Sentenza del 12/06/2020 n. 11326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso della maggiore imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, prevista dall'art. 1, comma 472, della legge n. 266/2005. Aveva versato, il 20 giugno 2006 e il 15 giugno 2007, rispettivamente 6.693 euro e 30.120 euro in eccesso, perché aveva calcolato l'imposta sul saldo al lordo dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione dei beni, seguendo la circolare dell'Agenzia n. 18/E del 13 giugno 2006; sosteneva invece che la base imponibile dovesse essere determinata al netto di quest'ultima imposta. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP di Bergamo aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo il diniego. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 1, comma 472, della legge n. 266/2005; motivazione apparente o insufficiente, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso, secondo la formulazione allora applicabile dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha deciso sulla base del giudicato esterno formatosi con la propria sentenza n. 32204/2019, relativa alla terza rata della stessa imposta e tra le stesse parti.
La decisione
La Cassazione ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata e ha ritenuto vincolante l'accertamento già compiuto: la base imponibile dell'imposta sull'affrancamento va determinata al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni. Poiché le tre rate costituiscono quote del pagamento della medesima imposta, tale criterio vale anche per la prima e la seconda rata; il giudicato preclude quindi un nuovo esame della questione. La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contro il silenzio-rifiuto. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, per la complessità della questione e l'assenza di un precedente orientamento della Cassazione al momento del ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, comma 472, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
l'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, di cui al comma 472 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, doveva essere calcolata dalla SBP s.p.a. sulla base imponibile costituita dall'importo di tale saldo assunto al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni d'impresa
La base imponibile dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento è il saldo attivo al netto dell'imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione dei beni. Il criterio si applica uniformemente alle rate che rappresentano quote della stessa imposta.
Art. 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)
essa può pervenire a conoscere la propria precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, nell'adempimento del duplice dovere della Corte di prevenire il contrasto di giudicati, in armonia con il divieto di bis in idem, e di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento della funzione nomofilattica a essa assegnata dall'art. 65, primo comma, ord. giud.
La funzione nomofilattica e il dovere di prevenire contrasti tra giudicati giustificano che la Cassazione conosca i propri precedenti anche attraverso gli strumenti istituzionali di ricerca.
Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio in cassazione anche se si è formato dopo la sentenza impugnata e dopo la proposizione del ricorso; la Corte può conoscerlo anche mediante la consultazione dei propri precedenti.
- Tra le stesse parti, il giudicato può vincolare un successivo giudizio quando accerta una questione di diritto comune, costituente premessa logica necessaria della decisione precedente, anche se il nuovo giudizio riguarda una diversa domanda o un diverso pagamento.
- Nel contenzioso tributario, salvo che la decisione precedente sia limitata all'annullamento per vizi formali o motivazionali, il giudicato può riguardare il rapporto sostanziale e produrre effetti in altri giudizi tra le stesse parti.
- Quando un'imposta è pagata in più rate, il criterio di determinazione della base imponibile è unitario: un accertamento definitivo relativo a una rata può estendersi alle altre quote della stessa imposta.
- Se la Cassazione cassa la decisione e i fatti necessari sono già accertati, può accogliere direttamente nel merito la domanda originaria, senza rinvio.
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