Risposta n. 298 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico su due edifici in comproprietà tra coniugi (art.119 d.l. n.34/2020, testo al 21/03/2022)
Il quesito
1) Possibilità per l'Istante e per la moglie di fruire del Superbonus per interventi "trainati" su unità nelle rispettive proprietà; 2) criteri per il calcolo dei limiti di spesa per interventi antisismici; 3) possibilità di beneficiare della proroga della detrazione al 31/12/2022 (comma 8-bis) per gli interventi antisismici; 4) se l'installazione di un ascensore, quale intervento "trainato" agli interventi antisismici, segue la stessa scadenza di completamento.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che il limite massimo di due immobili agevolabili per riqualificazione energetica debba considerare il numero di unità per cui ciascun contribuente sostiene le spese; che nel calcolo del massimale per interventi su parti comuni debbano essere incluse anche le unità non residenziali se la superficie residenziale è >50%; e che per edifici 2-4 unità la detrazione per antisismica spetti per spese sostenute entro il 31/12/2022 (se rispettati i presupposti).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il limite di due unità per il Superbonus per interventi di efficienza energetica è riferito al singolo contribuente (quindi l'Istante può fruire per le unità dell"edificio A e la moglie per quelle di sua competenza), e che le pertinenze non si conteggiano nel limite delle due unità. Per il massimale antisismico va conteggiato il numero di unità e le pertinenze; inoltre, se la superficie residenziale dell'edificio è >50% vanno computate anche le unità non residenziali ai fini del massimale (per il caso specifico: edificio A max €288.000; edificio B max €192.000). La proroga prevista dall'art.119 comma 8-bis si applica agli interventi antisismici su edifici 2-4 unità fino al 31/12/2025 (110% fino al 31/12/2023, 70% nel 2024, 65% nel 2025). L'ascensore come intervento "trainato" è ammesso se realizzato "congiuntamente" ai lavori "trainanti" (spese nell'intervallo tra inizio e fine lavori dei trainanti), rispetta i requisiti tecnici e, se trainato da interventi energetici, gli obblighi di miglioramento di classe energetica; la sua fruizione rientra nei termini di vigenza del beneficio (fino al 31/12/2025 secondo il comma 8-bis).
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