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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11041/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

La controversia origina dalla esclusione di una socia da una società a responsabilità limitata e dalla conseguente domanda di determinazione e liquidazione del valore della quota sociale. Su istanza della socia, il Tribunale nominò un arbitro unico in base alla clausola compromissoria statutaria; il lodo condannò la società al pagamento della somma dovuta per la liquidazione della quota, oltre interessi e spese. La società impugnò il lodo davanti alla Corte d’appello sostenendo, in sintesi, che la controversia non rientrasse nella clausola arbitrale, perché riguarderebbe un atto esecutivo della disciplina statutaria di liquidazione della quota e non una lite compromettibile; inoltre dedusse che la questione di competenza dell’arbitro fosse stata sollevata e che comunque non vi fosse consenso alla proroga del termine per il deposito del lodo, poiché il liquidatore non avrebbe avuto poteri rappresentativi idonei. In cassazione la società articolò tre motivi: violazione dell’art. 829, n. 4, c.p.c. per errata affermazione della competenza arbitrale; violazione dell’art. 817, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 829, n. 1, c.p.c. per tardività dell’eccezione di incompetenza; violazione dell’art. 820, n. 6, c.p.c. per ritenuta concorde proroga del termine del lodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la clausola compromissoria statutaria, formulata in termini ampi sulle controversie tra soci e società, ricomprende anche la lite sulla liquidazione della quota del socio escluso, perché essa deriva causalmente dal rapporto sociale ed è un momento di esecuzione del contratto sociale. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introducevano per la prima volta in cassazione la questione del difetto di poteri rappresentativi del liquidatore, senza indicare specificamente dove tale tema fosse stato dedotto nei gradi di merito, in violazione dell’onere di autosufficienza del ricorso. La società è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 statuto societario

    "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro"

    La clausola compromissoria è stata interpretata in senso ampio, come comprensiva di tutte le controversie aventi origine causale nel rapporto sociale, salvo le sole controversie per le quali la legge impone l'intervento del pubblico ministero.

  • art. 829, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per dedurre la nullità del lodo per asserita carenza di competenza dell’arbitro; la censura è stata ritenuta infondata perché la controversia era compromettibile e rientrante nella clausola statutaria.

  • art. 817, comma 3, c.p.c.

    L’eccezione di incompetenza dell’arbitro deve essere sollevata nel corso del giudizio arbitrale, a pena di decadenza; la tardiva proposizione in sede di impugnazione non è ammissibile.

  • art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità del lodo per incompetenza arbitrale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 820, n. 6, c.p.c.

    La proroga del termine per il deposito del lodo è stata considerata legittima perché concordata tra le parti e coerente con la necessità di espletare la consulenza tecnica.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si introducono questioni che presuppongono accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza, occorre indicare specificamente dove esse siano state dedotte nei giudizi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 q, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Una clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri tutte le controversie tra soci e società deve essere interpretata estensivamente, ricomprendendo anche le liti che derivano dall’esclusione del socio e dalla successiva liquidazione della quota, purché si tratti di diritti disponibili originati dal rapporto sociale.
  • La liquidazione della quota del socio escluso non è un mero fatto storico esterno al rapporto societario, ma costituisce un effetto giuridico direttamente discendente dal contratto sociale e dalla disciplina statutaria, sicché la relativa controversia resta attratta nell’ambito della clausola arbitrale.
  • L’eccezione di incompetenza dell’arbitro deve essere sollevata nel giudizio arbitrale nel termine stabilito dall’art. 817, comma 3, c.p.c.; se non proposta tempestivamente, è preclusa nei successivi gradi di impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o profili difensivi non trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi puntualmente in quali atti dei gradi di merito li abbia dedotti, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; se la critica si fonda su una premessa fattuale nuova o estranea al giudizio di merito, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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