L.R. Puglia 60/2018
Disposizioni in materia di clownterapia (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia disciplina promozione, formazione, progetti finanziati e registro dei soggetti che svolgono clownterapia nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. È però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 228/2018, quindi non è utilizzabile nella pratica applicativa attuale.
Disposizioni regionali sulla clownterapia in Puglia
Disposizioni regionali sulla clownterapia in Puglia
La legge, vigente dal 4 gennaio 2018, promuove in Puglia la clownterapia come supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie e, più in generale, a quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali. Tuttavia è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza 6 dicembre 2018, n. 228, e quindi non ha utilità applicativa attuale.
Finalità e definizioni
La disciplina definisce la clownterapia come l’uso del sorriso e del pensiero positivo, tramite personale medico, non medico, professionale e volontario appositamente formato, a favore di persone con disagio fisico, psichico o sociale. La pratica può svolgersi in contesti ospedalieri anche non pediatrici, in centri per la disabilità, per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, scuole, missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi. Viene inoltre definita la figura del “clown di corsia”, operatore che applica principi e tecniche della clownterapia nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Formazione e riconoscimento della qualifica
La Regione prevede la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative che operano nel settore. La qualifica di clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo conforme agli standard fissati dal regolamento attuativo. I corsi sono organizzati dalle associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento.
Regolamento attuativo
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un regolamento per definire criteri e modalità dei corsi. Il regolamento deve disciplinare, tra l’altro:
- le materie del percorso formativo, includendo origini e storia della clownterapia, tecniche di gruppo, improvvisazione teatrale, minio, giocoleria comica e micromagia, compiti del clown terapeuta, gestione emotiva e sostegno psicologico, norme igieniche e comportamenti da adottare;
- durata complessiva dei corsi e ripartizione tra studio e tirocinio;
- requisiti di accesso;
- requisiti professionali dei componenti della commissione di valutazione finale;
- modalità di riconoscimento di crediti formativi e lavorativi per chi già svolgeva attività di clownterapia alla data di entrata in vigore della legge.
Progetti di clownterapia e finanziamenti
Ogni anno la Regione deve emanare un bando per sostenere progetti di clownterapia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pugliesi. Possono partecipare le associazioni di cui alla disciplina sulla formazione. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve fissare criteri e modalità per partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti, oltre alle procedure di monitoraggio e rendicontazione, nel rispetto di imparzialità, trasparenza e pubblicità. La graduatoria deve considerare il numero dei beneficiari del servizio e la loro tipologia.
Registro regionale dei soggetti abilitati
La Regione istituisce un registro regionale dei soggetti che svolgono attività di clownterapia. Possono iscriversi enti, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali con finalità statutarie coerenti, a condizione che l’attività sia svolta da almeno tre anni secondo la legge e i regolamenti. L’iscrizione va rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendano attivare tali servizi devono attingere dal registro.
Profili di attualità
La norma non presenta un regime temporale limitato di applicazione, ma la declaratoria di illegittimità costituzionale ne impedisce l’uso pratico nella realtà attuale, rendendola di fatto superata e non affidabile come base regolatoria operativa.
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