Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado (condanna per truffa assicurativa artt. 110 e 642 c.p.). I motivi dedotti in Cassazione sono: 1) errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 581, comma 1-bis c.p.p., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l'appello relativo alla rideterminazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sospendendo la rilevanza della recidiva), nonostante, secondo la difesa, fossero indicate le ragioni di fatto e di diritto nell'atto di appello; 2) analoga censura per la declaratoria di inammissibilità sul punto del presunto difetto di querela (intempestività), contestando altresì che la Corte non avrebbe rilevato d'ufficio eventuale difetto della condizione di procedibilità. La parte civile ha invece sostenuto la tempestività della querela (querela dell'1/8/2014) rilevando che il termine doveva decorrere dal 21/5/2014, data del deposito di una relazione tecnica rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello abbia correttamente valutato i motivi di appello originari e li abbia dichiarati inammissibili per carenza di specificità rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado, applicando il principio delle Sezioni Unite "Galtelli" (onere di specificità proporzionato alla specificità della decisione impugnata). La Cassazione ha inoltre osservato che i motivi aggiunti non possono essere presi in considerazione dopo l'inammissibilità dei motivi originari; che l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi la allega e che, in ogni caso, la querela è tempestiva secondo le argomentazioni della parte civile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c)
Norma richiamata come base per dichiarare inammissibile l'appello (e il ricorso in cassazione rileva l'erroneità o correttezza dell'applicazione): l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
Norma sull'atto di appello e sui requisiti di specificità dei motivi cui è fatto riferimento per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (cd. "Galtelli")
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'onere di specificità dell'appellante: l'appello è inammissibile quando non enuncia e argomenta criticamente i motivi rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale onere è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022
Principio secondo cui chi deduce l'intempestività della querela deve provare tale circostanza; incertezza va risolta a favore del querelante.
Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017
Chiarisce che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è rilevabile anche nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.
Norma sulle circostanze per la determinazione della pena, richiamata nei motivi relativi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Prevede la condanna per le spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle Ammende) ove il ricorso presenti profili di colpa che abbiano determinato l'inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento ai criteri per valutare i profili di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Un appello è inammissibile se non enuncia e non argomenta criticamente, in modo specifico, le ragioni di fatto e di diritto contro le motivazioni della decisione impugnata: la genericità dei rilievi comporta inammissibilità anche in Cassazione.
- L'onere della specificità è direttamente proporzionale alla precisione con cui le ragioni sono esposte nella decisione impugnata: più articolata è la motivazione che si contesta, più dettagliati devono essere i rilievi.
- I motivi di appello aggiunti successivamente non possono essere esaminati se i motivi originari sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità.
- Chi eccepisce l'intempestività della querela ha l'onere di provarla; in caso di incertezza la valutazione è favorevole al querelante.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione (art. 591 c.p.p., comma 4).
- Il ricorso manifestamente infondato o carente per colpa può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata con cura la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
- In contestazioni riguardanti la tempestività della querela, va verificato con precisione l'evento da cui decorrono i termini (es. data di acquisizione di una relazione tecnica rilevante) e prodotte le prove documentali in supporto.
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