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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5190/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 08/05/2024: deducono vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicazione/estinzione di aggravanti) e violazioni del divieto di reformatio in peius. In particolare: contestano la mancata valutazione o il mancato ribilanciamento delle circostanze attenuanti generiche dopo l'esclusione di aggravanti; lamentano che, in caso di assoluzione parziale, il giudice del rinvio ha aumentato indebitamente l'aumento per il reato residuo (violazione del divieto di reformatio in peius); contestano inoltre errori nella quantificazione dell'aumento per continuazione/concorrente (art. 81 c.p.) e la carenza motivazionale sulla personalità e la resipiscenza degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Baiano Pasquale e di Capuozzo Luigi (con condanna alle spese processuali), ritenendo infondate le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e congrua la valutazione di merito. Per De Cristofaro Carmine la Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima la determinazione dell'aumento applicato rispetto al primo grado (violazione del divieto di reformatio in peius e errore nel computo dell'aumento), e ha censurato la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche perché il giudice del rinvio si era limitato a richiamare le valutazioni di primo grado senza svolgere nuovo bilanciamento dopo l'assoluzione dal capo Z). Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata nei confronti di De Cristofaro limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di De Cristofaro.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento all'aggravante legata all'associazione di tipo mafioso; la Corte valuta la sussistenza/insussistenza dell'aggravante e l'incidenza sulla misura della pena.

  • art. 416-bis, comma 4, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disponibilità di armi come circostanza aggravante specifica; la Corte ha verificato la perdita o conservazione dell'aggravante e l'eventuale effetto sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Citato come aggravante contestata in capo A); la Corte ha valutato la sua esclusione in sede di rinvio e l'incidenza sul calcolo della pena.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiami ai commi rilevanti per la reformatio in peius: la Corte afferma che il divieto di reformatio in peius opera non solo sull'entità globale della pena ma su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (es. aumento per continuazione).

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Riferito all'aumento per il concorso/continuazione di reati; la Corte ha controllato che il giudice del rinvio non abbia incrementato indebitamente l'aumento rispetto a quanto determinato in primo grado.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Norme relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena: i ricorrenti lamentavano violazioni nella motivazione e nel bilanciamento degli elementi favorevoli/sfavorevoli; la Corte ha precisato quando il giudice dell'impugnazione è tenuto a riesaminare o motivare ex novo il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera non solo sull'entità complessiva della pena ma su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (es. l'aumento per continuazione): il giudice d'appello non può, a danno dell'imputato che ha impugnato, aggravare parametri che in primo grado erano stati fissati in misura inferiore.
  • Se l'appello determina l'esclusione di un'aggravante riconosciuta in primo grado, il giudice dell'impugnazione deve comunque ridurre la pena complessiva; può ricalcolare l'incidenza delle attenuanti generiche con diverso parametro, ma non è obbligato a riconoscerle, salvo che il giudizio negativo di primo grado fosse fondato proprio sull'aggravante esclusa: in tal caso è necessario un nuovo e specifico bilanciamento.
  • Quando l'assoluzione parziale cancella elementi che avevano sorretto il diniego delle attenuanti generiche in primo grado, il giudice di rinvio deve riesaminare il giudizio di meritevolezza delle attenuanti e motivare il rifiuto su basi diverse da quelle annullate; il mero richiamo alle valutazioni originarie è insufficiente.
  • Errori di calcolo nella determinazione degli aumenti (es. per continuazione) comportano annullamento della determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di decisioni contrastanti tra gradi di giudizio, la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena (rinviando) pur dichiarando irrevocabile la pronuncia di responsabilità quando questa non è stata censurata nella sua sostanza.

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