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Legge

L.R. Piemonte 32/2021

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 32/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Piemonte n. 2/2009 al d.lgs. 40/2021, ridefinendo aree e piste, obblighi di gestori, direttori e sciatori, soccorso, segnaletica, sanzioni e disciplina dell’eliski. Prevede anche piscine naturali e regole per la disabilità. Le disposizioni si applicano nel territorio piemontese; alcuni adeguamenti erano previsti entro 2 anni dal d.lgs. 40/2021.

Modifiche alla disciplina piemontese sulla sicurezza nelle aree sciabili e sul volo in montagna

Modifiche alla disciplina piemontese degli sport montani e del volo in zona di montagna

La legge regionale del Piemonte aggiorna la l.r. 2/2009 alla nuova disciplina statale sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, ridefinendo il quadro di aree sciabili, obblighi di gestione, soccorso, segnaletica, sanzioni e attività di volo in montagna. Interviene inoltre su profili ambientali, tutela della disabilità e criteri di classificazione dei comprensori.

Finalità e ambito applicativo

La disciplina regionale viene orientata alla riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla riduzione del consumo di suolo e all’aumento della sicurezza nella pratica degli sport invernali. L’adeguamento è espresso in coerenza con il d.lgs. 40/2021 e con la legge statale di delega in materia sportiva.

Definizioni di aree sciabili, piste e impianti

La nozione di aree sciabili e di sviluppo montano viene ampliata e dettagliata: vi rientrano superfici innevate, anche con neve programmata, piste, snowpark, impianti di risalita e innevamento, infrastrutture collegate, accessori e pertinenze, nonché impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, teleferiche, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e piscine naturali.

All’interno delle aree sciabili attrezzate sono specificate diverse tipologie di piste e percorsi: discesa, fondo, piste per slitta/slittino/snowtubing, snowpark, percorsi di trasferimento, itinerari fuoripista o misti, piste da salto e piste di collegamento. Viene chiarito che si applicano le definizioni del d.lgs. 40/2021.

Per le aree sciabili attrezzate con oltre venti piste e almeno dieci impianti di risalita i gestori devono individuare aree dedicate agli snowpark, separate con protezioni adeguate, dotate di strutture per evoluzioni acrobatiche e con obbligo di casco omologato per gli utenti.

Individuazione e pianificazione delle aree

I comuni, sentiti i gestori, propongono alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano, indicando quelle già attrezzate, quelle da potenziare o completare, le nuove aree, le zone per bacini idrici di innevamento programmato, le variazioni delle aree esistenti e le aree per attività estive.

Le aree, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, con l’indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti previsti dal d.lgs. 40/2021.

Vincoli urbanistici e fasce di rispetto

Per garantire sicurezza e sviluppo degli impianti, sono confermati e rimodulati i divieti di nuove edificazioni, recinzioni fisse e piantumazioni entro determinate distanze dagli impianti di risalita e dalle piste. In generale, fuori terra non possono essere realizzate nuove edificazioni entro 20 metri dal confine esterno degli impianti, salvo le disposizioni più restrittive del PRGC e i franchi tecnici previsti dalla normativa sugli impianti a fune.

Nelle fasce di rispetto è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, in linea generale, un ampliamento fino al 20% del volume esistente, con collocazione sul lato opposto alla pista o sul filo di fabbricazione esistente, oppure in sopraelevazione nei limiti del filo di fabbricazione. Sono inoltre consentite infrastrutture, accessori e pertinenze connesse all’area sciabile.

Quando la fascia di rispetto interferisce con centri o nuclei abitati, gli ampliamenti eventualmente previsti dal PRGC non possono ridurre la distanza tra edificio e piste. Viene definito il “filo di fabbricazione esistente” e i comuni possono introdurre ulteriori limitazioni.

Requisiti tecnici delle piste e misure compensative

Le piste di discesa devono essere collocate in zone idrogeologicamente idonee o comunque protette/vigilate secondo la normativa tecnica applicabile. Sono previsti requisiti minimi di larghezza, franco verticale libero e dimensioni per i tracciati di raccordo o trasferimento.

Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 che non rispettano i nuovi requisiti morfologici, i gestori devono adottare misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi e segnali di rallentamento/pericolo.

Gestione dell’area sciabile e responsabilità

La funzione di gestore dell’area sciabile attrezzata è attribuita al titolare della gestione degli impianti di risalita ricompresi nell’area, o ai suoi delegati. La pista può essere aperta al pubblico solo se esiste un unico gestore e un unico direttore di pista, anche in presenza di più impianti serventi con titolari diversi. Per le piste di fondo, la funzione è attribuita al soggetto indicato dalla disciplina regionale.

Il gestore deve assicurare la pratica sportiva in condizioni di sicurezza e provvedere alla messa in sicurezza delle piste. Deve inoltre stipulare una polizza di responsabilità civile, che costituisce condizione per l’apertura al pubblico della pista, mettere a disposizione degli utenti una polizza RC al momento dell’acquisto dello skipass, munirsi di defibrillatori semiautomatici in luoghi idonei, comunicare agli utenti l’obbligo di assicurazione e trasmettere annualmente l’elenco analitico degli infortuni alla Regione.

La Regione utilizza i dati sugli infortuni per individuare le piste o i tratti di pista con elevata frequenza di incidenti e può prescrivere ulteriori misure di sicurezza.

Commissioni consultiva e tecnica

È istituita una Commissione consultiva regionale con funzioni di supporto e pareri non vincolanti. È prevista anche una Commissione tecnica per la classificazione delle piste, con parere vincolante e motivato sulla conformità della domanda ai parametri di classificazione.

La Commissione tecnica può svolgere sopralluoghi e ispezioni, opera con verbale e i suoi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale regionale.

Obblighi del direttore di pista e del gestore

Il direttore di pista sovrintende alla gestione e alla sicurezza, coordina il soccorso, collabora con il responsabile della battitura, segnala le condizioni che impongono la chiusura della pista, indica gli interventi di manutenzione necessari e collabora nella predisposizione dei piani di emergenza per rischio valanghe.

Il gestore deve curare manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica, requisiti tecnici e preparazione delle piste durante il periodo di utilizzo, anche tramite innevamento programmato e tecniche a basso impatto ambientale. In caso di violazioni ripetute può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.

Tra gli obblighi specifici figurano la chiusura della pista in caso di pericolo non rimosso o assenza di agibilità, la protezione degli utenti da ostacoli con protezioni o segnalazioni, la gestione dei mezzi meccanici e l’assicurazione del servizio di soccorso sulle piste indicate dalla legge.

Soccorso piste, emergenza e elisoccorso

Il gestore deve assicurare il servizio di soccorso sulle piste di discesa, fondo, snowpark e altre piste individuate, con recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale, d’intesa con il 118. Deve inoltre garantire il collegamento con il numero unico di emergenza 112 o strutture equivalenti.

Sono previste aree per l’atterraggio degli elicotteri da soccorso e la stipula di convenzioni per evacuazione e messa in sicurezza dei passeggeri.

Per gli addetti al soccorso sono ampliati i soggetti legittimati, includendo anche associazioni o organismi di volontariato che abbiano svolto attività di soccorso nei comprensori sciistici piemontesi negli ultimi dieci anni e abbiano frequentato i corsi di aggiornamento.

Segnaletica, delimitazione e classificazione delle piste

La legge disciplina in modo dettagliato palinatura e segnaletica. Le piste di discesa sono contrassegnate per grado di difficoltà: blu, rosso, nero; le piste di fondo sono classificate anch’esse in facile, media, difficile; gli itinerari sciistici sono in arancione. È prevista segnaletica dedicata per accessi, incroci, biforcazioni, piste chiuse, piste non battute, percorsi di raccordo e aree di accesso.

Le piste di fondo preparate e aperte al pubblico devono essere delimitate lateralmente in specifici casi; la palinatura deve essere agevolmente rimovibile a fine stagione e, ove possibile, realizzata con materiali biodegradabili. Le piste per slitta e slittino sono delimitate come quelle di discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono segnalate con bandierine verdi sul lato destro.

La segnaletica deve essere conforme alla normativa statale richiamata e, ove vi siano stazioni confinanti con altri Stati o Regioni, può essere uniforme a quella confinante. Devono inoltre essere esposti mappe, cartelli di partenza, orari di apertura e chiusura, e informazioni sui comportamenti da tenere.

Gare, allenamenti e aree riservate

Le piste di discesa, fondo e snowpark possono essere riservate a competizioni e allenamenti agonistici secondo FISI e FIS; in tal caso l’area è chiusa al pubblico per tutta la durata dell’evento. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

È istituita una disciplina specifica per le piste di allenamento, riservabili su richiesta degli sci club. Le piste di allenamento devono essere chiuse al pubblico, separate dalle altre piste, segnalate con il cartello “Pista chiusa”, e frequentabili solo da soggetti muniti di casco omologato. La responsabilità organizzativa e la predisposizione del tracciato spettano all’associazione o società sportiva che organizza l’allenamento.

Sci fuori pista, sci alpinismo e attività affini

Lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e le escursioni su neve al di fuori delle piste e delle aree attrezzate si svolgono a rischio esclusivo degli utenti, che devono attenersi alle informazioni ufficiali sui rischi e dotarsi dell’attrezzatura idonea, comprese dotazioni anti-valanga quando necessario. I gestori devono esporre quotidianamente i bollettini valanghe.

È possibile destinare specifici percorsi per la risalita con sci alpinismo, quando condizioni di innevamento e ambientali lo consentano.

Biciclette e percorsi non previsti

L’uso di biciclette sui percorsi autorizzati e su aree non previste dalla disciplina è posto a rischio e pericolo degli utenti, che devono attenersi alle informazioni fornite dai soggetti competenti sui rischi dell’attività.

Piscine naturali

Sono introdotte le piscine naturali come bacini artificiali svuotabili e all’aperto, con fondo impermeabile e zona di rigenerazione e depurazione, nelle quali non è ammessa la disinfezione chimica dell’acqua. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, la Giunta regionale deve approvare un regolamento che ne definisca requisiti, qualità dell’acqua, controlli e competenze.

Norme di comportamento dello sciatore

Lo sciatore deve rispettare le norme del d.lgs. 40/2021 e il decalogo comportamentale allegato al decreto ministeriale del 20 dicembre 2005, oltre a mantenere adeguata preparazione psico-fisica. È obbligatorio il possesso di una polizza RC per danni a terzi; per le aree sciabili attrezzate, escluso il fondo, il gestore deve offrire una polizza al momento dell’acquisto del titolo di transito.

Sono disciplinati in dettaglio precedenza, condotta in discesa, sosta, assistenza in caso di incidente, divieto di entrare in piste altrui, obblighi di non alterare segnaletica e apprestamenti di sicurezza, divieto di andare a piedi o con racchette salvo casi specifici, nonché obblighi per i minori di 18 anni di indossare casco omologato nello sci di discesa, snowboard, telemark, slitta e slittino.

È vietato sciare in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze; in caso di infortunio con lesioni gravi sono previsti accertamenti alcolemici e tossicologici. Per lo scontro tra sciatori opera la presunzione di concorso uguale di colpa fino a prova contraria.

Persone con disabilità

La legge introduce una disciplina specifica per gli sciatori con disabilità, distinti in standing, sitting e trasportati. Le persone con disabilità che non possano praticare autonomamente devono essere assistite da un accompagnatore, che può essere un maestro di sci specializzato, personale formato di associazioni sportive della disabilità o altro soggetto indicato dall’interessato.

Sono previste pettorina arancione per gli sciatori con disabilità e scritta “guida” per gli accompagnatori. Le persone con disabilità hanno priorità nella risalita con gli impianti e gli altri sciatori devono prestare particolare attenzione alle loro traiettorie. Il casco è dovuto salvo certificazione medica di esenzione per incompatibilità con la disabilità.

Attività di volo in zone di montagna ed eliski

L’atterraggio, il decollo e il sorvolo ad alta quota degli aeromobili a motore in aree montane sono soggetti ad autorizzazione comunale o dell’Unione montana delegata, con specifici pareri o autorizzazioni aggiuntive se interessano oasi di protezione della fauna, aree naturali protette, rete Natura 2000 o altre aree della rete ecologica regionale.

La disciplina dell’eliski è particolarmente dettagliata: è consentito solo nei comuni con impianti di risalita o innevamento attivi, o in quelli dove l’attività era svolta al 30 giugno 2016; è limitato al periodo 1 dicembre-31 maggio; richiede convenzione onerosa con il comune o l’Unione montana; prevede limiti di voli giornalieri, piazzole autorizzate, itinerari, monitoraggio naturalistico, informazione preventiva al soccorso, uso di dispositivi ARTVA/pala/sonda, accompagnamento da maestri di sci o guide alpine e trasmissione dei piani di volo.

L’autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile solo se permangono i presupposti e se il monitoraggio non evidenzia impatti ecologici significativi. Sono previste esclusioni per varie attività istituzionali, di soccorso, di ordine pubblico, per alcuni voli di lavoro e ricerca, nonché specifiche eccezioni per il recupero di capi abbattuti di cervo, per il trasporto di persone anziane o con disabilità verso strutture in quota e per la ricerca scientifica.

Sanzioni e controlli

Il regime sanzionatorio è riscritto in modo ampio. Sono previste sanzioni per realizzazione abusiva di piste, violazioni delle prescrizioni autorizzative, delle distanze e delle fasce di rispetto, mancata assicurazione, violazioni degli obblighi del gestore, uso irregolare delle motoslitte e dei mezzi assimilati, accesso senza titolo di viaggio, violazioni delle norme di comportamento dello sciatore e inosservanza della disciplina dell’eliski.

Le sanzioni sono irrogate e riscosse dal comune competente, o dall’Unione montana se il tracciato ricade su più comuni. Sono disciplinati potere di accertamento, aggiornamento ISTAT, ritiro del titolo di viaggio, sospensione o sequestro amministrativo in casi specifici. Per l’eliski sono previste sanzioni elevate per attività senza autorizzazione o convenzione, per violazioni delle modalità operative, per inosservanza degli obblighi di accompagnamento e dotazione di sicurezza, e la sospensione biennale in caso di reiterazione di specifiche violazioni.

Disposizioni transitorie e finali

Le norme del d.lgs. 40/2021 si applicano anche a snowboard, telemark e altre tecniche di discesa. I gestori delle aree e degli impianti devono adeguarsi alle prescrizioni del decreto entro due anni dalla sua entrata in vigore; i soggetti affidatari possono chiedere la revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico-privato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, anche con proroga, per riequilibrare i rapporti economico-finanziari.

Esito sistematico e attualità della norma

La legge è finalizzata a incidere sulla disciplina regionale piemontese degli sport invernali e dell’eliski in funzione dell’adeguamento al quadro statale del 2021. Tuttavia contiene anche disposizioni ancora di interesse applicativo, specie in materia di sicurezza, sanzioni, gestione degli impianti, attività di volo in montagna e piscine naturali. L’abrogazione dell’articolo 51 della l.r. 2/2009 e la riscrittura di molte disposizioni confermano un intervento di aggiornamento organico, non meramente manutentivo.

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