Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Applicazione dell'imposta di bollo (art.13, comma 2-ter, Tariffa allegata al DPR 642/1972) dovuta dalle imprese di assicurazione per le comunicazioni sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario

Il quesito

Le compagnie (Alfa e Beta) chiedono chiarimenti sull'applicazione dei commi 87-88 della legge di bilancio 2025: in particolare se lo "stock" dell'imposta memorizzata fino al 31/12/2024 sia "statico" o si riduca per riscatti/liquidazioni intervenuti tra il 1/1/2025 e le scadenze di versamento (30/6/2025 ecc.), il trattamento in caso di riscatti totali dopo l'inizio dei versamenti, l'effetto di riscatti parziali sullo stock e sul bollo annuale, l'applicabilità degli articoli 15 e 15-bis del DPR 642/1972 (rate bimestrali e acconto 16 aprile), la possibilità di compensazione con crediti da imposta sulle riserve matematiche e l'interazione con l'imposta di bollo speciale prevista dall'art.19 DL 201/2011.

Soluzione prospettata dal contribuente

Gli Istanti propongono che lo "stock" relativo all'imposta memorizzata fino al 31/12/2024 sia considerato un importo statico, dovuto in quote fisse secondo il comma 88 indipendentemente da riscatti o liquidazioni intervenuti dopo il 1/1/2025; ritengono inoltre che il bollo annuale dal 2025 e lo stock siano versati tramite F24 e siano compensabili con crediti da imposta sulle riserve matematiche. Sostengono che l'art.15 continui ad applicarsi per il bollo trattenuto, mentre l'art.15-bis per l'acconto non troverebbe più ragione di applicazione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma l'interpretazione normativa: commi 87 e 88 impongono il versamento annuale del bollo a decorrere dal 2025 e il pagamento rateale dello stock relativo agli anni fino al 2024 secondo le quote e scadenze previste; la circolare 7/E/2025 chiarisce che le quote dello stock rimangono dovute secondo il piano anche se le polizze vengono riscattate o liquidate prima delle scadenze (cioè lo stock è sostanzialmente "statico"). Per il bollo annuale dal 2025 si applicano le modalità ordinarie richiamate dal D.M. 24/5/2012 (artt.15 e 15-bis DPR 642/1972) compreso l'acconto del 16 aprile; i versamenti avvengono mediante F24 e sono ammessi in compensazione orizzontale con crediti, ivi compresi quelli da imposta sulle riserve matematiche (con codici tributo istituiti con ris. 39/E/2025). Quanto all'imposta di bollo speciale (art.19 DL 201/2011), dal 2025 la stessa va determinata al netto del bollo dovuto annualmente ai sensi del comma 87; per il periodo fino al 31/12/2024 lo scomputo è possibile rispetto all'imposta accantonata e l'eventuale residuo è versato secondo le rate dello stock. Il parere è reso sulla base dei documenti presentati e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.