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Parere

Parere del Garante n. 610 del 17/10/2024

Parere su uno schema di decreto recante “Regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare” - 17 ottobre 2024

Garante Privacy610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto recante il regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Il parere è favorevole, ma con condizioni mirate a rafforzare la disciplina privacy dell’art. 941-quaterdecies del d.P.R. n. 90/2010, in particolare su documentazione audiovisiva delle assemblee, comunicazione all’esterno dei dati dei partecipanti e trattamento dei dati relativi alla richiesta di permesso per partecipare alle riunioni. Il Garante richiama i principi del GDPR, in particolare liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e della finalità, nonché le garanzie sul consenso e sull’informativa.

Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto attuativo della libertà sindacale del personale militare, con integrazioni all’art. 941-quaterdecies del d.P.R. n. 90/2010

Parere sul regolamento di attuazione della libertà sindacale del personale militare

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere sullo schema di decreto recante il "Regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", richiesto dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy. Il parere riguarda anche le modifiche al d.P.R. n. 90/2010, con particolare attenzione al nuovo articolo 941-quaterdecies sull’esercizio del diritto di assemblea.

Quadro normativo di riferimento

Lo schema attua la disciplina contenuta nel Codice dell’ordinamento militare, in particolare nel Capo II del Titolo IX e nel Capo III dedicato alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), che regolano libertà fondamentali, presupposti, limiti, procedure, obblighi informativi, diritti sindacali, competenze e requisiti di rappresentatività. Il provvedimento si colloca nel solco della nuova formulazione dell’articolo 1475, comma 2, del COM, successiva alla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale, che ha eliminato il divieto assoluto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale da parte dei militari.

Contenuto dell’art. 941-quaterdecies sul diritto di assemblea

Il nuovo articolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di assemblea. È previsto che alle riunioni convocate dalle APCSM possa partecipare anche il personale militare non iscritto. L’amministrazione deve mettere a disposizione locali idonei, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale, garantendo vivibilità e riservatezza nel rispetto della sicurezza sul lavoro e delle installazioni militari. È inoltre previsto che l’eventuale documentazione audiovisiva dell’attività svolta durante le assemblee sia acquisita senza compromettere riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell’attività istituzionale. Per tutelare la riservatezza dei partecipanti, i loro dati personali non possono essere comunicati all’esterno senza consenso. Infine, i militari che intendano partecipare usufruendo delle dieci ore annue di permesso devono presentare specifica richiesta al proprio comandante entro il giorno antecedente alla riunione.

Valutazioni del Garante sulla documentazione audiovisiva

Il Garante ritiene positivo il riferimento alla riservatezza dei partecipanti come interesse da garantire mediante l’organizzazione logistica delle assemblee. Tuttavia, osserva che la disposizione sull’acquisizione della documentazione audiovisiva deve essere espressamente coordinata con la disciplina di protezione dei dati personali. Per questo chiede di inserire nel testo un rinvio alla normativa privacy, così da orientare l’acquisizione della documentazione nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione ed esattezza dei dati, nonché di limitazione della conservazione e della finalità di cui all’articolo 5 GDPR.

Valutazioni del Garante sulla comunicazione dei dati dei partecipanti

La previsione che la comunicazione all’esterno dei dati dei partecipanti richieda il loro consenso è ritenuta conforme, per quanto riguarda i dati idonei a rivelare l’appartenenza sindacale, all’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e d), GDPR. Il Garante ritiene però opportuno integrare la norma con il richiamo agli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), GDPR, in modo da chiarire i requisiti di validità del consenso. Chiede inoltre di prevedere espressamente che l’informativa ai partecipanti sia resa ai sensi dell’articolo 13 GDPR dalle APCSM, quali titolari del trattamento.

Trattamento dei dati nella richiesta di permesso

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 941-quaterdecies, il Garante segnala l’esigenza di assicurare che il trattamento dei dati relativi all’appartenenza sindacale dei richiedenti il permesso avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione e di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), GDPR. A tal fine ritiene opportuno demandare a un atto subordinato, anche di carattere amministrativo generale, la definizione di misure tecniche e organizzative tali da garantire che i dati relativi alla causale del permesso siano trattati solo dal personale gerarchicamente sovraordinato competente e da quello incaricato della gestione del rapporto di lavoro.

Conclusioni e condizioni del parere

Il parere è favorevole con condizioni. Il Garante richiede tre integrazioni testuali all’articolo 941-quaterdecies:

  • l’inserimento, nel comma 2, terzo periodo, del richiamo al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali per l’acquisizione della documentazione audiovisiva;
  • l’inserimento, nel comma 2, quarto periodo, del richiamo agli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), GDPR, nonché all’informativa di cui all’articolo 13 GDPR;
  • l’integrazione del comma 3 per demandare a un atto subordinato la previsione di misure tecniche e organizzative che limitino il trattamento dei dati relativi alla causale del permesso ai soli soggetti competenti.

Punti principali

Oggetto dello schema di decreto

Il Ministero della difesa ha richiesto il parere sul regolamento di attuazione delle norme sulla libertà sindacale del personale militare, adottato ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare. Lo schema interviene anche sul d.P.R. n. 90/2010, introducendo l’art. 941-quaterdecies sull’esercizio del diritto di assemblea.

Valutazione generale del Garante

Il Garante non rileva criticità significative in termini di protezione dei dati personali, ma ritiene opportuno integrare la disciplina per renderla più completa e coerente con il GDPR. Il parere è favorevole con condizioni.

Documentazione audiovisiva delle assemblee

Il Garante apprezza la tutela della riservatezza dei partecipanti e chiede che la norma sulla acquisizione della documentazione audiovisiva sia integrata con un richiamo espresso al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Vengono richiamati i principi dell’art. 5 GDPR, rilevanti per definire modalità di acquisizione compatibili con la tutela dei dati.

Comunicazione all’esterno dei dati dei partecipanti

La previsione secondo cui i dati personali dei partecipanti non possano essere comunicati all’esterno senza consenso è considerata conforme, in relazione ai dati sull’appartenenza sindacale, all’art. 9, par. 2, lett. a) e d), GDPR. Tuttavia, il Garante ritiene necessario richiamare anche gli articoli 7 e 9, par. 2, lett. a), GDPR sul consenso valido, nonché l’art. 13 GDPR sull’informativa agli interessati da parte del titolare del trattamento, individuato nelle APCSM.

Richiesta di permesso per partecipare all’assemblea

Il comma 3, relativo alla richiesta entro il giorno antecedente per fruire delle dieci ore annue di permesso, deve essere integrato per assicurare che il trattamento dei dati relativi all’appartenenza sindacale avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità ex art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Il Garante propone inoltre di demandare a un atto subordinato, anche amministrativo generale, le misure tecniche e organizzative per limitare l’accesso ai dati al solo personale gerarchicamente sovraordinato competente e a quello addetto alla gestione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneforze armatedati personalidati sindacalibasi giuridiche del trattamento

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