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Provvedimento

Provvedimento del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come esercitare, revocare e perdere il regime opzionale di imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero per persone fisiche titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in specifici Comuni del Mezzogiorno con non più di 20.000 abitanti. Definisce anche gli elementi da indicare in dichiarazione, i criteri per individuare i Comuni, le cause di cessazione/decadenza e le modalità di versamento dell’imposta.

Modalità applicative del regime opzionale di imposta sostitutiva per pensionati esteri ex art. 24-ter TUIR

Modalità applicative del regime per pensionati esteri ex art. 24-ter TUIR

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative del regime opzionale di imposta sostitutiva previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in determinati Comuni del Mezzogiorno. La disciplina riguarda esercizio dell’opzione, durata, revoca, decadenza e versamento dell’imposta sostitutiva.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il regime è accessibile, a partire dal periodo d’imposta 2019, alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 24-ter, commi 1 e 2, del TUIR. Il trasferimento di residenza fiscale deve avvenire in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, purché il Comune abbia una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Il regime è opzionale e consente di applicare un’imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria, sui redditi prodotti all’estero.

Esercizio dell’opzione

L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, nel Comune agevolato. L’opzione è efficace dal medesimo periodo d’imposta.

Nella dichiarazione devono essere indicati, tra l’altro:

  • lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui è stata l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione, tra quelle con accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • gli Stati o territori esteri per i quali si intende non applicare l’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR;
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Individuazione dei Comuni ammessi

Per verificare il requisito della popolazione massima di 20.000 abitanti, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata dall’ISTAT, riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Tale dato resta rilevante per tutti i periodi di validità dell’opzione, a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in un altro Comune italiano.

Se il contribuente, dal secondo periodo d’imposta di validità dell’opzione, si trasferisce in un altro Comune tra quelli ammessi, il regime continua a essere efficace; in tal caso, per verificare il requisito della popolazione del nuovo Comune, si fa riferimento al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello del trasferimento.

Facoltà di escludere singoli Stati o territori esteri

La facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva per i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri può essere esercitata anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Gli Stati o territori già esclusi possono essere integrati con ulteriori Stati o territori in una dichiarazione relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la precedente esclusione.

Durata dell’opzione

L’opzione è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Resta efficace per tutta la durata del regime, salvo che intervengano cessazione degli effetti, revoca o decadenza.

Cessazione, revoca e decadenza

Gli effetti del regime cessano, in ogni caso, trascorsi cinque anni dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata l’opzione.

Il contribuente può revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di validità dell’opzione. La revoca è possibile anche se il contribuente trasferisce la residenza fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli agevolati.

Il contribuente decade dal regime nei seguenti casi:

  • venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 24-ter, commi 1 e 2, del TUIR;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta in relazione al quale il versamento doveva essere eseguito;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati per il regime, con effetto dal periodo d’imposta in cui varia la residenza;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

L’opzione è inefficace se, a seguito di controlli, risulta che il contribuente era fiscalmente residente in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime impediscono la presentazione di una nuova opzione.

Versamento dell’imposta sostitutiva

Per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, entro la scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, il contribuente deve versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva dovuta.

L’imposta è determinata in misura forfettaria applicando l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero.

Il versamento avviene secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Una successiva risoluzione istituisce il codice tributo e fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Motivazioni e finalità della disciplina

La disciplina attua l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-ter. La finalità è favorire investimenti, consumi e radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, attirando soggetti non residenti titolari di pensioni estere.

Il regime si applica in alternativa alla disciplina ordinaria e riguarda tutte le categorie di reddito prodotte all’estero, mediante un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7% per ciascun periodo di validità dell’opzione.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 273 e 274;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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