art. 423 e 604 c.p.p.) e vizio di motivazione per presunta modifica dell'imputazione senza notifica all'imputato assente relativa alla distrazione di due autocarri non menzionati originariamente; 2) vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello valutato documenti depositati (pec 20/03/2023) che proverebbero l'avvenuto pagamento/compensazione dei due autocarri; 3) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p.) per non avere tenuto conto delle dichiarazioni auto-accusatorie del nuovo amministratore Mammarella sulla ricezione delle scritture contabili, con conseguente censura sulla riconducibilità al ricorrente della sottrazione/occultamento; 4) vizio di motivazione e violazione di legge (stessi riferimenti del terzo motivo) per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante modesta entità del danno, incensuratezza e buona condotta processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché la modifica dell'imputazione è stata contestata al difensore presente in udienza (art. 423 c.p.p. applicato correttamente) e l'aggiunta dei due autocarri non ha introdotto un 'fatto nuovo' ma solo modalità ulteriori della stessa bancarotta, per cui non era necessaria diversa notifica; 2) il secondo motivo è inammissibile per genericità e per mancata indicazione/produzione in cassazione degli atti/documenti la cui omissione si denuncia, oltre che per non aver smentito il convincimento della Corte d'appello che i corrispettivi non sono confluiti nelle casse sociali; 3) il terzo motivo è inammissibile e, nella sua valutazione di merito, la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del Mammarella inattendibili e ha correttamente collegato la sottrazione delle scritture alla volontà di occultare crediti della Pavi Group, configurando il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta; 4) il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: le attenuanti generiche non sono state riconosciute per assenza di elementi positivi di mitigazione e per l'entità del danno (valore dei beni distratti circa 155.000 euro, escluso il terreno per il quale è intervenuta assoluzione). Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
«se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione»
La Corte ha ritenuto corretta la contestazione al difensore presente; l'aggiunta dei due autocarri è considerata integrazione di modalità della medesima fattispecie di bancarotta e non 'fatto nuovo' che richieda diversa notifica
Norma indicata dal ricorrente come presunta violata nella modifica dell'imputazione; la Corte non ha ritenuto che sia avvenuta alcuna violazione procedurale rilevante
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali il ricorso è articolato; menzionato all'inizio per delimitare l'oggetto dei motivi
art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il fatto asseritamente 'nuovo' fosse connesso a quello originario, applicando la regola per reati connessi
Richiamato per spiegare la nozione di 'fatto nuovo'; giurisprudenza indica che diverse modalità di distrazione in bancarotta non costituiscono fatto nuovo
Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la sentenza applica la distinzione tra bancarotta fraudolenta e simple violazioni documentali
Riferimento alla bancarotta documentale semplice, punita anche a titolo di colpa; la Corte distingue quando è richiesto dolo specifico
art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare
Richiamata per la nozione di unitarietà del reato fallimentare che giustifica l'integrazione di modalità diverse come parte dello stesso reato
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente ma la Corte osserva che eventuali violazioni di regole di giudizio non comportano necessariamente nullità; l'eventuale inosservanza si traduce in vizio di motivazione e non in inutilizzabilità
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità; la Corte respinge le censure in quanto già motivate e non illogiche
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'attribuzione delle attenuanti richiede elementi positivi e motivazione specifica
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Richiamata per la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale in sede di cassazione
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in udienza, se comunicata al difensore presente e senza che l'imputato sia presente, è regolare: non sempre occorre nuova notifica all'imputato assente, specie se l'aggiunta riguarda modalità ulteriori della stessa fattispecie
- Nelle ipotesi di reati fallimentari la nozione di 'fatto nuovo' è ristretta: ulteriori modalità di distrazione o ulteriori atti integrativi sono spesso considerati parte dell'unitarietà del reato e non fatti autonomi
- In cassazione chi denuncia omissione di valutazione di documenti deve allegare e indicare esplicitamente gli atti/documenti la cui valutazione si contesta e spiegare in che modo la mancata valutazione comprometta la motivazione; l'assenza di tali adempimenti rende il motivo inammissibile
- Le dichiarazioni rese da terzi (es. nuovo amministratore) vanno valutate nella loro attendibilità: se la Corte ritiene inattendibili tali dichiarazioni e motiva congruamente, questa valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione
- Per riconoscere le attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi specifici e motivati; deduzioni generiche sulla modesta entità del danno o sulla buona condotta non sono sufficienti
- La prova del dolo nella bancarotta documentale richiede elementi che colleghino la sottrazione/occultamento alla volontà di pregiudicare i creditori (es. coincidenza con insolvenza, distrazioni specifiche, irreperibilità del legale rappresentante, mancata collaborazione)
- Le censure di carattere procedurale che si limitano a riproporre le stesse critiche già valutate dal giudice di merito, senza confronto puntuale della motivazione, sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
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