Cassazione Civile, Ordinanza n. 25626/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria confinante contro un Comune per ottenere l'arretramento di sei tigli di proprietà comunale piantati a distanza ritenuta non regolamentare rispetto al confine, il taglio delle radici invasive, il rimborso delle spese di ripristino e il risarcimento dei danni arrecati al proprio immobile. Il Comune si è difeso deducendo che gli alberi erano stati messi a dimora da molti decenni e ha sostenuto di avere maturato per usucapione il diritto di mantenerli a distanza inferiore a quella legale. In appello la danneggiata ha censurato il mancato accoglimento della domanda di arretramento e ha chiesto l'aumento del risarcimento fino alla misura quantificata dal consulente tecnico d'ufficio. Il Comune, ricorrente per cassazione, ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle distanze e sulle servitù, oltre che delle regole processuali, per avere la Corte d'appello disposto l'arretramento senza considerare l'eccezione di usucapione dello ius plantandi; 2) violazione del giudicato interno e delle norme sullo stesso, per avere ritenuto non provata l'eccezione nonostante l'accertamento in primo grado dell'epoca di messa a dimora degli alberi; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle domande nuove in appello, per avere aumentato il risarcimento da euro 8.066,97 a euro 21.884,88; 4) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello considerato non contestato in primo grado un quantum poi ampliato solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, fondato il terzo e assorbito il quarto. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione del quantum risarcitorio nei limiti della domanda originaria. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso rilievo decisivo all'eccezione di usucapione, ma avesse erroneamente oltrepassato i limiti quantitativi della domanda risarcitoria, poiché la parte attrice aveva in primo grado richiesto una somma determinata e solo in appello aveva chiesto la liquidazione in misura più elevata sulla base della consulenza tecnica.
Norme richiamate
invocato come disciplina delle distanze legali tra piante e confine; la Corte osserva che la messa a dimora anteriore all'edificazione non esclude l'applicazione della regola sulla distanza
richiamato in relazione all'eccezione di usucapione di una servitù negativa, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione sull'arretramento
richiamato insieme all'art. 1027 c.c. nel motivo sull'usucapione della servitù negativa
richiamato nel primo motivo per sostenere che l'eccezione di usucapione fosse stata ritualmente proposta
richiamato nel primo motivo con riguardo alla riproposizione delle eccezioni in appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di censura per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di censura per nullità processuali e vizio di ultrapetizione o motivazione
la Corte ribadisce che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della decisione e che è violato se il giudice liquida il danno oltre i limiti quantitativi della domanda
richiamato nel motivo sul giudicato interno
richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma escluso il passaggio in giudicato dell'accertamento di fatto non autonomamente decisivo
richiamato nel motivo sulla domanda nuova e sul rispetto del principio dispositivo
richiamato per contestare la novità della domanda risarcitoria in appello
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per dedurre un vizio motivazionale; la censura viene assorbita
richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con la reale motivazione della decisione, è inammissibile.
- L'eccezione di usucapione di una situazione di fatto rilevante rispetto alle distanze legali non è decisiva se il giudice di merito l'ha comunque esaminata e ritenuta non provata o comunque ininfluente rispetto alla regola sulla distanza tra pianta e confine.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, cioè sulle statuizioni che decidono in modo indipendente un punto controverso; non si estende alle mere argomentazioni o agli accertamenti di fatto strumentali che non abbiano prodotto una autonoma statuizione decisoria.
- Nel giudizio di risarcimento del danno, il giudice non può liquidare un importo superiore ai limiti quantitativi specificamente indicati dalla parte in domanda, salvo che dal tenore dell'atto risulti una richiesta meramente orientativa o una domanda di liquidazione equitativa.
- La domanda proposta in appello che aumenti il quantum risarcitorio rispetto a una richiesta originaria determinata integra una domanda nuova quando altera il limite quantitativo della pretesa, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente una rivalutazione del merito o delle prove, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile.
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