L.R. Puglia 61/2018
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 61/2018 modifica la legge regionale n. 17/2017 sull’organizzazione e il funzionamento degli IRCCS pubblici. Interviene su organi, funzioni del consiglio di indirizzo e verifica, durata e poteri del direttore generale, collegio di direzione e collegio sindacale. È vigente dal 4 gennaio 2018 e non contiene termini temporali di efficacia propri.
Modifiche alla disciplina degli IRCCS pubblici pugliesi
Modifiche alla disciplina degli IRCCS pubblici della Regione Puglia
La legge regionale interviene sulla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17, che disciplina organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia. Il provvedimento aggiorna la governance degli istituti, ridefinendo organi, compiti, durata degli incarichi dirigenziali e composizione degli organi di controllo e coordinamento.
Organi degli istituti
La disciplina regionale degli IRCCS pubblici viene integrata precisando che gli organi dell’istituto sono:
- il consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.);
- il direttore generale;
- il direttore scientifico;
- il collegio sindacale.
Consiglio di indirizzo e verifica: funzioni
Al consiglio di indirizzo e verifica viene attribuito il compito di definire gli indirizzi strategici dell’istituto e di approvare i programmi annuali e pluriennali di attività. In tale ambito, il consiglio assegna al direttore generale gli obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con le risorse assegnate dallo Stato e dalle Regioni.
Direttore generale: durata, obiettivi e trattamento economico
La durata dell’incarico di direttore generale non è più rigidamente quinquennale, ma deve essere compresa tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
All’atto della nomina, la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato. La valutazione intermedia, effettuata secondo l’articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma o meno dell’incarico fino alla scadenza naturale.
Inoltre, il consiglio di indirizzo e verifica assegna annualmente al direttore generale gli obiettivi di salute e assistenziali, che sono sottoposti alla valutazione dello stesso consiglio.
Quanto al trattamento economico:
- resta quello previsto dall’articolo 1, comma 5, del d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502;
- l’eventuale trattamento economico integrativo è riconosciuto e quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi annuali.
Collegio di direzione
Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il collegio di direzione previsto dall’articolo 17 del d.lgs. n. 502/1992.
La composizione del collegio comprende:
- il dirigente responsabile dell’unità di gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
- il responsabile dell’unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
- un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
- i direttori di presidio ospedaliero, se l’IRCCS non è costituito da un unico presidio;
- i direttori dei dipartimenti.
Le regole di costituzione e funzionamento sono demandate al regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto. Ai componenti non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell’istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri:
- uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco previsto dal d.l. n. 98/2011;
- uno designato dal Ministro della salute;
- uno designato dal presidente della Giunta regionale.
I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF oppure tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
Ambito temporale ed efficacia
La legge regionale è vigente dal 4 gennaio 2018 e non disciplina un periodo di applicazione limitato. Le modifiche operano sulla normativa regionale pugliese sugli IRCCS pubblici e restano rilevanti per la disciplina organizzativa tuttora applicabile, nei limiti di eventuali successive modifiche non presenti nel testo fornito.
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