Cassazione Penale, Sentenza n. 14839/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione di Zuccalà dall'accusa di corruzione impropria (art. 318 c.p., con concorso di altri) e dalla contestata partecipazione al cosiddetto "sistema" mafioso per l'assegnazione di appalti. Il Procuratore generale lamentava: (1) errata valutazione delle intercettazioni, che secondo il PG proverebbero l'accettazione della promessa di denaro da parte di Zuccalà; (2) errore di diritto per la affermazione, nella motivazione impugnata, della presunta incompatibilità tra l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e il reato di corruzione, sostenendo invece la compatibilità e la possibilità di applicare l'aggravante anche al pubblico ufficiale corrotto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale (ricorso infondato). Ha però chiarito un principio di diritto: non esiste in astratto incompatibilità tra l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e il reato di corruzione (art. 318 c.p.), potendo l'aggravante colpire tanto i corruttori mafiosi quanto il pubblico ufficiale che consapevolmente si inserisca nel sistema mafioso per trarne vantaggio. Tuttavia, nel caso concreto la valutazione delle intercettazioni fatta dai giudici di merito, condivisa dalla Corte di appello, è risultata logica e coerente: non vi era prova che Zuccalà avesse accettato la promessa di utilità (mercimonio della funzione), ma piuttosto che avesse assecondato l'imposizione mafiosa per intimidazione. Inoltre la Corte ha richiamato il limite dell'art. 608, comma 1-bis c.p.p.: il ricorso del pubblico ministero contro una confermata sentenza di proscioglimento è ammesso solo per motivi di legge (violazione di legge) e non per vizio di motivazione, rendendo inammissibili le critiche che in realtà chiedevano una rivalutazione delle prove.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Delitto di corruzione per un pubblico ufficiale: il giudizio ha riguardato se fosse provata l'accettazione della promessa di utilità per l'esercizio della funzione. La Cassazione non ha modificato la ricostruzione di merito che ha ritenuto mancante la prova del "mercimonio" della funzione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante (metodo mafioso): la Corte afferma che non è ontologicamente incompatibile con il reato di corruzione e può essere valutata anche a carico del pubblico ufficiale se questi abbia condiviso o tratto vantaggio dal sistema mafioso; tuttavia la sua applicazione richiede prova della conoscenza o della consapevolezza dell'impiego del metodo mafioso.
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Limite processuale: il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento confermata in appello è ammesso solo per violazione di legge (motivi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 606 c.p.p.), e non per vizi di motivazione; ciò restringe la sindacabilità della valutazione probatoria in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c
Motivi di cassazione consentiti contro le sentenze: consentono al pubblico ministero di impugnare per violazione di legge ma non per mera rivalutazione della prova; la Corte ha richiamato questa limitazione procedurale per dichiarare inammissibili le censure basate su diversa lettura delle intercettazioni.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203
Normativa storica di riferimento per la disciplina dell'aggravante di metodo mafioso; la Corte la richiama per inquadrare la natura oggettiva della circostanza aggravante e la sua valutabilità a carico dei concorrenti quando vi sia conoscenza o colpa.
Massime di principio
- L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) non è incompatibile con il reato di corruzione: può applicarsi sia al corruttore mafioso sia, in presenza di consapevolezza o compartecipazione al sistema, al pubblico ufficiale corrotto.
- Per applicare l'aggravante mafiosa è necessario che risulti la conoscenza o la consapevolezza (anche per colpa) dell'impiego del metodo mafioso; la semplice esistenza di un "sistema" mafioso non sostituisce la prova della partecipazione o del tornaconto personale.
- La valutazione delle intercettazioni e degli elementi di fatto rimane prerogativa dei giudici di merito; in Cassazione il pubblico ministero non può ottenere la riforma di una doppia sentenza di assoluzione attraverso una mera diversa interpretazione delle conversazioni intercettate se non denuncia specifiche violazioni di legge.
- Il ricorso del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento confermata in appello è procedimentalmente limitato (art. 608, comma 1-bis c.p.p.): ammesso solo per violazioni di legge, non per vizi della motivazione.
- Nei casi di pressioni o intimidazioni mafiose occorre distinguere tra: (a) il funzionario costretto ad assecondare per timore, fattispecie che può escludere il mercimonio della funzione; (b) il funzionario che compartecipe e trae beneficio economico, situazione in cui l'aggravante e la responsabilità per corruzione possono trovare applicazione.
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