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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1811/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge (art. 423 e 604 c.p.p.) e vizio di motivazione per presunta modifica dell'imputazione senza notifica all'imputato assente relativa alla distrazione di due autocarri non menzionati originariamente; 2) vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello valutato documenti depositati (pec 20/03/2023) che proverebbero l'avvenuto pagamento/compensazione dei due autocarri; 3) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p.) per non avere tenuto conto delle dichiarazioni auto-accusatorie del nuovo amministratore Mammarella sulla ricezione delle scritture contabili, con conseguente censura sulla riconducibilità al ricorrente della sottrazione/occultamento; 4) vizio di motivazione e violazione di legge (stessi riferimenti del terzo motivo) per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante modesta entità del danno, incensuratezza e buona condotta processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché la modifica dell'imputazione è stata contestata al difensore presente in udienza (art. 423 c.p.p. applicato correttamente) e l'aggiunta dei due autocarri non ha introdotto un 'fatto nuovo' ma solo modalità ulteriori della stessa bancarotta, per cui non era necessaria diversa notifica; 2) il secondo motivo è inammissibile per genericità e per mancata indicazione/produzione in cassazione degli atti/documenti la cui omissione si denuncia, oltre che per non aver smentito il convincimento della Corte d'appello che i corrispettivi non sono confluiti nelle casse sociali; 3) il terzo motivo è inammissibile e, nella sua valutazione di merito, la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del Mammarella inattendibili e ha correttamente collegato la sottrazione delle scritture alla volontà di occultare crediti della Pavi Group, configurando il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta; 4) il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: le attenuanti generiche non sono state riconosciute per assenza di elementi positivi di mitigazione e per l'entità del danno (valore dei beni distratti circa 155.000 euro, escluso il terreno per il quale è intervenuta assoluzione). Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. proc. pen.

    «se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione»

    La Corte ha ritenuto corretta la contestazione al difensore presente; l'aggiunta dei due autocarri è considerata integrazione di modalità della medesima fattispecie di bancarotta e non 'fatto nuovo' che richieda diversa notifica

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma indicata dal ricorrente come presunta violata nella modifica dell'imputazione; la Corte non ha ritenuto che sia avvenuta alcuna violazione procedurale rilevante

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti entro i quali il ricorso è articolato; menzionato all'inizio per delimitare l'oggetto dei motivi

  • art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il fatto asseritamente 'nuovo' fosse connesso a quello originario, applicando la regola per reati connessi

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la nozione di 'fatto nuovo'; giurisprudenza indica che diverse modalità di distrazione in bancarotta non costituiscono fatto nuovo

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la sentenza applica la distinzione tra bancarotta fraudolenta e simple violazioni documentali

  • art. 217 legge fallimentare

    Riferimento alla bancarotta documentale semplice, punita anche a titolo di colpa; la Corte distingue quando è richiesto dolo specifico

  • art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare

    Richiamata per la nozione di unitarietà del reato fallimentare che giustifica l'integrazione di modalità diverse come parte dello stesso reato

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte osserva che eventuali violazioni di regole di giudizio non comportano necessariamente nullità; l'eventuale inosservanza si traduce in vizio di motivazione e non in inutilizzabilità

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità; la Corte respinge le censure in quanto già motivate e non illogiche

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'attribuzione delle attenuanti richiede elementi positivi e motivazione specifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Richiamata per la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale in sede di cassazione

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione in udienza, se comunicata al difensore presente e senza che l'imputato sia presente, è regolare: non sempre occorre nuova notifica all'imputato assente, specie se l'aggiunta riguarda modalità ulteriori della stessa fattispecie
  • Nelle ipotesi di reati fallimentari la nozione di 'fatto nuovo' è ristretta: ulteriori modalità di distrazione o ulteriori atti integrativi sono spesso considerati parte dell'unitarietà del reato e non fatti autonomi
  • In cassazione chi denuncia omissione di valutazione di documenti deve allegare e indicare esplicitamente gli atti/documenti la cui valutazione si contesta e spiegare in che modo la mancata valutazione comprometta la motivazione; l'assenza di tali adempimenti rende il motivo inammissibile
  • Le dichiarazioni rese da terzi (es. nuovo amministratore) vanno valutate nella loro attendibilità: se la Corte ritiene inattendibili tali dichiarazioni e motiva congruamente, questa valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione
  • Per riconoscere le attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi specifici e motivati; deduzioni generiche sulla modesta entità del danno o sulla buona condotta non sono sufficienti
  • La prova del dolo nella bancarotta documentale richiede elementi che colleghino la sottrazione/occultamento alla volontà di pregiudicare i creditori (es. coincidenza con insolvenza, distrazioni specifiche, irreperibilità del legale rappresentante, mancata collaborazione)
  • Le censure di carattere procedurale che si limitano a riproporre le stesse critiche già valutate dal giudice di merito, senza confronto puntuale della motivazione, sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate

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