Cassazione Penale, Sentenza n. 27666/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione tra vari reati e rideterminato la pena unica; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e dell'art. 186 disp. att. c.p.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato un aumento per continuazione nonostante alcune sentenze fossero già unificate ex art. 81 c.p. dal giudice di cognizione, omissione di valutazione di una sentenza indicata ma non allegata dall'istante (contestando il dovere di acquisizione previsto dall'art. 186 disp. att.), e mancanza/contraddittorietà della motivazione sul quantum degli aumenti applicati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto applicabile il termine ordinario di 15 giorni per le impugnazioni dei provvedimenti di camera di consiglio (art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.) e non l'allungamento previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. (riferito solo all'imputato giudicato in assenza nel giudizio di merito). La comunicazione del provvedimento è avvenuta al più tardi il 17/08/2023 e il ricorso è stato depositato il 05/09/2023, oltre il termine. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (testualmente indicata in euro 300,00).
Norme richiamate
Norma sulla unificazione delle pene per reati appartenenti alla stessa condotta o comunque collegati; il ricorrente invocava che il giudice di cognizione aveva già unificato le sentenze ex art. 81 e quindi non fosse applicabile un ulteriore aumento per continuazione nell'incidente di esecuzione
Norma sui criteri di determinazione della pena; richiamata dal ricorrente nella critica al calcolo del maggior incremento
Norma sulla determinazione della pena individuale; evocata nella censura circa la motivazione riguardo al quantum della pena
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle prove e sugli atti da acquisire: il ricorrente sosteneva che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di acquisire e valutare una sentenza indicata dall'istante; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività
Richiamato nel provvedimento in relazione al riconoscimento della continuazione nell'ambito dell'esecuzione (atto oggetto dell'ordinanza impugnata)
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Individua il termine ordinario di quindici giorni per impugnare i provvedimenti di camera di consiglio; la Corte lo ritiene applicabile ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
«I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza»
La Corte interpreta questa disposizione come riguardante esclusivamente il giudizio di merito (l'imputato "giudicato in assenza") e non estendibile al procedimento di esecuzione; pertanto l'ulteriore prolungamento dei termini non si applica nel caso di incidente di esecuzione
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento alle disposizioni sulle impugnazioni che includono l'art. 585; la Corte lo utilizza per ricondurre il termine applicabile al dato normativo generale
Prevede la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria ove il ricorso sia dichiarato inammissibile; la Corte applica la sanzione prevista (versamento in favore della Cassa delle ammende) anche per ricorso tardivo
art. 420 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul giudizio in assenza e sull'effettiva conoscenza dell'accusa; la Corte afferma che molte di queste norme non si applicano al procedimento di esecuzione perché quest'ultimo riguarda vicende successive alla formazione del giudicato
Richiamato come rimedio straordinario in caso di decadenza da termini nell'ambito dell'esecuzione (rescissione), distinto dall'incidente di esecuzione
Richiamato in giurisprudenza citata circa la richiesta di restituzione nel termine in caso di giudizio contumaciale; richiamo utilizzato per precisare limiti dei rimedi in esecuzione
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione il termine per impugnare i provvedimenti di camera di consiglio è generalmente di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; occorre calcolare il termine dalla data di comunicazione del provvedimento e non dalla data della pubblicazione eventuale, salvo forme alternative di pubblicazione
- L'estensione dei termini prevista dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. riguarda specificamente l'imputato giudicato in assenza nel giudizio di merito e non si applica, di regola, all'incidente di esecuzione
- Se si impugna un provvedimento esecutivo per questioni di continuazione o conteggio della pena, è essenziale allegare e produrre le sentenze o gli atti indispensabili a dimostrare il rapporto tra i fatti; in mancanza, oltre al rischio di esito negativo sul merito, si perde anche la possibilità di far emergere le ragioni tardivamente
- La mancata tempestività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante verificare subito i termini e le modalità di notifica/communicatione
- Le questioni procedurali relative all'applicabilità di norme sul "giudizio in assenza" vanno valutate con attenzione: molte norme volte a garantire l'effettiva conoscenza dell'accusa trovano applicazione limitata o nulla nella fase esecutiva, poiché essa riguarda vicende successive alla formazione del giudicato
- Se si è decaduti dal termine per impugnare un provvedimento esecutivo, valutare l'ammissibilità di rimedi straordinari (es. rescissione ex art. 629-bis) nelle ipotesi previste dalla legge
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