Risposta n. 76 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che la permanenza richiesta dalla circolare 33/E/2020 venga meno al momento del trasferimento fuori dalla regione agevolata (a partire dall'anno d'imposta 2024), con perdita del diritto al 90% ma possibilità di applicare il beneficio ordinario del 70% per il resto del quinquennio, senza effetti retroattivi sul 2023 in cui la residenza in Puglia era stata mantenuta.
Regime speciale per i lavoratori impatriati – trasferimento successivo della residenza in altra regione (art. 16, comma 5-bis D.Lgs. 147/2015)
Il quesito
Se il trasferimento della residenza da una regione elencata al comma 5-bis ad una regione non inclusa, avvenuto durante il quinquennio agevolabile, comporti la perdita definitiva del beneficio del 90% e, in caso contrario, se sia possibile continuare a beneficiare del beneficio ordinario del 70% per i restanti periodi; da quale momento decorre la perdita del 90%; se la perdita abbia effetti retroattivi e come regolarizzare eventuali importi dovuti; e quale effetto avrebbe un successivo ritorno in una regione agevolata.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che per chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 2023 si applica il regime previgente e che il comma 5-bis richiede la residenza nella regione agevolata al momento dell'impatrio e la sua permanenza per tutto il periodo di fruizione. Il successivo trasferimento in una regione non inclusa preclude l'applicazione della detassazione al 90% fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia (nel caso specifico il 2023). Tuttavia è possibile fruire dell'agevolazione ordinaria (detassazione al 70%). L'istante deve regolarizzare il periodo d'imposta interessato presentando dichiarazione integrativa, versando maggiore imposta, interessi e sanzioni (ridotte con ravvedimento, se ammesso). Un eventuale successivo trasferimento in una regione agevolata non consente di riottenere la detassazione al 90%.
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