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Regolamento

R.R. Liguria 2/2009

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari).

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le modalità di attuazione della disciplina regionale sulle strutture ricettive alberghiere prevista dal testo unico turistico-ricettivo e balneare. È però oggi obsoleto, perché abrogato a seguito della riforma regionale del 2014 e delle successive disposizioni attuative approvate nel 2019, con ulteriori effetti confermati nel 2024.

Disposizioni attuative per le strutture ricettive alberghiere

Disposizioni di attuazione per le strutture ricettive alberghiere

Il regolamento regionale disciplina l’attuazione della normativa toscana sulle strutture ricettive alberghiere nell’ambito del testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Si tratta di un atto ormai superato dal successivo assetto normativo regionale.

Ambito e finalità

L’atto era diretto a specificare, in sede regolamentare, le modalità applicative della disciplina regionale relativa alle strutture ricettive alberghiere. La sua funzione era quindi di dettaglio operativo rispetto alla legge regionale di settore.

Stato di vigenza e obsolescenza

Il regolamento risulta abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, con effetto dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni della medesima legge regionale n. 32/2014 per le materie da essa disciplinate. Il testo segnala inoltre che le disposizioni attuative successive sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019.

Effetti successivi

Resta inoltre da considerare l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, richiamato come ulteriore elemento nel quadro abrogativo, ferma restando la già intervenuta cessazione degli effetti del regolamento per le parti oggetto di abrogazione precedente.

Utilità pratica

L’atto non è oggi utilizzabile come base regolatoria operativa, poiché la disciplina attuativa è stata sostituita e il regolamento ha perso efficacia nelle materie interessate dalle successive riforme regionali.

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