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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14169/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per quattro motivi: 1) errore di diritto e vizio di motivazione nella ritenuta riconducibilità della condotta alla fattispecie di usura (art. 644, 2° comma) sostenendo che l'imputato si limitò a mettere in contatto la vittima con i coniugi Fichera e che la somma percepita fu un mero "obolo" e non compenso concordato per mediazione usuraria; 2) vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante per recidiva, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato concretamente se la recidiva fosse indice di maggiore capacità a delinquere secondo i parametri giurisprudenziali; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il ruolo marginale dell'imputato; 4) mancata applicazione della continuazione tra il reato di usura e reati giudicati con sentenza del 24/05/2023 (art. 416-bis e 629 c.p.), poiché l'usura sarebbe stata parte del medesimo disegno criminoso nell'ambito di partecipazione al clan "Santapaola-Ercolano".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto non sussistere travisamento della prova e ha richiamato che la sentenza di primo grado era basata su numerose intercettazioni che comprovavano il ruolo di intermediario retribuito; ha altresì sottolineato la conformità tra le due decisioni (primo grado e appello). Sul secondo motivo ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva, valutata secondo i parametri della giurisprudenza (Calibè) con richiamo alla gravità, al carattere continuativo del percepimento di 25 euro mensili e ai precedenti specifici. Sul terzo motivo ha considerato motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità del reato e dei precedenti penali. Sul quarto motivo ha escluso la continuazione tra i reati ritenendo che mancassero indicatori di un disegno criminoso unitario e che i reati di usura non fossero stati contestati al ricorrente nella precedente sentenza di mafia. In conseguenza di cioè ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (3 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione e 8.000 euro di multa per concorso in usura continuata in danno di Mauro Selmi) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura), secondo comma

    La Corte ha ritenuto che la percezione di una percentuale/compenso come corrispettivo per aver messo in contatto la vittima con i prestatori costituisse partecipazione a usura; il ruolo di mediatore retribuito è stato ricostruito sulla base delle intercettazioni e di altre prove.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Richiamato dal ricorrente rispetto alla contestata continuità, la Corte ha osservato che l'agevolazione mafiosa non è stata contestata per il reato di usura e pertanto non sussistono elementi per collegare automaticamente i fatti ai delitti commessi nell'ambito dell'associazione.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Citato nel contesto dei reati per i quali si chiedeva la continuazione; la Corte ha ritenuto che la semplice appartenenza o precedenti non dimostrino la programmata unitarietà dei reati ai fini della continuazione.

  • art. 611 c.p.p. (richiesta di discussione in Cassazione)

    La causa è stata trattata per iscritto in Cassazione in mancanza di una tempestiva richiesta di discussione ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter; pertanto non vi è stata discussione orale.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze per ricorso inammissibile)

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di usura il ruolo di "mediatore" remunerato è valutato sulla base dell'insieme delle prove (intercettazioni, pagamenti ripetuti, correlazione temporale): un pagamento occasionale non esclude automaticamente la sussistenza di usura se è collegato al prestito e risulta periodicità o connessione funzionale.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del "significato" delle prove: sono ammesse censure solo per travisamento della prova o per difformità incontestabile tra fatto e sua rappresentazione documentale; motivi generici o mera alternativa interpretativa sono inammissibili.
  • L'aggravante della recidiva richiede una valutazione concreta, secondo i parametri consolidati (Calibè): natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale, tipo di devianza e qualità dei comportamenti. Il giudice di merito deve motivare tale valutazione, e la sua decisione è sindacabile in Cassazione solo se viziata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi: non è necessario che il giudice consideri tutte le circostanze prospettate dalle parti, ma solo quelle ritenute decisive.
  • La dichiarazione di continuazione tra reati richiede l'accertamento di indicatori concreti di un disegno criminoso unitario (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione): la mera appartenenza a un clan o la coincidenza temporale non bastano senza motivazione specifica.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e fondate su censure che rientrano nel sindacato di legittimità; motivi vaghi o che sollevano una rinnovata valutazione di merito espongono al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende).
  • In presenza di documentazione intercettiva, il giudice valuterà il complesso probatorio: isolare una conversazione o un elemento privo di considerazione dell'insieme probatorio è inefficace in sede di legittimità.

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